ISSN 2039-1676


22 luglio 2011 |

Abbandono di minore: la Corte di Cassazione richiede l'accertamento di un effettivo pericolo per la persona abbandonata

Nota a Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2011, n. 24849, Pres. Calabrese, Rel. Oldi

La Corte di Cassazione, nella pronuncia che può leggersi in allegato, conferma la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha assolto due maestre di scuola materna dall'imputazione di abbandono di minore, “perché il fatto non sussiste”. Il Tribunale aveva pronunciato sentenza di condanna nei confronti delle due imputate, per aver “lasciato la bambina di cinque anni D. A. in balìa di se stessa, dopo che si era infortunata cadendo contro la spalliera scheggiata di una seggiolina; infatti, sebbene la minore avesse riportato una ferita nelle parti intime con perdita copiosa di sangue, avevano omesso di avvertire i genitori e di condurre immediatamente la piccola presso un pronto soccorso o praticarle i necessari interventi infermieristici, essendosi invece limitate a tamponare la perdita di sangue con pezzetti di carta igienica; dopo di che l'avevano abbandonata a se stessa, lasciandola seduta da sola in disparte, dolorante e in stato di shock”.
 
La Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto non provata la situazione di pericolo per l'integrità fisica della bambina. I giudici di appello hanno infatti accolto una diversa ricostruzione dei fatti, ritenendo maggiormente attendibile la versione fornita dalle maestre, secondo cui “il sangue versato [ ] dopo l'incidente aveva formato soltanto una piccola macchiolina, non esistente all'atto delle prime cure”. Versione compatibile, tra l'altro, con la diagnosi resa all'esito della visita medica cui la bambina era stata in seguito sottoposta, che aveva riscontrato solamente la presenza di una “ferita escoriativa interna”.
 
La Suprema Corte ha confermato questa impostazione, richiedendo, per il configurarsi del reato di cui all'art. 591 c.p., l'accertamento nel caso concreto della sussistenza di un effettivo pericolo per l'incolumità del minore abbandonato. I giudici di legittimità qualificano dunque, con chiarezza, tale delitto come reato di pericolo concreto.
 
Tale interpretazione, da tempo sostenuta dalla dottrina prevalente, non è tuttavia ancora consolidata in giurisprudenza. Talvolta, effettivamente, la Corte di Cassazione ricostruisce, in termini espressi o, per lo meno, impliciti, la fattispecie come “reato di pericolo concreto” (v. ad es. Cass., 5 dicembre 2007, n. 6581 e Cass. 23 maggio 2003, n. 27881); altre sentenze di legittimità, invece, qualificano il delitto in oggetto come reato di pericolo astratto, omettendo così l'accertamento di una effettiva situazione di pericolo per la persona abbandonata (così Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2003, n. 27881).
 
Frequenti sono anche le sentenze che, evitando di prendere espressa posizione circa la qualificazione del delitto in termini di reato di pericolo concreto o astratto, utilizzano il concetto di pericolo potenziale. Si tratta, tuttavia, di una formula evidentemente ambigua. In alcuni casi, ove adottata, viene “riempita di significato” sostanzialmente ricostruendo il reato in termini di pericolo concreto: il giudice accerta la sussistenza di un effettivo pericolo nel caso oggetto di giudizio, e giunge in questo modo ad una condanna (così, sembra, Cass. 14 marzo 2007, sez. V, n. 15147). In altri casi, invece, l'utilizzo del termine “pericolo potenziale” prelude ad una sostanziale elusione dell'accertamento del pericolo effettivo (v. Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2005, n. 15245). Questo concetto, dunque, lascia al giudice una elevata discrezionalità, esonerandolo de facto da ogni vincolo in ordine all'accertamento di una effettiva esposizione a pericolo della persona abbandonata (sul punto, cfr. F. Basile, Il delitto di abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.). Teoria e prassi, Milano, Giuffrè, 2008)
 
La sentenza qui in commento utilizza un'espressione analoga: afferma infatti che “il pericolo per l'integrità fisica della persona può anche essere virtuale”.
 
Tuttavia, dopo tale affermazione di principio, la Corte prosegue incentrando l'argomentazione sulla mancanza, nel caso concreto, di un effettivo pericolo per la minore. Così si esprimono i giudici di legittimità: “le conseguenze dell'infortunio subito non erano tali da creare una condizione di pericolo per l'incolumità fisica della piccola D.”. Ancora, a parere della Corte, il fatto che “la bambina possa avere vissuto la disavventura con un misto di patema, di ansia e forse anche di vergogna” è irrilevante, ai fini dell'art. 591 c.p., in quanto “non significativ[o] di una condizione di effettivo pericolo”.
 
In definitiva, la Corte osserva che la condotta contestata agli imputati non integra l'elemento oggettivo del reato ex art. 591 c.p., a causa della “rilevata carenza - che conclusivamente va ribadita - di una condizione di effettivo pericolo per l'integrità fisica della minore”. Tale affermazione non lascia spazio a dubbi: l'effettivo pericolo è elemento costitutivo del fatto di reato di cui all'art. 591 c.p., che si configura dunque come reato di pericolo concreto.
 
Nella specie, questa netta presa di posizione da parte della Cassazione risulta anche gravida di significative conseguenze pratiche, giacché, nel caso concreto, l’assoluzione scaturisce proprio dalla mancanza di un effettivo pericolo (in precedenti occasioni in cui la Cassazione aveva aderito all'orientamento del pericolo concreto, invece, tale pericolo era stato, nel caso oggetto di giudizio, ritenuto sussistente – v. ad es. Cass. pen., sez. VI, 5 dicembre 2007, n. 6581 e Cass. pen., 25 febbraio 2010, n. 19476 – sicché, ai fini della condanna o assoluzione, lo schieramento a favore del pericolo concreto o del pericolo astratto avrebbe comunque prodotto lo stesso esito pratico).
 
Una ulteriore riflessione riguarda il bene giuridico tutelato dall'art. 591 c.p. La Corte conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale che vede l'incolumità del minore o dell'incapace quale bene tutelato (in contrasto con l'orientamento minoritario che individua “l'elemento materiale del reato [nel] dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente”: così Cass. pen. 15245/2005, cit.).
 
L'incolumità deve intendersi, in particolare, come integrità fisica.La Suprema Corte, infatti, afferma che “il pericolo per l'integrità fisica della persona [...] certamente non può identificarsi nel mero senso di turbamento e di disagio avvertito dal minore per un evento che, per quanto fonte di dolore fisico e di inquietudine, non sia tuttavia suscettibile di aggravarsi oltre i limiti circoscritti degli effetti di un'escoriazione. [...] Che poi la bambina possa avere vissuto la disavventura con un misto di patema, di ansia e forse anche di vergogna, così da essere portata a isolarsi, è ipotesi certamente plausibile, ma non significativa di una condizione di effettivo pericolo”. Restano dunque irrilevanti, ai sensi dell'art. 591 c.p., le “componenti psicologiche” della salute, intesa come benessere psico-fisico”: concetto diverso e più ampio rispetto a quello di “integrità fisica”.
 
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Per un'ampia analisi delle problematiche relative al delitto di abbandono di minori o incapaci, cfr. F. Basile, Il delitto di abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.). Teoria e prassi, Milano, Giuffrè, 2008