ISSN 2039-1676


28 giugno 2011 |

Il conferimento al difensore della procura speciale per il patteggiamento preclude l'applicabilità  del regime della contumacia

Nota a Trib. Milano, 26.5.2011, G.i.p. Manzi, ric. F.

Secondo la sentenza annotata, con il conferimento al difensore della procura speciale per procedere al patteggiamento, l'imputato acconsente - implicitamente ma chiaramente - alla celebrazione dell'udienza in sua assenza. Dal suddetto principio consegue che l'imputato non può essere dichiarato contumace ma deve considerarsi rappresentato dal suo difensore: la notifica dell'avviso di deposito della motivazione deve essere interpretata come avviso di deposito dei motivi al procuratore speciale che rappresentava a tutti gli effetti l'imputato - non contumace - in udienza.
 
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1. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano - in veste di Giudice dell'esecuzione - si trova a dover chiarire se la sola presenza del difensore munito di procura speciale equivalga, nell'udienza preliminare in cui sia richiesto patteggiamento, al consenso da parte dell'imputato a celebrare l'udienza in sua assenza e se, di conseguenza, siano o meno applicabili le disposizioni che regolano la pubblicazione e la notifica della sentenza al contumace.
 
La soluzione del quesito dipende, nella sostanza, dalla esatta ricostruzione della portata dell'art. 420 quinquies c.p.p. e dei suoi termini di applicabilità. Com'è noto, tale disposizione prevede che la disciplina degli articoli 420 bis e 420 ter c.p.p. - disciplina della rinnovazione degli avvisi e dell'impedimento a comparire dell'imputato e del difensore - non si applichi quando l'imputato, anche se impedito, chieda o consenta che l'udienza preliminare si celebri in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.
 
In particolare, il G.i.p. deve verificare se il conferimento della procura speciale ai fini del patteggiamento possa configurare o meno una forma di consenso dell’imputato alla celebrazione dell'udienza in sua assenza con tutte le conseguenze che ne derivano, segnatamente in termini di diritto a ricevere informazione delle attività svolte e dei provvedimenti emessi.
 
2. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di esprimersi ripetutamente: anzi, è possibile individuare un orientamento sostanzialmente consolidato, in cui, peraltro si inserisce anche il provvedimento in commento.
 
Tale orientamento sostiene che, allorquando l'imputato rilasci procura speciale al difensore per procedere al patteggiamento nella fase preliminare al dibattimento, egli acconsente - implicitamente ma chiaramente - a che questo si svolga in sua assenza come previsto dall'art. 488 c.p.p.-: sarebbe allora rappresentato dal difensore e non si potrebbe procedere alla declaratoria di contumacia. La lettura della sentenza equivarrebbe pertanto a notificazione ai sensi dell''art. 545 co. 2° e 3° c.p.p. e da essa decorrerebbero i termini per proporre impugnazione secondo quanto stabilito dall'art. 585 c.p.p. (C 18.2.94, Pasquali, 197284; C 17.3.95, Della Vedova, A.n.proc.pen. 95, 125; C 30.9.96, Tamburella, 206086; C 17.11.99, Puglia, 215219, C 14-5-07, Di Martino, R. pen. 08, 685 e C 7.3.08, Pizzo, 240140).
 
Nello stesso senso, la Cassazione ha ritenuto che all'imputato che chieda o consenta che l'udienza si svolga in sua assenza, il quale è rappresentato dal difensore anche con riguardo alla fase dibattimentale del giudizio (artt. 420 quinquies co. 1° e 484 co. 2 bis c.p.p.), non sia dovuta la notifica dell'avviso di deposito della sentenza con l'estratto contumaciale, adempimento che il 3° co. dell'art. 548 c.p.p. prescrive per l'imputato contumace ma non per quello assente (in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato il rigetto di una istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione adottato sul presupposto di irrevocabilità della sentenza non impugnata) (C 13-5-04, Pederiva, C. pen. 05, 3440).
 
Peraltro, va dato atto dell'esistenza di un orientamento minoritario - ma più recente - di segno contrario, emerso con riferimento al giudizio abbreviato, secondo il quale, invece, l'attribuzione al difensore della procura speciale per la richiesta di giudizio abbreviato non farebbe venir meno le condizioni per la dichiarazione della contumacia, in quel giudizio, dell'imputato assente, al quale pertanto spetterebbe la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza (C 29-10-08, Crapella, G.it. 09, 1511; C 26-5-09, Sonnendorfer, C. pen. 10, 2792).
 
3. Per meglio comprendere l'applicazione, da parte del G.i.p. di Milano, di tali principi al caso concreto è più che opportuno ripercorrere brevemente lo sviluppo processuale della vicenda. All'imputato F. - contumace - era applicata, nel giugno del 2001, su istanza del difensore munito della necessaria procura speciale, sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. per due ipotesi di reato di cui agli artt. 216, 219 e 223 L.F. (contestate in forma concorsuale). Tale provvedimento era depositato nel mese di luglio anche nella parte motiva e dichiarato irrevocabile nell'ottobre dello stesso anno.
 
