ISSN 2039-1676


17 giugno 2011 |

La Cassazione sulla strage di Nassiryah: l'adempimento dell'ordine del superiore non giustifica l'omesso impedimento dell'evento per negligenza o imprudenza

Nota a Cass. pen., Sez. I, sent. 20 gennaio 2011 (dep. 20 maggio 2011), n. 20123, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato la Cassazione ha affermato che l’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica autorità rende lecita la realizzazione di fatti colposi penalmente rilevanti solo allorquando la colpa consti nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica), non essendo, invece, configurabile la predetta scriminante nel caso in cui la condotta dell’agente sia caratterizzata da negligenza o imprudenza (colpa generica).
 
2. Il fatto storico dal quale trae origine la vicenda processuale è tristemente noto come strage di Nassiryah. Alle ore 10.40 del giorno 12 novembre 2003, un’autocisterna carica di esplosivo, con due attentatori a bordo, dopo aver superato la postazione di guardia e divelto la sbarra d’ingresso, terminava la sua corsa andando ad impattare contro la rete di hesco bastion a 25 metri circa dalla palazzina ove era allocata la base Maestrale, sede di un contingente militare italiano nell’ambito della missione Antica Babilonia, provocando un’esplosione devastante che cagionava complessivamente la perdita di almeno 26 vite umane (12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito, 2 civili italiani e 7 cittadini irakeni) oltre ad un numero non precisato di feriti ed ingenti perdite materiali (l’edificio oggetto dell’attentato, in particolare, ebbe a subire la sostanziale distruzione).
 
Per tale tragico accadimento, venivano rinviati a giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria militare due generali dell’Esercito, nella pari qualifica di comandanti dell’Italian Joint Task Force Irak (qualifica nella quale i due militari si erano avvicendati a partire dall’inizio della missione), con l’accusa di distruzione pluriaggravata colposa di opere militari, ex art. 40 cpv. c.p., art. 47 c.p.m.p., nn. 2, 3 e 5, art. 167 c.p.m.p., co. 1 e 3. In particolare, veniva contestato ai due imputati:
 
a) di avere per imprudenza sottovalutato le concrete minacce di attacchi armati pervenute in via crescente, dettagliata e diffusa sino alla data del 12 novembre 2003;
b) di avere omesso per negligenza di adottare le misure di protezione passiva atte a meglio garantire la sicurezza delle truppe e delle basi;
c) di avere per negligenza trascurato di revisionare il cosiddetto dispositivo sul terreno.
 
All’esito del giudizio d’appello entrambi gli imputati venivano assolti (benché fosse stata accertata la complessiva inadeguatezza delle misure di sicurezza presenti nella base e fosse stata accertata la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento), in ragione della ritenuta sussistenza della scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della pubblica autorità (art. 51 c.p.).
 
Al riguardo, la sentenza d’appello rilevava come non fosse nella possibilità dei comandi militari in loco di attuare la misura – idonea a scongiurare in termini di certezza la verificazione dell’evento – dello spostamento delle basi in luogo più sicuro, cioè fuori dalla città, perché la missione doveva avere, per decisione politica, spiccata caratterizzazione umanitaria e quindi doveva svolgersi in mezzo alla popolazione locale. Si doveva, pertanto, ritenere che i rischi connessi a tale caratterizzazione fossero imposti dalla direttiva (politica) promanata dal Ministro della difesa di mantenere il profilo di missione umanitaria; «la sintesi tra esigenze di raggiungimento degli obbiettivi della missione ed esigenze di sicurezza – concludono i Giudici dell’appello – non spettava al comandante in sede, ma ad autorità superiori» ed «è eventualmente a queste che si sarebbe dovuto chiedere conto delle decisioni adottate».
 
3. Con la sentenza che si annota, la prima Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio (ai soli effetti civili e con riguardo alla sola posizione dell’imputato che rivestiva la qualifica di comandante al momento della verificazione del fatto) la sentenza impugnata non condividendo la decisione presa dalla Corte militare d’appello in punto di riconosciuta sussistenza dell’adempimento di un dovere, ex art. 51 c.p.
 
La Cassazione ritiene che la predetta esimente non possa essere conciliata, sul piano logico ancor prima che giuridico, con una condotta sorretta da colpa per negligenza ed imprudenza, perché – si rileva – non si può essere negligenti, imprudenti o incapaci, per comando o direttiva di un superiore. L’esecuzione di un comando, infatti, implica sempre una condotta, non solo cosciente e volontaria, ma anche consapevolmente indirizzata secondo le direttive ricevute, e dunque intenzionale. Una condotta negligente ed imprudente, invece, si caratterizza per trascuratezza ed avventatezza, per inadeguatezza in difetto o eccesso, in sostanza per mancanza della sufficiente e corretta cura che la situazione di fatto richiede.
 
