ISSN 2039-1676


03 ottobre 2011 |

L'indebita diffusione di un numero di cellulare privato integra il reato di cui all'art. 167 d.lgs. 196/2003

Nota a Cass. pen., Sez. III, 17 febbraio 2011 (dep. 1 giugno 2011), Pres. Gentile, Rel. Grillo

Nella sentenza che può leggersi in allegato, concernente un’ipotesi di  indebita diffusione, attraverso una chat line pubblica, del numero di utenza cellulare altrui, la Corte di Cassazione ha affermato che tra i titolari deputati, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 196 del 2003, ad assumere le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali, rientra anche colui che, senza essere “istituzionalmente” depositario della tenuta di dati sensibili, sia comunque venuto, anche occasionalmente, a conoscenza degli stessi, sicché, ove egli, indebitamente, ne faccia diffusione illecita, risponde del reato di cui all’art. 167 d. lgs. cit.
 
D’altra parte, la diffusione (non autorizzata) in ambito generalizzato di un numero di utenza cellulare – per sua intrinseca natura riservato – è certamente produttiva di danno per l’interessato.

Dal che il rigetto dell’impugnazione e la conferma della sentenza della corte territoriale di condanna dell'imputato a quattro mesi di reclusione.