ISSN 2039-1676


11 giugno 2010

Trib. Milano, 11.6.2010 (sent.), Pres. ed Est. Barazzetta

Un caso di associazione di tipo mafioso in Lombardia

REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – Forza di intimidazione – Accertamento
 
In tema di associazione di tipo mafioso, la prova della capacità di intimidazione può essere desunta da circostanze obiettive atte a dimostrare la capacità attuale dell’associazione di incutere timore e dalla generale percezione da parte della collettività dell’efficienza del gruppo criminale nell’esercizio della coercizione fisica. La forza intimidatrice prescinde dunque dal compimento di atti concreti, potendo derivare dalla “fama criminale” che l’associazione si è conquistata con precedenti atti di violenza e sopraffazione, i quali debbono essere tali da lasciare concretamente presagire alle potenziali vittime che il sodalizio possa nuovamente far ricorso a tali mezzi per conseguire i propri obiettivi.
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 416 bis
 
 
 
REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO – ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – Finalità di acquisire il controllo di attività economiche
 
In tema di associazione di tipo mafioso, il controllo di attività economiche al cui conseguimento mira l'associazione consiste in una situazione di egemonia nel mercato che non sia l’esito della regolare competizione, ma che derivi piuttosto dall’intimidazione esercitata dall'associazione nei confronti delle imprese concorrenti, nonché dalla compressione salariale, dalla maggior fluidità della manodopera occupata e dalla maggiore solidità finanziaria dell'impresa mafiosa rispetto a quelle operanti nel medesimo settore, in ragione della disponibilità di rilevanti capitali derivanti dal circuito delle attività illegali. (Massime a cura di Luigi Santangelo)
 
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 416 bis