ISSN 2039-1676


27 giugno 2011

Attività  aeroportuale, superamento dei limiti di rumore e responsabilità  ex art. 659 c.p.: il caso dell'aeroporto di Ciampino

Trib. Roma, 24 maggio 2011 (decr.), G.i.p. Ariolli

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE – MESTIERE RUMOROSO - ATTIVITA' AEROPORTUALE - Limiti di emissione ed immissione acustica - Superamento – Configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. – Esclusione.
 
In tema di esercizio dell’attività aeroportuale, sussiste l’illecito amministrativo di cui all’art. 10 l. n. 447 del 1995 – e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) – laddove si verifichi il mero superamento dei limiti di immissione acustica aeroportuale (c.d. rumorosità nell’esercizio dell’attività tipica del mestiere rumoroso, prodotta ad es. nelle fasi di decollo o di atterraggio dei veivoli, ovvero dalla manutenzione degli aeromobili, dalla loro revisione e dalle prove dei motori).
 
Riferimenti normativi: c.p. art. 659
  l. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10
                                           
                         
DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE – MESTIERE RUMOROSO - ATTIVITA' AEROPORTUALE - Altre prescrizioni di legge o dell’Autorità - Violazione - Contravvenzione di cui al comma 2 dell’art. 659 c.p. - Configurabilità
 
In tema di esercizio dell’attività aeroportuale, è integrata la contravvenzione di cui al comma 2 dell’art. 659 c.p. allorché siano violate prescrizioni legali o dell’Autorità attinenti all’esercizio del “mestiere rumoroso”, diverse da quelle impositive di limiti di immissione acustica (ad es. orario dei voli, frequenza dei decolli ecc.).
 
Riferimenti normativi:    c.p. art. 659, comma 2
 
 
DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE – MESTIERE RUMOROSO - ATTIVITA' AEROPORTUALE - Uso eccessivo o smodato dei mezzi tipici del mestiere - Contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 659 c.p. - Configurabilità
 
In tema di attività aeroportuale la fattispecie di cui all'art. 659, comma 1 c.p. è integrata allorché il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone sia ascrivibile ad un comportamento che esce al di fuori della pertinenza dell’esercizio tipico dell’attività rumorosa, posto in essere per finalità differenti, eccedendo, dunque, quelli che sono i c.d. limiti interni dell’attività. In tal caso, infatti, la condotta non è espressione del libero esercizio dell’iniziativa economica privata ma di abuso del diritto e perde quelle rationes che a livello normativo ne giustificano un trattamento di favore (illecito amministrativo ex art. 10 l. n. 447 del 1995 o illecito penale punibile con la sola ammenda, ai sensi dell'art. 659, comma 2 c.p.).
 
 Riferimenti normativi:     c.p. art. 659, comma 1