In ragione della condizione di contumace di F., la sentenza era evidentemente pronunciata in sua assenza con riserva dei motivi: soltanto a seguito del deposito di questi era notificato al difensore-procuratore di F. l'avviso di deposito con la dicitura «imputato (...) elettivamente domiciliato presso Avv. R.».
 
In realtà, F. non aveva mai eletto domicilio presso il difensore (e successivamente anche procuratore speciale). Infatti, l'imputato era stato dichiarato irreperibile il 25 settembre 2000 e nel maggio 2001 aveva nominato l'Avv. R. quale difensore di fiducia e, successivamente (in data incerta per la verità) procuratore speciale.
 
Dopo la pronuncia della sentenza non erano state rinnovate ulteriori ricerche per verificare il perdurante stato di irreperibilità. L'attuale ricorrente F. proponeva allora istanza all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - in funzione di giudice dell'esecuzione - finalizzata alla dichiarazione di non esecutività della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per due ordini di ragioni:
 
1) in primo luogo, in nessun atto da lui proveniente era stato eletto domicilio presso il difensore e quindi la notifica dell'avviso di deposito della sentenza non poteva essere considerata regolare;
 
2) in secondo luogo, la dichiarazione di irreperibilità emessa dal Pubblico ministero nel settembre del 2000 non poteva considerarsi efficace una volta conclusosi il procedimento di primo grado e quindi sarebbe stata necessaria una sua rinnovazione, evidentemente preceduta da nuove ricerche, ai fini della validità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza.
 
L'istanza era rigettata.
 
4. Al quesito sottostante l'istanza di F., ovvero se il conferimento di procura speciale per il patteggiamento possa costituire una forma di consenso alla celebrazione dell'udienza in propria assenza, che - com'è noto - preclude la dichiarazione di contumacia stante la chiara disposizione dell’art. 420 quinquies c.p.p. che esclude automaticamente, in questi casi, la applicazione dell’art. 420 quater c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari di Milano trova soluzione positiva nell'orientamento maggioritario della Cassazione cui conforma il proprio provvedimento.
 
Conformarsi del resto sembrerebbe d'obbligo, in quanto lo stesso G.i.p. lo considera principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, già formatosi sotto la vigenza dell’art. 488 c.p.p. e ora sicuramente riproponibile con riferimento all'art. 420 quinquies.
 
5. Nell'ambito delle sentenze costituenti l'orientamento maggioritario di cui si è detto, il G.i.p. di Milano richiama le pronunce emesse in casi sostanzialmente analoghi a quello in discussione (C 18.2.94, Pasquali, 197284; C 17.11.99, Puglia, 215219) ed espressamente riporta il principio elaborato dalla più recente tra queste ovvero C 7.3.08, Pizzo, 240140: «… Invero, allorquando l'imputato rilascia procura speciale al difensore per procedere al "patteggiamento" nella fase preliminare al dibattimento, acconsente - implicitamente ma chiaramente - allo svolgimento di esso in sua assenza, sicché egli è rappresentato dal suo difensore e non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia; con la conseguenza che la lettura della sentenza equivale a notificazione e che da essa decorre il termine per proporre impugnazione.»
 
6. Una volta condiviso e fatto proprio l'orientamento maggioritario della Suprema Corte, il Giudice procede a verificarne l'applicabilità nel caso concreto. E rileva come la procura fosse stata chiaramente e consapevolmente rilasciata da F. al suo difensore perché quest'ultimo potesse chiedere in sua vece - rappresentandolo nell'udienza del 21 giugno 2001 cui non intendeva partecipare - l'applicazione della pena.
 
Verificati tali semplici ed evidenti presupposti, il Giudice conclude nel senso della non applicabilità, nel caso concreto, dell'istituto della contumacia e del regime processuale ad esso conseguente.
 
Nel rispondere puntualmente ai rilievi della parte, il Giudice si preoccupa soprattutto di sottolineare l'irrilevanza - rispetto alla questione fondamentale dei rapporti tra imputato e procuratore speciale e tra conferimento della procura speciale e istituto della contumacia - della non contestualità dell'emissione del provvedimento rispetto al deposito della motivazione.
 
Una volta stabilito che l'imputato non può essere considerato contumace e che quindi non può avvalersi del relativo regime processuale, la contestualità o meno della motivazione può incidere esclusivamente sulla necessità o meno di procedere a notificare l'avviso di deposito al solo difensore, in qualità di procuratore speciale, rappresentante in udienza dell'imputato.
 
E infatti, il Giudice specifica come quella che, nel caso concreto, l' ufficiale giudiziario denomina erroneamente "notifica all’imputato elettivamente domiciliato presso il difensore" debba invece essere interpretata come avviso di deposito dei motivi al procuratore speciale che rappresentava, a tutti gli effetti, l’imputato – non contumace – in udienza.
 
Da queste argomentazioni, per la verità decisamente sintetiche, il Giudice conclude nel senso dell'assoluta correttezza della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento in quanto tutte le esigenze di adeguata informazione all'imputato - con riferimento all'emissione del provvedimento e alle sue motivazioni - sarebbero state soddisfatte dalla notifica dell’avviso di deposito al difensore, in qualità di procuratore speciale espressamente nominato per quell’atto.