ISSN 2039-1676


29 aprile 2019 |

Il saluto fascista è reato? L'attuale panorama normativo e giurisprudenziale ricostruito dal Tribunale di Milano, in una sentenza di condanna

Trib. Milano, sent. 27 novembre 2018 (dep. 19 febbraio 2019), n. 13843, giud. Varanelli

1. La sentenza del Tribunale di Milano in commento si segnala per una netta presa di posizione in ordine alla concreta possibilità di punire – sulla base del diritto vigente e nel rispetto dei principi costituzionali – alcune manifestazioni caratteristiche del disciolto partito fascista (saluto romano, ‘chiamata del presente’, etc.); si caratterizza, inoltre, per il pregevole tentativo di sistematizzare una materia complessa e stratificata, oltreché gravida di significati politici e presidiata da garanzie di livello costituzionale (l’art. 21, certo, ma anche la XII disposizione transitoria e finale). 

Forse proprio per questi motivi – a fronte di fattispecie concrete che destano sempre un notevole scalpore mediatico – la risposta giurisprudenziale frequentemente si dimostra incerta e niente affatto chiari appaiono i confini fra lecite (ed anzi, costituzionalmente tutelate) manifestazioni del pensiero e veri e propri fatti di reato, perseguibili e punibili ai sensi della c.d. legge Scelba o della legge Mancino, parte della quale ha da poco trovato una nuova collocazione all’interno del codice penale, negli artt. 604-bis e 604-ter

Sui rapporti fra le fattispecie citate e, più ancora, sui limiti che incontrano, nel nostro ordinamento, manifestazioni del pensiero del genere di quelle cui si accennava – e di cui più chiaramente si dirà – ci soffermeremo allora nel ricostruire la vicenda in commento. 

 

2. Brevemente, i fatti. 

Nel pomeriggio del 23 marzo 2014 una sessantina di persone si radunavano al Cimitero monumentale di Milano, presso il sacrario dei martiri fascisti, per partecipare ad una manifestazione organizzata dall’associazione d’Arma U.N.C.R.S.I. (Unione nazionale combattenti della repubblica sociale italiana) e dall’A.N.A.I. (Associazione nazionale arditi d’Italia). 

Della suddetta riunione in luogo pubblico era stato dato avviso alla Questura – secondo quando previsto dal T.U.L.P.S. – con una comunicazione nella quale l’U.N.C.R.S.I. qualificava la manifestazione come ‘cerimonia religiosa’ presso il sacrario dei martiri fascisti, seguita dalla deposizione di una corona di fiori sulla tomba di Filippo Tommaso Marinetti. 

Il giorno stesso della manifestazione, tuttavia, presso la Questura veniva presentato – dal presidente del consiglio di zona – un esposto denuncia, al quale si allegava la locandina di reclamizzazione dell’evento fatta circolare dagli organizzatori, dal contenuto ben diverso rispetto a quello comunicato alle autorità. In particolar modo, la locandina recava in alto, a caratteri cubitali, la scritta: ‘ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEI FASCI DI COMBATTIMENTO A MILANO IN PIAZZA SAN SEPOLCRO’ e in basso, in carattere più piccolo: ‘omaggio ai martiri della Rivoluzione Fascista e alla tomba di Filippo Tommaso MARINETTI’. Sulla locandina campeggiava inoltre lo stemma della bandiera di combattimento della R.S.I.: una grossa aquila nera ad ali spiegate che ghermisce un fascio littorio

L’Ufficio di gabinetto della questura, dunque, predisponeva un servizio di osservazione e prevenzione da attivarsi presso il Cimitero monumentale, richiamando le fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 della l. 20 giugno 1952, n. 645 (c.d. legge Scelba), i quali perseguono e puniscono – rispettivamente – i reati di ‘apologia del fascismo’ e di ‘manifestazioni fasciste’. 

Gli operanti attivi presso il Cimitero monumentale nel pomeriggio del 23 marzo documentavano il concreto svolgersi della manifestazione e, in particolar modo, producevano video ed immagini del discorso tenuto dal presidente dell’A.N.A.I. che, dopo aver ricordato i caduti, li appellava ad uno ad uno nominativamente; all’appello rispondeva parte degli astanti, con il grido ‘presente’ e levando il saluto romano (braccio e mano destra tesi in alto). 

Successivamente, coloro che avevano risposto intonando il ‘presente’ e levato il saluto romano venivano identificati dalla DIGOS e, concluse le indagini, il P.M. contestava a tutti, in concorso, il reato di cui all’art. 2 della l. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. legge Mancino), per aver compiuto ‘manifestazioni usuali di gruppi aventi fra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (partito fascista o organizzazioni naziste)’. 

L’odierno imputato optava per il giudizio abbreviato, e veniva pertanto giudicato separatamente.

 

3. A fronte di una ricostruzione degli eventi incontroversa – lo stesso imputato non contesta lo svolgimento in fatto della manifestazione, non nega di avervi partecipato né di avere risposto alla ‘chiamata del presente’ con annesso saluto romano – e a fronte del fatto notorio che tanto il saluto romano quanto la ‘chiamata del presente’ costituiscano manifestazioni ‘emblematiche nella simbologia liturgica fascista’, il Tribunale si misura con due questioni di diritto non di poco momento, che analizzeremo separatamente.

Il giudice si chiede, innanzi tutto, se la fattispecie concreta possa effettivamente essere sussunta sotto la norma di cui all’art. 2 della legge Mancino, o non vada più correttamente ad integrare il reato previsto e punito dall’art. 5 della legge Scelba; propendendo per quest’ultima ipotesi, il Tribunale si interroga, poi, sulla configurabilità della fattispecie in questione dopo l’intervento di alcune note sentenze della Corte costituzionale in materia – la n. 74 del 1958, principalmente, ma anche la n. 15 del 1973 – che ne ha circoscritto l’applicazione ai casi di pericolo concreto per le istituzioni democratiche. 

 

3.1. La prima della questioni affrontate dal Tribunale – se i fatti di causa debbano essere sussunti sotto la norma di cui all’art. 2 l. Mancino, come ritenuto dal P.M, o se essi siano più correttamente sussumibili sotto la fattispecie di cui all’art. 5 l. Scelba – è presto risolta dal giudice. L’art. 2 l. Mancino punisce, genericamente, “chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654” – ora confluito dell’art. 604-bisc.p. – e, cioè, “organizzazioni,associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”; l’art. 5 l. Scelba invece, è rivolto – più precisamente, osserva il Tribunale – a “chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista”. Le due norme, inoltre, presentano il medesimo trattamento sanzionatorio, pertanto il giudice propende per la specialità della seconda rispetto alla prima e opera, conseguentemente, una riqualificazione. 

 

3.2. Quanto alla seconda e più spinosa delle questioni affrontate dal Tribunale – la ricorrenza di un concreto pericolo per l’ordinamento democratico, requisito ‘aggiunto’ dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza 74 del 1958, al fine di rendere costituzionalmente legittima la compressione della libertà di pensiero che alcune norme della legge Scelba realizzano –, il giudice compie una informata ricostruzione della giurisprudenza sul punto, per determinare come tale requisito sia stato concretamente interpretato dalla Suprema corte negli oltre sessant’anni trascorsi dalla pronuncia della Consulta. 

In particolar modo, osserva il giudice, la Corte costituzionale – nel delineare le caratteristiche del comportamento effettivamente punibile, nel rispetto dei principi costituzionali – sottolineava che “il fatto deve trovare nel momento e nell’ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. Ebbene, nonostante il fatto che tutte le sentenze di legittimità successive alla pronuncia della Consulta abbiano fatto mostra di aderire a tale verifica in concreto, i connotati caratteristici del momento e dell’ambiente sono stati declinati, dalla Suprema corte, almeno in due diversi modi. 

