ISSN 2039-1676


10 maggio 2019 |

Omessa notifica al difensore del decreto di citazione in appello: limiti alla deducibilità della nullità a regime assoluto, tra garanzie difensive e abuso del processo

Cass., Sez. II, sent. 18 dicembre 2018 (dep. 29 gennaio 2019), n. 4407, Pres. Diotallevi, Est. Pacilli

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1. Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione è intervenuta in materia di nullità assolute, ponendo dei limiti alla rilevabilità del vizio di omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore, allorché quest’ultimo abbia comunque partecipato al giudizio di cassazione instaurato personalmente dagli imputati e, rimesso dal giudice dell’esecuzione nei termini per proporre ricorso, abbia successivamente dedotto il vizio de quo nell’ambito di un nuovo giudizio di legittimità.

La sentenza offre interessanti spunti per riflettere sulla disciplina delle nullità assolute, il cui studio, condotto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone di esaminare i limiti che presiedono alla rilevabilità delle stesse, malgrado tale forma di invalidità venga dal legislatore definita come insanabile[1].

Nondimeno, l’inviolabilità del diritto alla difesa consegna al giurista un importante contrappeso per espletare un delicato giudizio tra valori costituzionali di segno opposto.

Cosicché, nell’esigenza di calibrare un giusto baricentro tra i due principi, la prassi operativa chiama l’interprete a confrontarsi con l’abuso del processo, una categoria «per la verità solo di recente delimitata in via teorica dalla nostra letteratura»[2].

 

2. La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione proposto personalmente dagli imputati avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma. Tale ricorso, tuttavia, veniva dichiarato inammissibile in seguito ad un’udienza alla quale partecipava anche il difensore di fiducia dei ricorrenti, malgrado questi non avesse ricevuto, nel corso del giudizio di appello, il decreto di citazione (notificato a mezzo PEC ad un suo omonimo).

Successivamente, lo stesso difensore adiva la Corte di appello con incidente di esecuzione, lamentando in tale occasione di non aver ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello[3]  e chiedendo di essere rimesso nei termini per instaurare un nuovo giudizio di legittimità.

Sicché, la Corte di appello decideva concedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p., consentendo al difensore di proporre un nuovo ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello finalizzato ad eccepire la predetta nullità assoluta.

 

3. La Corte di cassazione, con la pronuncia che si segnala, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Si afferma, in particolare, che il difensore di fiducia, benché non avesse ricevuto il decreto di citazione in appello, aveva comunque partecipato al precedente giudizio di cassazione, svolgendo la propria attività defensionale. Di talché, il «dovere di lealtà processuale» avrebbe imposto al difensore di rilevare in quella sede la nullità assoluta, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

Invero, tale principio fa gravare su tutti i soggetti processuali il dovere di porre in essere delle condotte connotate dalla lealtà; dovere che, pur non potendosi tradurre nell’imposizione di un obbligo di collaborazione in capo al difensore, implica ad ogni modo che questi non faccia uso distorto delle facoltà difensive.

Su tali basi, è stato ritenuto inconferente, rispetto al caso in esame, il richiamo ai principi di diritto affermati dalla Consulta in occasione della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 175, comma 2 c.p.p., nella parte in cui non consentiva all’imputato di ottenere la restituzione del termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, ove non avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento o del procedimento, quando analoga impugnazione fosse già stata precedentemente proposta dal difensore dello stesso imputato[4].

Pur riconoscendo alla citata pronuncia il merito di aver definitivamente messo in crisi il principio di “unicità” dell’impugnazione, il Collegio ha ritenuto che le peculiarità della vicenda non permettano l’estensione di tali dicta. Infatti, diversamente dal caso che ci occupa, l’ipotesi contemplata nel giudizio di legittimità costituzionale «vedeva uno dei due titolari del potere di proporre impugnazione ignaro dell’impugnazione altrui e non presente nel giudizio, instaurato nell’altro».

