ISSN 2039-1676


15 aprile 2019

Il testo del disegno di legge "Codice rosso" (revenge porn, costrizione o induzione al matrimonio, deformazione/sfregio del viso, e molto altro ancora)

D.d.l. n. S. 1200, approvato dalla Camera il 3 aprile 2019 e ora all'esame del Senato ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere")

Per leggere il testo del disegno di legge, clicca qui.

 

Segnaliamo ai lettori che è disponibile il testo del disegno di legge n. 1455-A, d'iniziativa del Governo, approvato dalla Camera lo scorso 3 aprile e ora trasmesso al Senato, dove ha preso il n. S. 1200. Il disegno di legge, intitolato "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", contiene rilevanti novità, che interessano la disciplina penale sostanziale, processuale e relativa all'esecuzione penale, in rapporto a svariati delitti contro la persona (e non solo). L'espressione 'codice rosso', con la quale è mediaticamente noto il d.d.l., allude a un percorso preferenziale e d'urgenza per la trattazione dei procedimenti in materia, funzionale alla tutela delle vittime.

Nel rinviare i lettori alla scheda di sintesi già pubblicata sulla nostra Rivista (clicca qui), riportiamo di seguito per comodità il testo delle nuove norme incriminatrici che il d.d.l. propone di introdurre nel codice penale:

 

- « Art. 387-bis. – (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) – Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

 

- « Art. 558-bis. – (Costrizione o induzione al matrimonio) – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia ».

 

- « Art. 583-quinquies. – (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno ».

 

- « Art. 612-ter. – (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ».

(Gian Luigi Gatta)