ISSN 2039-1676


29 settembre 2011 |

Il gratuito patrocinio si applica anche alle richieste di liberazione anticipata

Nota a Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2011 (dep. 14 luglio 2011), n. 27757, Pres. Marzano, Est. Foti

Con sentenza n. 27757/2011, pronunciata il 5/4/2011 (motivazioni depositate il 14/7/2011) la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità, per il condannato, di usufruire del gratuito patrocinio anche per i procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza come le richieste di liberazione anticipata.
 
Nel caso specifico, l’avvocato del detenuto aveva presentato al magistrato di sorveglianza di Bari, nell’interesse del suo assistito, una richiesta di liberazione anticipata ex art. 54 O.P. e, in relazione a tale procedura, veniva depositata, presso la cancelleria dell’ufficio del magistrato di sorveglianza, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
 
Il magistrato di sorveglianza di Bari dichiarava l’inammissibilità dell’istanzatrattandosi di procedimento non contenzioso”.
Avverso il suddetto procedimento veniva proposta opposizione, a mezzo della quale si evidenziava che l’unica norma a cui fare riferimento è l’art. 75 del d.p.r. 115/2002.[1]
 
Veniva sottolineato come tale norma di legge non pone alcun limite per i procedimenti “non contenziosi”, e che, al contrario, all’art. 3 comma 1 lett. O) del D.P.R. 115/2002, il legislatore definisce il termine “processo” come qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale”.
 
Nello stesso atto di opposizione veniva evidenziato, inoltre, come la Corte Costituzionale prima, e la stessa Corte di Cassazione poi, avevano già ritenuto corretta l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza, in base all’interpretazione della locuzione “fase dell’esecuzione”, contenuta all’inizio del secondo comma dell’art. 75 D.P.R. 115/2002 (La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione)[2]
 
Con sentenza n. 139 del 23.4.1998, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull’eventuale contrasto, con l’art. 24 Cost., dell’art. 15 della L. 217/1990 (disciplinante all’epoca il patrocinio a spese dello Stato), aveva evidenziato come proprio la locuzione “fase dell’esecuzione” non possa essere interpretata restrittivamente, per “insuperabili argomenti di carattere testuale, logico e sistematico” e che “ non è privo di significato il fatto che l'articolo 15 non parli di giudice dell'esecuzione ma di fase dell'esecuzione, espressione, tecnica anch'essa, nella quale l'esecuzione viene in rilievo, appunto, come fase del procedimento per la sua connotazione sostanziale in rapporto alle altre fasi; l'espressione, quindi, non identifica un organo piuttosto che l'altro, ma comprende tutti gli organi della giurisdizione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività di esecuzione”.
 
La Corte Costituzionale aveva evidenziato, inoltre come l’interpretazione logica non contraddice quella testuale, trovando la magistratura di sorveglianza regolamentazione proprio nel libro X del codice di procedura penale, dedicato all’ “Esecuzione”.
 
Infine, sempre nella sentenza n. 139/1998, la Corte Costituzionale argomentava l’applicabilità dell’istituto del gratuito patrocinio anche ai procedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza, sulla base della fondamentale esigenza di non creare un’interpretazione contrastante con il disposto del terzo comma dell’art. 24 Cost., ai sensi del quale “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.[3]
 
Il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava la proposta opposizione affermando che “… la disciplina del patrocinio si applica … nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sicché preso atto che il procedimento di liberazione anticipata in relazione al quale è stata chiesta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rientra tra quelli elencati nel suddetto comma non appare potersi accogliere avanzata dal [omissis]”; e che “la sentenza della Suprema Corte citata nel ricorso (Cass. Pen. 17.11.2008 – 9.10.2008 – n. 42852) non può trovare applicazione in relazione al presente giudizio essendo stata emessa con riferimento ad un procedimento di conversione di pena pecuniaria che in quanto tale differentemente da quello di liberazione anticipata viene deciso in camera di consiglio”.
 
Avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bari veniva proposto ricorso per Cassazione per violazione degli artt. 75 del d.p.r. n. 115/02 e 24 della Costituzione. Il detenuto ricorrente contestava la rilevanza ai fini di causa di una distinzione fra procedimenti camerali e procedimenti con decisione assunta de plano dal giudice, affermando che l’unico elemento richiesto dalla lettera dell’art. 75 D.P.R. 115/2002, e sottolineato dalla Corte Costituzionale, è il diritto del condannato a farsi assistere dal proprio difensore.
 
Nel ricorso veniva evidenziato come tale elemento è pacificamente presente in caso di richiesta di liberazione anticipata, dato che il beneficio previsto dall’ art. 54 O.P. può essere chiesto dal difensore del condannato ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 O.P. e 99 c.p.p., ed essendo, inoltre, riconosciuto il diritto del condannato ad essere assistito da un difensore, il quale potrà svolgere la propria attività, in relazione alla procedura avviata a seguito di richiesta di liberazione anticipata, mediante colloqui in carcere, accesso agli uffici, richiesta di copia di atti presso gli uffici della Casa Circondariale, redazione e presentazione dell’istanza ed eventuale redazione e deposito di memorie o documenti al magistrato di sorveglianza.
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza qui commentata, accogliendo i motivi del ricorrente, ha richiamato la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 23/4/1998 statuendo che l’art. 75 del d.p.r. n. 115/02, contemplando la “fase dell’esecuzione”, ha evidentemente inteso riferirsi ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare attività di esecuzione, compreso quindi il magistrato di sorveglianza.
 
Se da una lato la sentenza in commento deve essere salutata favorevolmente, come estensione del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., dall’altro non approfondisce il tema dell’attuale ridotta applicabilità dell’istituto del gratuito patrocinio nella fase dell’esecuzione della pena.
 