Inoltre, muovendo dall’assunto  secondo cui  il principio di ragionevole durata del processo e il diritto alla difesa non possono tra loro entrare in bilanciamento, si rimarca un dato dirimente: «nella scelta interpretativa che onera il difensore presente nel corso del giudizio di cassazione di dedurre la nullità di carattere generale, sia pure assoluta, verificatasi nel giudizio di appello, non può essere ravvisata alcuna violazione del diritto alla difesa costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost.), posto che il difensore, presente, deducendo la nullità in esame dinanzi alla Corte di cassazione, può ottenere i rimedi utili a rimuovere la nullità in questione».

Conseguentemente, nel soppesare gli interessi in rilievo, l’unico bene giuridico che appare meritevole di salvaguardia è il processo stesso. Invero, ove si permettesse al difensore di dedurre la nullità nell’ambito di un nuovo giudizio di legittimità, s’incorrerebbe nell’esito di demolire le attività processuali in precedenza espletate, senza che tali “sacrifici” trovino equa giustificazione nell’esigenza di salvaguardare l’inviolabilità della difesa.

Considerazioni che, in definitiva, hanno indotto i Giudici della seconda sezione penale a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, sul tradizionale rilievo che il passaggio in giudicato della sentenza segna il limite naturale oltre il quale «la questione della nullità del decreto di citazione in appello non può essere più proposta».

 

4. Sono diverse le riflessioni che il caso offre all’osservatore.

In una prima prospettiva, è possibile ravvisare nella pronuncia la fisionomia di un indirizzo giurisprudenziale di stampo antiformalistico, che presenta dei tratti di affinità con quegli orientamenti che tendono a «valorizzare il principio della conservazione degli atti imperfetti, attenuando l’incidenza del vizio sull’iter procedimentale»[5].

Tali approdi ermeneutici, ancorché talvolta non sorretti da puntuali riferimenti codicistici, trapelano da una pluralità di pronunce della Corte di cassazione, il cui tessuto argomentativo non di rado esteriorizza tentativi di semplificare le dinamiche procedimentali a beneficio della ragionevole durata del processo[6].

Nell’orbita di questo orientamento, si afferma che nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione del diritto alla difesa, giacché il difensore, estromesso dall’appello, ha partecipato al giudizio di cassazione senza nulla eccepire in punto di invalidità e svolgendo in quella sede la propria attività difensiva. Motivo per cui non è concesso sacrificare la ragionevole durata del processo sull’altare del diritto alla difesa.

Da un punto di vista teorico, giova tuttavia osservare come gli orientamenti giurisprudenziali tesi ad anteporre la ragionevole durata del processo rispetto all’esigenza di garantire appieno il rispetto del diritto alla difesa, attraverso la rimozione dell’atto imperfetto, non siano immuni da critiche. In dottrina, infatti, non sono mancate voci dissenzienti, come quella di chi ha denunciato una sorta di «deriva sostanzialista»[7] in materia di invalidità degli atti, a voler con ciò rappresentare le possibili frizioni tra il suddetto approccio ermeneutico e un modello processuale come il nostro[8].

Nondimeno, nel solco del controverso rapporto tra legalità formale e sostanziale dell’atto processuale, dovrebbe ad ogni modo aversi cura – per non sconfinare in considerazioni praeter o addirittura contra legem[9] – di offrire all’imputato la garanzia di scansioni procedimentali certe e prevedibili.

 

5. Tanto chiarito, ai fini di una migliore comprensione della questione sottoposta al vaglio della Corte, è necessario svolgere ulteriori precisazioni: a ben vedere, nel caso di specie, i Giudici della Corte di cassazione hanno adottato un approccio ermeneutico di stampo antiformalistico per arginare un fenomeno ascrivibile al genus dell’“abuso del processo”[10].

Con tale locuzione, dottrina e giurisprudenza hanno identificato una categoria dagli incerti contorni definitori, che assurge a strumento di autotutela dell’ordinamento dalle aporie congenite ai casi in cui l’esercizio di un determinato diritto «reca vulnus ad un interesse contrapposto e rilevante, senza che tale sacrificio sia giustificato in concreto dalla necessità di proteggere il diritto esercitato»[11].

