ISSN 2039-1676


06 settembre 2011 |

Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole

Un nuovo tassello nella complicata trama dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU: riflessioni a margine della sentenza n. 236/2011

Anticipiamo qui, con il consenso dei curatori che ringraziamo, la pubblicazione di questo lavoro, destinato agli Scritti in onore del prof. Valerio Onida.

 

SOMMARIO:

1. La grande domanda sullo sfondo della sentenza n. 236/2011

2. La specifica questione sottoposta alla Corte.

2.1. L’opinione tradizionale sul fondamento costituzionale del principio di retroattività della norma più favorevole in materia penale.

2.2. L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale a metà dello scorso decennio.

2.3. L’impatto della sentenza Scoppola c. Italia.

2.4. I termini di una decisione difficile.

3. La decisione della Corte.

3.1. ­Le coordinate generali relative ai rapporti tra le due Corti che fanno da sfondo alla decisione.

3.2. Il primo argomento: il principio della retroattività della norma penale più favorevole affermato in sede europea è suscettibile di deroghe.

3.3. Il secondo argomento: il principio della retroattività della norma penale più favorevole affermato in Scoppola non si estende alle norme in materia di prescrizione. ­

4. Osservazioni critiche.

4.1. Principio di legalità in materia penale e disciplina della prescrizione.

4.2. Sulla derogabilità del principio di retroattività della norma penale più favorevole. ­

5. Qualche considerazione conclusiva sullo stato dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU.