ISSN 2039-1676


11 marzo 2019

Non è illegittima la disciplina che subordina ad autorizzazione della Camera o del Senato l’utilizzazione di tabulati telefonici, relativi al traffico di terzi, che documentino contatti con un parlamentare

Corte cost., sent. 23 gennaio 2019 (dep. 6 marzo 2019), n. 38, Pres. Lattanzi, Red. Zanon

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Si segnala ai lettori la pubblicazione della pronuncia – indicata in epigrafe – con cui la Corte costituzionale ha rigettato per infondatezza una questione inerente all’art. 6, c. 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), ritenuto in contrasto con l’art. 68, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice chieda alla Camera di appartenenza del parlamentare l’autorizzazione anche rispetto all’utilizzo di tabulati telefonici, acquisiti a carico di terzi, da cui risultino contatti con il medesimo, equiparando così i tabulati telefonici ai verbali e alle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nel corso di procedimenti riguardo terzi.

La Consulta ha difatti valutato che la previsione della necessaria autorizzazione all’utilizzo quale mezzo di prova del tabulato telefonico, considerato di per sé elemento “comunicativo”, «non costituisca inammissibile lesione del principio di uguale soggezione alla legge, ma attuazione del pertinente trattamento richiesto dalla garanzia costituzionale», la quale non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione parlamentare.

(Silvia Bernardi)