Nella vicenda in oggetto, infatti, il difensore ha preso parte al giudizio di cassazione e, venendo meno – ad avviso della Corte – ai propri doveri di lealtà, ha proposto incidente di esecuzione per ottenere la rimessione in termini senza rendere edotta la Corte di appello di aver partecipato al precedente giudizio di legittimità, operando così «su un piano che lascia intravedere una patologia dello scopo»[12].

In tale prospettiva, non è azzardato ravvisare qualche analogia con un altro archetipico caso di abuso: quello in cui il difensore attende il giudizio di legittimità per far valere una nullità a regime assoluto, nell’intento di far cadere il reato in prescrizione[13].

A fronte di ciò, ove non esistesse la teorica dell’abuso del processo, comportamenti del tipo descritto non incontrerebbero limitazioni: l’ordinamento, infatti, non è provvisto di strumenti per contrastare prassi formalmente lecite e che, al contempo, si pongono in contrasto con i postulati della lealtà processuale[14]. Pertanto, i passaggi argomentativi della pronuncia testimoniano,  in una qualche misura, come l’abuso del processo costituisca ad oggi il principale terreno di elezione delle tendenze giurisprudenziali antiformalistiche, alla stregua di quegli orientamenti che tendono a impiegare il criterio del pregiudizio effettivo quale strumento per rendere defettibile una regola in materia di nullità[15].

 

6. La complessità del fenomeno processuale suggerisce tuttavia di guardare con occhio critico alle citate tendenze giurisprudenziali[16].

Nella parte finale della pronuncia, infatti, i Giudici decretano l’inammissibilità del ricorso rilevando come il passaggio in giudicato della sentenza segni il limite naturale oltre il quale la nullità, sia pure assoluta, non può più essere rilevata.

Sorge dunque spontanea un’osservazione: nell’economia interna della pronuncia, le conclusioni del sillogismo giudiziario palesano il carattere pleonastico delle argomentazioni che attingono alla teorica dell’abuso processuale, specie ove si osservi che quest’ultima – come sopra è stato spiegato – nasce proprio allo scopo di rendere defettibile una regola a fronte di un’attività che ne perpetra lo sviamento della funzione. Ed invero, la tradizionale affermazione secondo cui il giudicato segna il limite ultimo per dedurre la nullità presuppone – forse semplicisticamente – che l’abuso del difensore si sia estrinsecato nelle forme dell’esercizio arbitrario di una facoltà non riconosciuta dall’ordinamento.

Un rilievo che avrebbe dunque potuto indurre alla diversa soluzione di rilevare (ove eccepito) l’error in procedendo sotteso alla rimessione in termini disposta dalla Corte di appello.

Volendo dunque “recuperare” il senso delle precedenti affermazioni, con cui la Corte sostiene il contrasto tra la condotta del difensore ed i postulati della lealtà processuale, viene da chiedersi se esse costituiscano l’argomento per rispondere ad un quesito che in realtà contrasta con il tenore semplicistico delle conclusioni. In altri termini, se i Giudici hanno avvertito l’esigenza di ricorrere alla teorica dell’abuso evidentemente hanno colto la formale corrispondenza tra l’atto e il modello processuale di riferimento: il giudicato si è formato sui ricorsi proposti dagli imputati; il difensore è stato privato del proprio personale diritto a proporre ricorso per cassazione; dunque, in virtù dell’art. 175 c.p.p., rimaneva impregiudicata la possibilità di chiedere ed ottenere la restituzione dei termini per proporre ricorso.

Tali constatazioni, che si inseriscono in un contesto giurisprudenziale non più incentrato sul principio di “unicità” dell’impugnazione, ad avviso dei Giudici impattano tuttavia sulle assorbenti ragioni di economia processuale: la Corte ha infatti individuato nel contegno – ritenuto “sleale” – del difensore (palesatosi nel silenzio, serbato dinanzi al giudice dell’esecuzione, circa l’avvenuta partecipazione al giudizio di legittimità) un indice sintomatico dello “sviamento di funzione” della norma processuale sulla rimessione in termini, e, dunque, un motivo per decretare l’inammissibilità del ricorso.

