ISSN 2039-1676


07 luglio 2011

Un caso di responsabilità del medico competente per omessa collaborazione nella valutazione dei rischi aziendali

Trib. Pisa, 13 aprile 2011 (dep. 27 aprile 2011), Giud. Cipolletta

CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – MEDICO COMPETENTE – Omessa collaborazione nella valutazione dei rischi aziendali – Incongruenze e lacune tra il documento di valutazione dei rischi ed il protocollo sanitario – Sussistenza – Profili probatori

 

Il medico competente risponde della contravvenzione di omessa collaborazione nella valutazione dei rischi aziendali (art. 58, comma 1, lett. c) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) allorché il documento di valutazione di tali rischi – alla cui stesura egli è obbligato a collaborare, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a) del T.U. – presenti incongruenze e lacune rispetto al protocollo sanitario adottato dal medico medesimo, in particolare con riguardo all’organizzazione del primo soccorso e delle emergenze, e alla gestione della quotidiana esposizione a fattori di rischio. Sotto il profilo probatorio, tali incongruenze e lacune possono essere dimostrate anche attraverso il confronto tra il documento di valutazione dei rischi aziendali, come formulato prima delle ispezioni da parte dell’ASL, e la sua successiva versione elaborata in maniera conforme alla normativa vigente. (Massima a cura di Stefano Zirulia)

 

Riferimenti normativi:

Art. 25, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81/2008

 

Art. 58, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 81/20

Nota redazionale:

 

L’art. 58 del d.lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito dall’art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 106/2009, è rubricato “sanzioni per il medico competente”, e prevede, alla lett. c), che tale soggetto sia punito “con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1600 euro per la violazione dell’art. 25, comma 1, lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi…”.

 

L’art. 25 del medesimo T.U. detta gli “obblighi del medico competente” e stabilisce, alla lett. a) del comma 1, che lo stesso “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale”.