ISSN 2039-1676


03 luglio 2019 |

Per le Sezioni unite l’imputato che non abbia sollecitato in appello l’applicazione d’ufficio della sospensione condizionale non può dolersi in Cassazione del mancato esercizio del potere-dovere di cui all’art. 597, co. 5, c.p.p.

Cass., Sez. Un., sent. 25 ottobre 2018 (dep. 22 maggio 2019), n. 22533, Pres. Carcano, Rel. Mazzei, ric. Salerno

Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato".

 

1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere un contrasto giurisprudenziale creatosi in ordine all’obbligo del giudice di appello di motivare il concreto esercizio – positivo o negativo – del potere ex art. 597, co. 5, c.p.p. di applicare, anche in assenza di specifica richiesta e, dunque, d’ufficio, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Come rilevato dalla Terza Sezione della Corte con la relativa ordinanza di rimessione, sulla questione esistevano due opposti orientamenti. 

Tali differenti letture convergevano, invero, sulla necessità della astratta sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sospensione condizionale della pena, in grado di generare quantomeno un effettivo interesse del ricorrente a lamentarsi dell’omessa motivazione. Tuttavia, un primo indirizzo evidenziava che, nel caso in cui l’interessato si fosse limitato, nell’atto di impugnazione o nel corso della discussione, a richiamare genericamente i benefici di legge, senza indicare alcun elemento di fatto potenzialmente idoneo a fondare l’accoglimento di una simile richiesta, il giudice d’appello non era tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, essendo, quest’ultimo, un potere eccezionale e discrezionale. Di conseguenza, egli non doveva motivare specificamente sul punto (cfr., ad esempio, Cass. pen., Sez. VII, 13/01/2015, n. 16746, Ciaccia; Cass. pen., Sez. IV, 03/12/2013, n. 1513, Shehi; Cass. pen., Sez. VI, 27/06/2011, n. 30201, Ferrante).

Dunque, secondo le richiamate sentenze, l’obbligo di motivazione da parte del giudice di appello sussisteva unicamente in relazione a quanto dedotto con l’atto di impugnazione oppure, trattandosi di un potere esercitabile d’ufficio, anche in considerazione di quanto dedotto e richiesto nell’arco della discussione, a condizione che la richiesta in questione non fosse stata avanzata genericamente, ma fosse sostenuta da un’adeguata esposizione dei dati di fatto astrattamente idonei a supportare la fondatezza della medesima.

Un diverso orientamento riconosceva, invece, che tale potere attribuito al giudice dall’art. 597, co. 5, c.p.p., si esplicasse quale vero e proprio dovere, cosicché egli dovesse sempre dare – anche sinteticamente – ragione del concreto esercizio, sia positivo che negativo, dello stesso.

In virtù di ciò, si riteneva l’imputato legittimato a ricorrere per cassazione al fine di far valere il proprio interesse leso dal mancato ed immotivato esercizio di tale potere-dovere, purchè avesse indicato diligentemente nel ricorso gli elementi di fatto in forza dei quali il giudice d’appello avrebbe dovuto ragionevolmente e fondatamente esercitarlo (si vedano, Cass. pen., Sez. III, 12/10/2017, n. 47828, Esposito; Cass. pen., Sez. V, 23/10/2009, n. 2094, Coluccio; Cass. pen., Sez. V, 20/09/2005, n. 37461, Zoffoli; Cass. pen., Sez. VI, 13/07/2001, n. 32966, Colbertardo). Giova sottolineare che una siffatta interpretazione, senz’altro più garantistica rispetto alla prima esposta, nasce e si sviluppa soprattutto in relazione a dei casi di reformatio in peius della sentenza di primo grado, in accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero.

Il Supremo Consesso, dopo aver delimitato l’ambito della questione giuridica dibattuta, concentrandosi esclusivamente sul mancato ed immotivato esercizio di un simile potere ed aver specificato, altresì, che quanto esaminato nel caso di specie dovesse considerarsi esteso anche agli altri benefici di legge previsti dallo stesso co. 5 dell’art. 597 c.p.p., ha avuto modo di affermare che «fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello».

 

2. Una tale statuizione trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato, a seguito di giudizio abbreviato condizionato, dal Tribunale monocratico di Castrovillari, relativamente al delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di tre anni di reclusione, nonché ad una multa pari a dodicimila euro.

Costui era stato, infatti, ritenuto responsabile di aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente, rectius marijuana, dal peso complessivo di 166 grammi, non destinata ad un uso esclusivamente personale.

La Corte d’Appello di Catanzaro, tenuto conto della sopravvenuta sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale, a seguito della dichiarazione di illegittimità dell’art. 4-bis del decreto legge, 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge, 21 febbraio 2006, n. 49, si ripristinava l’art. 73 del suddetto d.P.R. così come formulato prima che le modifiche apportate dal predetto art. 4-bis ne aggravassero il trattamento sanzionatorio, confermata la responsabilità penale dell’imputato, procedeva a rideterminare la pena inflitta, riducendola ad un anno e venti giorni di reclusione, e ad una multa di quattromila euro.