 

7. In conclusione, la vicenda sottoposta al vaglio della Corte dimostra ancora una volta come nella prassi applicativa sia arduo distinguere con rigore i labili confini che intercorrono tra esercizio legittimo del diritto alla difesa e abuso del processo. Ciò emerge, a maggior ragione, nell’ambito di vicende come quella in oggetto, ove l’effetto demolitorio insito (in potenza) nella disciplina delle nullità ha indotto il difensore ad adottare una strategia difensiva che è il frutto della concatenazione fra l’istituto della rimessione in termini e il regime delle nullità, saldati in un congegno in grado di amplificare al massimo gli effetti derivanti dalla eventuale declaratoria del vizio di omessa notifica del decreto di citazione in appello.

Bisogna dunque ritenere che il difensore abbia legittimamente esercitato il diritto di difesa, oppure che sia stata abusivamente sviata la funzione della norma processuale? Non è facile distinguere in astratto questi piani[17] e, tanto più, rispondere ad un quesito che meriterebbe certo altri spazi di riflessione.

In chiave più pragmatica, è preferibile dunque volgere l’attenzione sul profilo degli strumenti sanzionatori utili a contrastare l’abuso. Sul punto, l’esigenza di una più approfondita riflessione da parte della giurisprudenza è in una qualche misura connessa a quella di evitare che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in assenza di altri rimedi, divenga l’unico ed esclusivo strumento di contrasto al fenomeno, comportando così il rischio di una eccessiva sperequazione tra istanze difensive e necessità che il sistema processuale preservi la propria intrinseca razionalità[18].

In una prospettiva più ampia, è invece auspicabile un intervento del legislatore in una materia dove l’esigenza di certezza è quanto mai evidente. Più difficile, tuttavia, individuare le possibili modalità dell’intervento, posto che è in una qualche misura utopistico arginare del tutto il problema.

Invero, come osservato da un illustre Autore, una riforma che cercasse di disciplinare l’abuso del processo sconterebbe l’irriducibile «difficoltà di racchiudere in una norma sufficientemente elastica non solo la fattispecie costitutiva della condotta abusiva, ma anche la tipologia delle sanzioni da applicare nei diversi casi»[19].

Preso atto di ciò, è da condividersi l’opinione di chi ha suggerito l’opportunità che, in prospettiva de iure condendo, venga invertito l’approccio metodologico al problema, auspicando che il legislatore intervenga sul tessuto normativo laddove maggiormente si presta a generare condotte abusive[20].

Consapevole degli irriducibili margini di difficoltà tecnica insiti in un’operazione di tal tipo, la dottrina – riferendosi al regime delle nullità – ha suggerito fra le possibili coordinate metodologiche quella di operare «una dosimetria sanzionatoria che assicuri il principio di proporzionalità tra il rango del bene protetto, l'entità della lesione e la reazione sanzionatoria concessa dall’ordinamento»[21].

Intervenire, dunque, sul testo delle disposizioni codicistiche, di guisa che il tessuto normativo sia maggiormente impermeabile a fenomeni di abuso che, come è stato notato, «trova adepti insospettabili» anche «fuori dalle fila dei difensori»[22].

Un oculato intervento, inoltre, non potrebbe che sortire l’ulteriore vantaggio di restringere il margine entro il quale la giurisprudenza possa attingere a concetti generici e indefiniti – e dunque per ciò solo problematici – come quello di «lealtà processuale», il cui utilizzo ove non opportunamente dosato potrebbe a sua volta costituire una diversa ed ulteriore forma di abuso.

 


[1] Per un approfondimento sul tema, v. P. Sechi, Nullità assolute e durata ragionevole dei processi: prassi applicative e riflessioni de iure condendo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 250.

