ISSN 2039-1676


11 marzo 2019

Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale volte a riportare in vita il delitto d’ingiuria

Corte cost., sent. 23 gennaio 2019 (dep. 6 marzo 2019), n. 37, Pres. Lattanzi, Red. Viganò

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Segnaliamo ai nostri lettori, in attesa di un commento più approfondito, che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità di alcune questioni di legittimità aventi a oggetto l’art. 2, c. 3, lett. a), n. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, e l’art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, per l’asserito contrasto con diversi articoli della Costituzione (2, 3, 10 e 117, primo comma, con riferimento all’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), nella parte in cui disponevano l’abrogazione dell’art. 594 del codice penale, ossia il delitto d’ingiuria, sostituito da un illecito civile. La censura del giudice a quo muoveva dalla considerazione secondo cui il diritto all’onore, in quanto interesse fondamentale della persona umana, annoverato tra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione, meriterebbe una specifica tutela anche sul piano penale.

La pronuncia merita attenzione nella parte in cui riafferma i limiti entro cui può operare un controllo di legittimità con effetti in malam partem, già recentemente ribaditi dalle sentenze n. 236 del 2018 e n. 143 del 2018. Nel rigettare la questione, inoltre, la Corte afferma espressamente che «dal riconoscimento di un diritto come “fondamentale” non discende, necessariamente e automaticamente, l’obbligo per l’ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali».

(Silvia Bernardi)