ISSN 2039-1676


12 luglio 2011 |

Caso dei ‘Serenissimi' (occupazione del campanile di S. Marco per rivendicare l'indipendenza del Veneto): la Cassazione esclude l'associazione con finalità  di eversione dell'ordine democratico

A proposito di Cass. pen., sez. VI, 16.3.2011 (dep. 5.7.2011), n. 26151, Pres. Di Virginio, Est. Conti, ric. Buson

Con la sentenza che può leggersi in allegato, depositata il 5 luglio scorso, la Cassazione chiude la vicenda processuale di tre membri del gruppo, battezzato dai media italiani, dei ‘Serenissimi’, un gruppo di uomini che, tra l’8 e il 9 maggio del 1997, occupò il campanile di San Marco, a Venezia, come gesto dimostrativo per rivendicare l’indipendenza del Veneto dallo Stato italiano.
 
Già condannati per i fatti del 1997, i membri del gruppo dovettero rispondere anche dell’accusa di aver commesso, “in Padova e altrove, fino al maggio 1997”, il reato di banda armata (art. 306 c.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 270 e 270 bis cp), per aver promosso, costituito e organizzato un’associazione di carattere militare avente lo scopo di commettere fatti diretti a disciogliere l’unità dello stato, a distruggere il sentimento nazionale, a suscitare la guerra civile per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, procurandosi a tal fine la disponibilità di armi da impiegare in azioni di terrorismo tendenti al raggiungimento di tali finalità; nonché il reato di associazione con finalità eversiva (art. 270 bis c.p.), per aver promosso, costituito e organizzato un’associazione con fini di eversione dell’ordine democratico.
 
Di fronte all’assoluzione ‘perché il fatto non sussiste’ pronunciata dalla Corte d’Assise di Padova, la Procura aveva fatto ricorso in appello, impugnando il solo capo B della sentenza, relativo all’accusa di associazione con finalità di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis cp).
 
Anche la Corte d’Assise d’appello, però, aveva confermato l’assoluzione con formula piena, seppur con motivazione in parte differente rispetto a quella del giudice di prime cure: la Corte di secondo grado, infatti, diversamente dai giudici di primo grado, aveva riconosciuto l’esistenza di un’associazione finalizzata al compimento di atti di violenza con finalità eversiva, ma aveva poi assolto in ragione dell’inidoneità della struttura organizzativa al perseguimento dello scopo, stante l’assoluta carenza di mezzi. Si ricorda, infatti, nella motivazione della sentenza, che i mezzi a disposizione dei ‘Serenissimi’ erano limitati a un fucile risalente alla seconda guerra mondiale e a due trattori ‘trasformati’ in improbabili veicoli da guerra: troppo poco, insomma, per poter concretamente mettere in pericolo il nostro ordinamento costituzionale.
 
La Suprema Corte ha, infine, confermato la decisione del secondo grado, riconoscendo che la stessa è senz’altro in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Infatti, ricordano i giudici di legittimità nella sentenza del marzo scorso, la Cassazione ha reiteratamente affermato anche in tempi recenti che “ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, pur non essendo necessaria la realizzazione di reati oggetto del programma criminoso, essendo sufficiente l’esistenza di un programma, attuale e concreto, diretto alla realizzazione di quelle finalità, occorre tuttavia che ricorra una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l’attuazione del programma” (un principio di diritto affermato, tra l’altro, anche nella recente giurisprudenza in materia di terrorismo di matrice islamico-fondamentalista: cfr. C. 11.10.2006, Bouyahia; C. 25.5.2006, Bouhrama).