La scriminante dell’adempimento di un dovere, ad avviso della Suprema Corte, è configurabile solo quando sia contestata una condotta colposa per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline perché tale inosservanza è possibile sia stata imposta dal dovere di obbedire all’ordine di un superiore. Non è invece configurabile allorquando sia contestata una condotta colposa caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza perché (la Corte lo ribadisce) non si può essere negligenti, disattenti, incapaci o inadeguati per ordine della pubblica autorità.
 
4. Un breve spunto per una riflessione critica. Le categorie – evocate in sentenza – della colpa per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (colpa cosiddetta specifica) e della colpa per negligenza o imprudenza o imperizia (colpa cosiddetta generica) richiamano la distinzione tra regole cautelari positivizzate, cioè contenute in una fonte normativa pubblica o privata, e regole cautelari non codificate, cioè non scritte e individuate secondo il paradigma dell’homo eiusdem condicionis et professionis. Tale contrapposizione – che ha la sua origine nella fonte (giuridica o sociale) delle regole precauzionali – non ha nulla a che vedere con l’atteggiamento psicologico effettivo del soggetto che pone in essere la condotta colposa (il quale potrà agire, in assenza di volizione rispetto alla realizzazione del fatto, ma consapevole di violare con la propria condotta una regola di diligenza, prudenza e perizia, codificata o non codificata).
 
Non si comprende, allora, come possa affermarsi (in via di principio) la configurabilità della scriminate relativa all’adempimento di un dovere in ipotesi di colpa specifica (per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline), negandola invece in ipotesi di colpa generica (per negligenza o imprudenza). Se la condotta teleologicamente orientata all’adempimento del dovere fosse (concettualmente) incompatibile con la non volontarietà dell’illecito colposo, lo sarebbe tanto nel caso di violazione di regola cautelare codificata quanto nel caso d’inosservanza di regola cautelare non codificata (non sussistendo – come detto – alcuna differenziazione di sostanza tra le due categorie normative).
 
Non v’è poi motivo di ritenere che l’inosservanza di una regola a finalità preventiva o cautelare possa essere imposta dal dovere di obbedire ad un ordine di un superiore solo quando si tratti di regola contenuta in leggi, regolamenti, ordini o discipline, e non anche quando si tratti di regola non scritta ricavata dal modello di comportamento di un agente ideale. Invero, ove si ammetta che l’inosservanza di una regola cautelare possa essere determinata dal dovere di conformarsi ad un ordine ricevuto, è logico ritenere che ciò possa avvenire tanto in ipotesi di colpa per violazione di regola cautelare codificata quanto in ipotesi di colpa per negligenza, imprudenza o imperizia (regola cautelare non scritta).
 
Avrebbe meritato, invece, una più accurata riflessione la possibilità di distinguere a seconda che la realizzazione del fatto si radichi sulla colpa cosciente ovvero sulla colpa incosciente del soggetto agente. Infatti, mentre sarebbe difficile sostenere che un comportamento delittuoso connotato da colpa incosciente – privo cioè di qualsivoglia finalismo e caratterizzato per il fatto che il soggetto agente non è consapevole di violare la norma cautelare – sia stato determinato dalla necessità di obbedire ad un ordine superiore, non si vedono ostacoli a che una condotta caratterizzata da colpa cosciente (rectius, consapevole dell’inosservanza della normativa cautelare) venga tenuta per adempiere ad un ordine impartito dalla pubblica autorità.
 
5. Un’osservazione conclusiva. Anche ritenendo compatibile in via generale l’esimente di cui all’art. 51 c.p. con una condotta colposa caratterizzata da negligenza e imprudenza si sarebbe potuti approdare alle conclusioni cui è giunta la Corte (vale a dire: insussistenza della causa di giustificazione). La colpevole inerzia dei militari, infatti, difficilmente poteva essere ricondotta all’ordine ricevuto dai superiori, in quanto le direttive di una presenza soprattutto umanitaria avrebbero potuto certamente conciliarsi, ad esempio, con un innalzamento delle misure di protezione passive (rimaste, invece, inadeguate nonostante i gravi segnali d’allarme). La Suprema Corte – in altre parole – avrebbe potuto correttamente rilevare che difettavano in concreto i presupposti per il riconoscimento della causa di giustificazione.