Proposto successivamente ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza, l’imputato, deducendo di essere totalmente incensurato, si lamentava dell'omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, eccependo, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 438 c.p.p., 24 e 111 Cost., 73, commi 1 e 1-bis, e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 133, 133-bis, 62-bis e 69 c.p., nonché un vizio di motivazione, essendo, questa, come poc’anzi rilevato, mancante.

In effetti, a seguito della riduzione in appello della pena, tutte le condizioni per l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena erano state integrate; e il giudice, a fronte della mancata, espressa richiesta da parte dell’imputato, non aveva reso alcuna motivazione sulla propria decisione di non esercitare il potere di disporla d’ufficio.

 

3. Le Sezioni Unite, per giungere al suddetto principio di diritto, prendono avvio dall’opinione prevalente – ed ormai consolidata – che considera il potere ex officio di applicazione dei benefici, quale potere eccezionale e discrezionale. Eccezionale rispetto al principio generale dettato dal primo comma dello stesso art. 597 c.p.p., ovverosia rispetto al principio devolutivo secondo cui l’ambito di cognizione del giudice di appello è limitato ai soli punti della decisione di primo grado ai quali si riferiscono i motivi proposti. Tale eccezionalità si coniuga, poi, in modo del tutto peculiare, con la discrezionalità del giudice nell’ordinare i benefici previsti dall’articolo in argomento basandosi, questi, su valutazioni di puro merito.

Gli Ermellini hanno infine ritenuto che la discrezionalità insita nel potere di cui si discute non escluda automaticamente un obbligo di motivazione a carico del giudice; ma anzi, che un siffatto potere si configuri, in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l’esercizio, come un vero dovere, tanto più se tali elementi siano divenuti attuali nel giudizio di appello. In ragione di ciò, il giudice di appello deve motivare il mancato esercizio del potere-dovere di applicare d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tuttavia, lo stretto nesso che lega l’ufficiosità, l’eccezionalità e la discrezionalità di un simile potere-dovere si ripercuote inevitabilmente nell’ambito del suo esercizio, escludendo che, qualora il giudice ometta di esercitarlo, ed al contempo non dia una giustificazione in merito, possa delinearsi un vizio deducibile in cassazione.

Orbene, a detta dei giudici della Suprema Corte, tale ipotesi non integra alcuna violazione della norma penale sostanziale, né tantomeno una violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Infatti, come sottolineato dalla stessa Corte, l’art. 546, co. 1, lett. e), c.p.p., non prevede che «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata» debba aver riguardo anche alla possibile applicazione dei benefici di legge; pertanto, non si può parlare di nullità della sentenza per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 125, co. 3, c.p.p.

Con specifico riguardo al difetto di motivazione previsto dalla lett. e) dell’art. 606, co. 1, c.p.p., una siffatta mancanza non è invero denunziabile allorquando la parte che avrebbe potuto sollecitare l’effettivo esercizio del potere – anche in considerazione dei possibili sviluppi del giudizio di secondo grado – non abbia richiesto, sia come motivo di impugnazione che nel corso del medesimo giudizio di appello, anche in sede di conclusioni, l’applicazione del beneficio in argomento. Con particolare attenzione ai delicati casi di reformatio in peius che comportino una prima condanna in appello, le Sezioni hanno opportunamente evidenziato come, per adempiere alla necessaria sollecitazione, sia sufficiente che l’imputato abbia richiesto l’applicazione dei benefici di legge con le conclusioni subordinate proposte nel giudizio di primo grado.

 

4. La soluzione resa al conflitto appena esaminato, indubbiamente idonea a responsabilizzare l’imputato, appare inoltre coerente ed uniforme alla precedente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite sempre in tema di sospensione condizionale della pena, richiamata – non a caso – nell’iter argomentativo della sentenza in commento. In più occasioni, infatti, si è riconosciuto che il prevenuto ben possa non avere un interesse favorevole alla sospensione della pena, e che dunque sia legittimato ad impugnare un provvedimento concessivo del predetto beneficio al fine di ottenerne la revoca, qualora, nel caso concreto, esso si concretizzi addirittura in una lesione di un suo diritto o di un interesse giuridicamente tutelato; altrimenti, si osserva, sarebbe minata la funzione intrinseca dell’istituto, il quale non può risolversi in un pregiudizio per il condannato, ma deve costantemente tendere ad una sua reintegrazione sociale (cfr., Sez. Un., 23/11/1985, n. 12234, Di Trapani; nonché, Sez. Un., 16/03/1994, n. 6563, Rusconi).

A sostegno di quanto precedentemente affermato, emerge, in definitiva, l’idea che la sospensione condizionale non si traduca sempre in un vantaggio per la situazione giuridica dell’imputato e che, anche per questo, onde salvaguardare l’interesse contrario ad una sua applicazione, sia necessario rimarcare l’importanza di un ruolo attivo dello stesso imputato nell’applicazione del beneficio, potendo egli autonomamente scegliere sia di chiederlo come motivo d’appello che di sollecitarlo, nel corso della discussione, quale espressione di un potere officioso del giudice.