ISSN 2039-1676


30 maggio 2019 |

Illecita concorrenza con minaccia o violenza: l'affannosa ricerca di una tipicità sfuggente

Commento a margine di Cass., Sez. II., sent. 19 giugno 2018 (dep. 5 luglio 2018), n. 30406, Pres. Davigo, Est. Recchione

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2019

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Per leggere il testo della sentenza commentata, clicca qui.

 

Abstract. La Corte di cassazione, con la sentenza in epigrafe, prende posizione sull’ambito applicativo del reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia. La questione è particolarmente complessa e, nei fatti, ancora irrisolta. Il delitto di cui all’art. 513 bis c.p. sconta un peccato originale: il difficile rapporto tra l’illecito penale, necessariamente tipico, e quello civile. La fattispecie in esame, infatti, è strutturata come norma secondaria, che s’innesta su una disciplina civilistica per natura atipica (i.e. quella dell’illecito aquiliano, anche anticoncorrenziale). Ciò determina un’insuperabile frizione tra il delitto de quo ed il principio di legalità, probabilmente risolvibile solo de iure condendo

SOMMARIO: 1. La Corte di cassazione ritorna sull’ambito applicativo dell’art. 513 bis c.p. – 2. Genesi storica e bene giuridico. – 3. Un reato comune, ma non proprio. – 4. La condotta violenta o minatoria. – 5. L’inafferrabile nozione di “atti di concorrenza”. – 6. Ulteriori questioni interpretative irrisolte: cosa resta di una fattispecie simbolica. – 7. Possibili soluzioni de iure condito e de iure condendo.