[2] Sono le parole di L. Luparia, La litispendenza internazionale. Tra ne bis in idem europeo e processo penale italiano, Milano, 2012, p. 44, nel cui scritto viene aperto uno spazio per descrivere, anche in chiave comparativa, la tematica dell’abuse of process nella prospettiva del doppio giudizio. V. anche Id., La maschera e il volto della preclusione nei delicati equilibri del rito penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 135. Più in generale, la letteratura sul tema dell’abuso del processo è ampia. Per approfondimenti, senza pretese di completezza, si rinvia ai seguenti contributi: E. Amodio, Ragionevole durata del processo penale, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell’imputato, in Id., Processo penale, diritto europeo e common law. Dal rito inquisitorio al giusto processo, Milano, 2003, p. 153 ss.; Id., Il fascino ingannevole del pregiudizio effettivo (a proposito di abuso del processo), in Cass. pen., 2012, p. 3596; Id. L’abuso delle forme degli atti processuali penali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2016, p. 559; E.M. Catalano, L’abuso del processo, Milano, 2004; F. Caprioli, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, in Cass. Pen., 2012, p. 2444; G. Leo, L’abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità, in Dir. pen. proc., 2008, p. 628; F. Callari, L’abuso del processo penale tra diritto alla prova delle parti e poteri probatori del giudice, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2018, p. 177; R. Orlandi, Abuso del diritto o diritto all’abuso?, in Cass. pen., 2012, p. 3599; P. Corso, Quale difesa dall’abuso nella difesa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, p. 104; F. Palazzo, L’abuso del processo e i suoi rimedi tra legalità processuale e legalità sostanziale, in Cass. pen., 2012, p. 3609; G. Illuminati, Abuso del processo, legalità processuale e pregiudizio effettivo, in Cass. pen., 2011, p. 3593; G. Salvi, Abuso del processo e deontologia dei soggetti processuali, in Cass. pen., 2005, p. 4094; T. Padovani, A.D.R. sul c.d. abuso del processo, in Cass. pen., 2012, p. 3605; P. Maggio, voce Processo (abuso del), in Digesto discipline penalistiche, Milano, 2010, p. 633.

[3] Tale vizio integra una nullità a regime assoluto. In tal senso, v. Cass. pen., sez. IV, 06 dicembre 2013, n. 7968, in CED Cassazione penale 2014, così massimata: «l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione».

[4] Cfr. Corte Costituzionale, 04 dicembre 2009, n. 317, in Giur. cost., 2009, p. 4765, con nota di G. Ubertis, Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale; per ulteriori commenti sulla pronuncia, si rinvia a F. Bilancia, Con l'obiettivo di assicurare l'effettività degli strumenti di garanzia la Corte costituzionale italiana funzionalizza il «margine di apprezzamento» statale, di cui alla giurisprudenza CEDU, alla garanzia degli stessi diritti fondamentali, in Giur. cost., 2009, p. 4772; D. Butturini, La partecipazione paritaria della Costituzione e della norma sovranazionale all'elaborazione del contenuto indefettibile del diritto fondamentale. Osservazioni a margine di Corte cost. n. 317 del 2009, in Giur. cost., 2010, p. 1816.

[5] P.P. Paulesu, Sub art. 177, in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di G. Conso - V. Grevi, Padova, 2005, p. 488. In giurisprudenza, ex multis, v. Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2008, n. 19602, in Cass. pen., 2008, p. 4009. Per un commento sulla pronuncia in questione v. R. Bricchetti, Nullità degli atti: il principio di tassatività all’esame dell’interpretazione giurisprudenziale, in Criminalia, 2010, p. 456 s. In dottrina, la letteratura sul tema è vasta. Senza pretese di esaustività, si rinvia ai seguenti contributi: F. Cordero, Nullità, sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, p. 703; G. Conso, Il concetto e le specie d’invalidità, Milano, 1972; E. Amodio, Il fascino ingannevole del pregiudizio effettivo, (a proposito di abuso del processo), cit., p. 3596; P.P. Paulesu, “Pregiudizio effettivo” e nullità degli atti processuali penali, in Riv. dir. proc., 2014, p. 882; F. Caprioli, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, cit., p. 2444; R. Aprati, Effettivo pregiudizio e nullità, Padova, 2018; G. Di Paolo, Nullità processuali e sanatorie tra tassatività e tendenze antiformalistiche, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, p. 246; M. Caianiello, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali, Bologna, 2012; O. Mazza, Il pregiudizio effettivo fra legalità processuale e discrezionalità del giudice, in Giust. pen., 2015, p. 697; C. Iasevoli, La nullità nel processo partecipato: ovvero legalità e garanzie nell’etica della responsabilità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, p. 664; P. Moscarini, Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano, Milano, 1988;