Un primo orientamento – che trova la sua massima espressione nella sentenza del 25 marzo 2014, n. 37577, ric. Bonazza – declina i canoni del momento e dell’ambiente dando rilievo assorbente alla pubblicità della condotta, che sarebbe di per sé tale da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni e consensi alla ricostituzione del partito. La sentenza in questione motiva dettagliatamente tale presa di posizione, argomentando nel senso della perdurante, obiettiva pericolosità delle manifestazioni tipiche del disciolto partito fascista; tali manifestazioni esteriori, infatti – ben lungi dal considerarsi delle mere vestigia del passato – conservano, secondo i giudici, una concreta potenzialità lesiva, testimoniata: dai frequenti rigurgiti di intolleranza nei confronti delle minoranze e dei valori dialettici democratici; dalla normativa sovranazionale che si pone come obiettivo proprio quello di sterilizzare la pericolosità di siffatti comportamenti (Convenzione di New York, l. Reale e Mancino, Carta di Nizza, etc.).

Un secondo orientamento – cui possono riferirsi le più recenti sentenze del 23 marzo 2016, n. 11038, ric. Goglio e del 14 dicembre 2017, n. 8108, ric. Clemente –, pur non in dichiarato contrasto con il precedente, tende a ridimensionare la portata del requisito della pubblicità della manifestazione, espungendo dal novero delle condotte (pubbliche) punibili quelle svoltesi in occasione di manifestazioni meramente commemorative dei defunti; quelle manifestazioni, cioè, in cui gesti come il saluto romano e la ‘chiamata del presente’ rappresentino – in ragione del contesto commemorativo in cui si svolgono – non atti di proselitismo vero e proprio ma meri segni di omaggio e umana pietà. 

Alla luce di tale ricostruzione della giurisprudenza di legittimità – osserva, allora, il Tribunale – le condotte concrete tenute dall’imputato rientrano certamente nel novero di quelle punibili. Sebbene il contesto in cui tali condotte si sono tenute sia stato mendacemente qualificato dagli organizzatori come commemorativo, infatti, lo scopo ultimo della manifestazione sarebbe stato, invece, chiaramente apologetico, come inequivocabilmente dimostra la locandina dell’evento; il primo e principale scopo della manifestazione sarebbe stato – conclude il giudice – quello di celebrare il momento fondativo del ‘fascismo di San Sepolcro’, con intento “proiettivo e vivificante, ossia con piena attitudine al proselitismo”. 

 

4. Risolte nel senso indicato le questioni di diritto prospettate, il Tribunale procede alla riqualificazione ex art. 5 l. Mancino del fatto contestato e infligge in concreto la pena minima prevista per il reato in questione (sei mesi di reclusione e 360 euro di multa), ridotta per il rito a mesi quattro di reclusione ed euro 240 di multa. 

***

5. Qualche considerazione finale, in parte sollecitata da quelle che lo stesso Tribunale formula in una sentenza davvero ricca di spunti problematici. 

Innanzi tutto, sui rapporti fra le più risalenti disposizioni della legge Scelba – specificamente indirizzate al contrasto delle manifestazioni usuali del disciolto partito fascista – e le più recenti norme di cui alla legge Mancino, rivolte – almeno in prima battuta – al contrasto di tutte le forme di discriminazione (tanto che i nuovi artt. 604-bis e 604-ter c.p. sono stati inseriti in un nuovo, apposito capo dedicato ai delitti contro l’uguaglianza). Sebbene la ricostruzione dei rapporti fra le fattispecie in termini di specialità della l. Scelba appaia largamente condivisibile, va non di meno rilevato a nostro avviso che sono frequenti le pronunce della Cassazione nelle quali l’uso di simboli quali il saluto fascista viene fatto ricadere nell’ambito di applicazione della legge Mancino. Ciò, verosimilmente, per aggirare l’ostacolo rappresentato dalla prova del pericolo concreto per le istituzioni democratiche che è, invero, ben più problematica di quanto la sentenza in commento – riferendosi a un caso di manifestazione non commemorativa, o che comunque non si pone come primo obiettivo l’omaggio ai defunti – farebbe supporre. 