L’attuale concreta, quasi totale, inapplicabilità del gratuito patrocinio ai procedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza discende dal combinato disposto del primo comma dell’art. 75 d.p.r. 115/02 (così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di sorveglianza) e dell’art. 109 dello stesso decreto.
 
I Tribunale di Sorveglianza, infatti, escludono che nelle “procedure derivate e accidentali” connesse al processo principale possa farsi rientrare anche il procedimento di sorveglianza, dato l’autonomo riferimento contenuto al secondo comma dello stesso articolo ai processi di competenza del tribunale di sorveglianza.[4]
 
La lettera di cui all'art. 75 d.p.r. n. 115 del 2005, a tal riguardo, non appare d'immediata esegesi, giacché se al primo comma è disciplinata l'estensione dell'ammissione al patrocinio (valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse), al comma successivo è stabilito piuttosto che la disciplina del patrocinio «si applica» - in quanto compatibile e sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico - anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza. Sembrerebbe, cioè, che il legislatore abbia voluto con ciò prevedere un'estensione di competenza del beneficio e non già della validità di una pregressa ammissione.
 
La necessità di presentare apposita e distinta istanza di ammissione al gratuito patrocinio in relazione ad ogni procedura di sorveglianza instaurata nei confronti del detenuto, rischia, tuttavia, di sacrificare molto l’istituto del gratuito patrocinio nei procedimenti di sorveglianza a causa del disposto dell’art. 109 del d.p.r. 115/2002.
 
Ai sensi di quest’ultimo articolo [5], infatti, non potranno essere liquidati dallo Stato gli onorari del difensore per tutte le attività prodromiche alla presentazione della domanda al giudice della sorveglianza (ad es. richiesta di liberazione anticipata, permesso premio o reclamo generico), compresa la redazione della stessa, dato che solo in quel momento “nasce” il procedimento cui poter ricollegare l’ammissione al gratuito patrocinio.
 
L’effetto risultante dal combinato disposto dei due articoli finisce per essere l’esclusione della maggior parte delle attività del difensore del detenuto in un procedimento di sorveglianza dalla “copertura” del gratuito patrocinio. E’ noto, infatti, che la principale attività del difensore in questo tipo di procedimenti è prodromica alla presentazione dell’istanza, ed è consistente in colloqui in carcere, contatti con consulenti o con assistenti sociali, al fine di giungere al confezionamento dell’istanza da presentare al magistrato o al tribunale di sorveglianza.
 
Di fatto, rimarrebbe compresa nel gratuito patrocinio solo l’attività di udienza, per i procedimenti per i quali è prevista la camera di consiglio e, per tutti gli altri solo l’eventuale, rara, attività di supporto ad un’istanza già presentata, con ad esempio memorie o deposito di documenti.
 
Tale situazione, verrebbe meno ove, invece, si facessero rientrare i procedimenti di sorveglianza nell’ambito di quelle “procedure derivate ed accidentali” citate al primo comma dell’art. 75 del d.p.r. 115/2002 o, ammettendo la possibilità di un’unica ammissione al gratuito patrocinio per l’intera fase di esecuzione.
 
Un’interpretazione maggiormente estensiva del citato articolo di legge permetterebbe, infatti, una piena tutela dei diritti del detenuto e il riconoscimento, anche per quest’ultimo, del diritto di difesa così come previsto dall’art. 24 della Costituzione.


[1]L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione … sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.”
[2] “Sul piano letterale, la norma, parlando di "fase dell'esecuzione", aveva evidentemente inteso riferirsi a tutti gli organi della giurisdizione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività di esecuzione, mentre, sotto il profilo logico, teleologico e sistematico, costituendo la legge sul patrocinio a spese dello Stato attuazione della garanzia di cui all'art. 24 Cost., comma 3, e non imponendo, la norma censurata, in maniera espressa, di escludere l'accesso al beneficio nel procedimento davanti al magistrato di sorveglianza, di questo andava affermata l’ammissibilità, in applicazione del principio per cui tra più interpretazioni possibili va privilegiata quella che dia alla norma un senso conforme al dettato costituzionale” (Cass. Pen. Sez. IV, n. 42852 del 9.10.2008).
[3] “I principi desumibili dalla Costituzione vengono quindi in rilievo quale chiave interpretativa della normativa vigente, nel senso che, a meno che il tenore delle disposizioni considerate non imponga di escluderne l'ammissibilità, il patrocinio a spese dello Stato deve essere ritenuto operante tutte le volte in cui si sia in presenza di un procedimento giurisdizionale nel quale l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal proprio difensore.” (Corte Costituzionale sentenza n. 139 del 23.4.1998).
[4] “Il principio sancito dall'art. 75 comma 1 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e/o accidentali comunque connesse, opera soltanto in relazione al processo volto all'accertamento della responsabilità penale e alla condanna del responsabile dei reati commessi, nonché a tutte quelle procedure che, pur essendo derivate e/o accidentali, sono comunque connesse al processo «madre»; in tal senso, il suddetto principio non si applica al procedimento di sorveglianza , perché questo non è qualificabile come `processo' in virtù del fatto che non concerne l'accertamento della responsabilità penale, non si conclude con una sentenza di condanna del responsabile del reato e comunque non è in alcun modo connesso con il processo «madre», pertanto il condannato ha l'onere di presentare apposita e distinta istanza di ammissione al gratuito patrocinio in relazione ad ogni procedura di sorveglianza instaurata nei suoi confronti.” (Tribunale di Sorveglianza Bari 2/1/2008).
[5] Art. 109 d.p.r. 115/2002 : “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.”