[6] Per un’analisi critica della giurisprudenza in materia di nullità degli atti processuali penali, v. G. Di Paolo, Nullità processuali e sanatorie tra tassatività e tendenze antiformalistiche, cit., p. 246, il cui scritto sottolinea come la propensione della giurisprudenza a svincolarsi dai limiti legali facendo leva sul concetto di pregiudizio effettivo, oltre ad essere di dubbia compatibilità con il principio di tassatività, si risolva in un indebolimento delle garanzie difensive.

[7] Tale espressione è utilizzata da M.E. Catalano, Le invalidità alla deriva, in Riv. it dir. e proc. pen., 2017, p. 140, per descrivere il fenomeno concernente la distorta applicazione del regime delle invalidità, evidenziando come ciò si estrinsechi «in una pluralità di manifestazioni e distorsioni che vanno dalla pura e semplice disapplicazione o elusione di talune norme presidiate da sanzioni processuali alla rivalutazione del concetto pericoloso di vizio innocuo fino alla manipolazione del regime codicistico di rilevabilità delle invalidità».

[8] Sul punto, v. F. Cordero, Nullità, sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1961, p. 704; F. Caprioli, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, cit., p. 2444; G. Di Paolo, Nullità processuali e sanatorie tra tassatività e tendenze antiformalistiche, cit., p. 246.

[9] Uno degli argomenti maggiormente impiegati dalla dottrina per criticare l’approccio antiformalistico della giurisprudenza in materia di invalidità degli atti, è quello secondo cui legislatore, codificando il principio di tassatività (art. 177 c.p.p.), ha operato a monte una valutazione di “offensività” dell’atto imperfetto, predicandone la nullità sul mero presupposto che tale sanzione costituisca la più valida forma di tutela del singolo nei confronti della potestà punitiva dello Stato.

[10] Sulla tematica, per quanto riguarda i contributi dottrinali, si rinvia a quelli già citati precedentemente nella nota numero 1. Per quanto riguarda la giurisprudenza, invece, è appena il caso di segnalare la storica sentenza Cass. pen., Sez. Un., 29 settembre 2011, n.155, in Cass. pen., 2012, p. 2410, con nota di F. Caprioli, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, cit., p.  2444, così massimata: «l’abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l’ordinamento processuale astrattamente li riconosce all’imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti».

[11] C. Conti, Nullità e inutilizzabilità: problemi attuali e prospettive di riforma, in Cass. pen., 2008, p. 1651.

[12] Sono le parole efficacemente utilizzate da E. Amodio, L’abuso delle forme degli atti processuali penali, cit., p. 559, per descrivere il carattere non formale dell’abuso del processo.

[13] È questo l’esempio paradigmatico che viene segnalato da C. Conti, Nullità e inutilizzabilità: problemi attuali e prospettive di riforma, cit., p. 1651, che coglie l’occasione per sottolineare come «l'eccezione tardiva può comportare una regressione che lede il principio della ragionevole durata del processo e quello di economia processuale».

[14] E. Amodio, L’abuso delle forme degli atti processuali penali, cit., p. 559, ha accostato l’abuso del processo alle categorie dell’abnormità e dell’inesistenza, rientranti in «quella famiglia di vizi non formali elaborati dalla giurisprudenza al di fuori di ogni previsione legislativa per far fronte a gravi condotte devianti, destinate altrimenti a rimanere sottratte a qualsiasi repressione sanzionatoria».

[15] R. Aprati, voce Nullità, in Digesto delle discipline penalistiche, VII aggiornamento, 2013, p. 386 ss., secondo cui «applicando lo schema argomentativo dell’abuso del diritto alle nullità, sarebbe allora possibile negare la dichiarazione di nullità in situazioni in cui la previsione dell’invalidità è posta a presidio dell’esercizio di un diritto processuale di una parte: se quest'ultima si avvale del diritto abusivamente pregiudicando inutilmente esigenze processuali contrapposte, non può ottenere la tutela che altrimenti gli sarebbe concessa attraverso la nullità».