Come lo stesso Tribunale osserva, infatti, la distinzione fra pubblica ostentazione di simboli quali il saluto romano e la ‘chiamata del presente’ con attitudine al proselitismo e mera commemorazione dei defunti è, in effetti, piuttosto difficile da tracciare, sol che si pensi che tutte le sentenze ricordate – sia quelle espressione del primo orientamento, sia quelle relative al secondo – si riferiscono a fattispecie concrete in cui, di fatto, vi era una commemorazione dei defunti. La sentenza Bonazza, più in particolare, delle vittime delle foibe istriane e giuliane; le sentenze Goglio e Clemente dell’uccisione di un giovane militante delle formazioni di destra negli anni ’70, lo studente Ramelli.

La differenziazione che si propone, allora, è tra manifestazioni commemorative che si pongono, appunto, la commemorazione come fine primario e manifestazioni commemorative in cui la finalità preminente è quella di compiere atti di proselitismo in grado di generare adesione alle idee fasciste e, mediatamente, di contribuire alla ricostituzione del partito medesimo. Una distinzione che – anche ictu oculi – appare non agevole, e che nel caso di specie è grandemente semplificata dagli stessi organizzatori, che la esplicitano nella locandina dell’evento. 

Il punto, allora – come lo stesso Tribunale rileva – è se determinati gesti o parole siano tollerabili in pubblico, indipendentemente dalle caratteristiche della manifestazione in cui si svolgono: i defunti possono essere adeguatamente commemorati anche senza ricorrere al genere di simbologia che abbiamo analizzato. E, viceversa, se tale simbologia è ammissibile, in pubblico, nel contesto democratico, ha veramente senso relegarla alle commemorazioni? Non sono forse tali eventi perfettamente in grado di ricreare quei sentimenti di adesione morale che – in tesi – tutte le altre manifestazioni sembrerebbero in grado di generare?

In un contesto così complesso, non stupisce il ricorso – forse non proprio ortodosso – alle fattispecie di cui alla legge Mancino, per due ordini di ragioni.

Innanzi tutto, solo la fattispecie di cui all’art. 2 legge Mancino è presupposto per l’applicazione del c.d. DASPO – previsto dall’art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401 – che impedisce a denunciati e condannati, anche con sentenza non definitiva, l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive; quando gesti del tipo di quelli presi in esame, striscioni inneggianti al partito fascista, ai suoi simboli o ai suoi esponenti vengono esibiti negli stadi, la scelta di contestare una violazione della legge Mancino, piuttosto che la corrispondente e più specifica fattispecie della legge Scelba, ci pare influenzata dalla possibilità di utilizzare un tale strumento. 

In secondo luogo, va osservato che le fattispecie di cui alla legge Mancino non sono mai state oggetto di un intervento manipolativo della Corte costituzionale del tipo di quello che ha investito la legge Scelba e, inoltre, l’oggettività giuridica di tali fattispecie si caratterizza per dei margini di incertezza notevoli, in grado di rendere molto difficile la verifica, in concreto, di un pericolo. 

A ben vedere, tuttavia, richiedere la prova del pericolo concreto – o consentire l’applicazione del DASPO – in relazione alle manifestazioni di un’organizzazione neofascista e non richiederla, ad esempio, per un gruppo di emuli del Ku Klux Klan si rivela – a nostro avviso – una scelta priva di ogni ragionevolezza: perché una delle due manifestazioni del pensiero, o ostentazioni di simboli, dovrebbe godere di uno statuto privilegiato? Non sono entrambe associazioni aventi le finalità di discriminazione razziale menzionate dal nuovo art. 604-bis c.p.? Per tacere del fatto che è semmai la ricostituzione del partito fascista ad essere, in effetti, portatrice di un disvalore tutto particolare nel panorama giuridico italiano, come si evince chiaramente dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. 

Insomma, la tematica – come si accennava in apertura – è complessa e ogni interpretazione della normativa vigente si presenta come non priva di ostacoli.

In una temperie culturale che sempre più sollecita l’intervento di giudici e legislatori in casi come quello di specie si imporrebbe, ci pare, un minimo di chiarezza; e una riflessione – un ripensamento? – dei termini del problema, sia sul suo versante costituzionale, che su quello relativo alle tecniche di tutela e, pertanto, più strettamente penalistico.