[16] È stato infatti sottolineato come detti orientamenti giurisprudenziali tendano spesso a dilatare eccessivamente i margini applicativi del pregiudizio effettivo: una categoria alla quale la migliore dottrina ha accostato, non a caso, l’epiteto di «fascino ingannevole». Questa eloquente espressione è stata coniata E. Amodio, Il fascino ingannevole del pregiudizio effettivo (a proposito di abuso del processo), cit., p. 3596, nel cui contributo, tra l’altro, si pone l’accento sulla propensione della giurisprudenza verso il richiamo di un criterio il cui utilizzo non sempre è giustificato dalla concreta esigenza di “ovviare” ad una distorsione finalistica della norma processuale. L’Autore si riferisce, in particolare, alla storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 155 del 2011) che ha contribuito a tracciare i contorni teorici e definitori dell’abuso del processo, facendo notare come già in quell’occasione non fosse necessario fare ricorso alla categoria della inoffensività del vizio per escludere la nullità giacché mancava in radice la legittimazione del difensore a compiere l’atto:  un motivo assorbente che avrebbe dunque aperto ai Giudici la possibilità di rilevare l’inammissibilità della domanda, da “fulminare” «con un semplice “non luogo a provvedere”».

[17] Per un interessante approfondimento sul tema, condotto principalmente in chiave critica, v. P. Corso, Quale difesa dall’abuso nella difesa, cit., p. 104.

[18] Sul punto, v. E. Amodio, L’abuso delle forme degli atti processuali penali, cit., p. 570, che rimarca l’esigenza di trovare un «nuovo modello sanzionatorio che sappia contrapporre una adeguata reazione alla carica di disvalore processuale insita nell’abuso». Prendendo spunto dalle riflessioni degli autori citati, sarebbe il caso di valorizzare l’utilizzo di altri strumenti per sanzionare l’abuso. Non sarebbe ad esempio errato riflettere sulla possibilità di disinnescare gli effetti “nocivi” sull’attività processuale svolta, potenzialmente determinabili dalla nullità assoluta, attraverso la sospensione dei termini prescrizionali, evitando così che all’abuso della difesa siano accostati effetti di natura, per così dire, “premiale”.

[19] E. Amodio, L’abuso delle forme degli atti processuali penali, cit., p. 570.

[20] C. Conti, Nullità e inutilizzabilità: problemi attuali e prospettive di riforma, cit., p. 1651.

[21] C. Conti, Nullità e inutilizzabilità: problemi attuali e prospettive di riforma, cit., p. 1651. Sembra condividere l’opportunità di un intervento legislativo in materia di nullità anche G. Illuminati, Abuso del processo, legalità processuale e pregiudizio effettivo, cit., p. 3593, secondo cui «nonostante la  tecnica delle fattispecie chiuse alle quali l’atto deve corrispondere […] e la categorica proclamazione del principio di tassatività […] occorre constatare che la disciplina del codice non si presenta sempre sufficientemente determinata, prestandosi spesso alle più varie interpretazioni». In prospettiva analoga, v. P. Sechi, Nullità assolute e durata ragionevole dei processi: prassi applicative e riflessioni de iure condendo, cit., p. 250, che pare condividere l’opportunità di un intervento del legislatore, sul rilievo per cui gli effetti potenzialmente dirompenti delle nullità assolute sulla ragionevole durata del processo impongono una migliore razionalizzazione tra gli effetti demolitori derivanti dalla dichiarazione del vizio e la tutela del diritto leso dalla violazione di legge.

[22] Sono le parole di P. Corso, Quale difesa dall’abuso nella difesa, cit., p. 104, che, nell’indicare un esempio di abuso del processo di matrice “non difensiva”, fa riferimento al caso della cd. «“sentenza suicida”, intesa come voluto contrasto tra il dispositivo e la motivazione», per segnalare «l'espediente processuale adottato dal giudice che non è libero di assolvere l'imputato per consentire al giudice dell'impugnazione — meno vincolato o più coraggioso — di rimuovere l'ingiusta sentenza di condanna sostanzialmente imposta dal regime».