ISSN 2039-1676


03 ottobre 2011 |

La sentenza della Cassazione sulla c.d. strage di Erba

Cass., sez. I, 3.5.2011 (dep. 5.9.2011), n. 33070, Pres. Chieffi, Est.Caprioglio, ric. Romano (la sola efferatezza del delitto non impone una perizia per valutare l'imputabilità )

1. La sentenza.
 
Con la sentenza che può leggersi in allegato la Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dalle difese di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi, condannati in primo grado dalla Corte d’assise di Como e in secondo grado dalla Corte d’assise d’appello di Milano a due ergastoli, con conseguente isolamento diurno per tre anni, per i reati di pluriomicidio aggravato, incendio (art. 423 c.p.), violazione di domicilio e reato di porto d’arma fuori dall’abitazione, nonché per omicidio e tentato omicidio per i fatti noti alla cronaca come “strage di Erba”.  
 
 
2. Il fatto.
 
I coniugi Romano erano accusati di aver ucciso con premeditazione la vicina di casa trentenne, il figlio di due anni e la madre di questa, e di aver attinto, nella loro furia omicida, anche altri due vicini di casa, moglie e marito, sopraggiunti sulla scena del crimine, cagionando la morte della prima e tentando di uccidere il secondo, che però sopravviveva e riconosceva il suo aggressore nella persona del Romano.
 
 
3. I ricorsi difensivi.
 
I difensori degli imputati agivano avverso la sentenza milanese con due ricorsi ricchi di doglianze, che la Corte definisce frutto di “un’operazione di vivisezione della vicenda processuale”, all’esito della quale “ogni singolo passaggio del processo” si assume viziato dal mancato rispetto delle norme di procedura o da vizi di motivazione. Le numerose censure spaziano infatti dall’unidirezionalità delle indagini alla mancata disposizione di perizia psichiatrica, passando per i presunti vizi delle intercettazioni, il mancato deposito della relazione dei RIS prima dell’udienza preliminare, i metodi di prelievo di dati biologici dall’autovettura degli imputati e gli annessi rischi di contaminazione, la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello. E ancora: l’utilizzo di metodi suggestivi per l’affioramento del ricordo durante l’assunzione delle dichiarazioni dell’unico teste oculare, così come di indebite pressioni da parte dell’accusa per estorcere le confessioni ai due imputati, la mancata valutazione delle loro ritrattazioni, il vizio di motivazione sulle cause delle morti per la presenza di incongruenze nel racconto dell’esatta dinamica dell’eccidio.
 
 
4. Le premesse metodologiche della Corte.
 
Come era da immaginarsi, quindi, la partita tra accusa e difesa si gioca sul terreno della bontà degli atti di indagine e delle valutazioni istruttorie più che su quello delle speculazioni di diritto. Così, prima di affrontare e disattendere ciascuna delle censure mosse dalla difesa, la Corte pone alcune premesse metodologiche.
 
Tra queste, innanzitutto, il fatto che al giudice di legittimità non appartiene un’autonoma e nuova valutazione degli elementi di prova. In questa prima parte della motivazione di diritto la Corte dà indicazioni da tenere a mente nella successiva trattazione dei singoli motivi, sciogliendo dei nodi ricorrenti nelle allegazioni della difesa.
 
Così la Prima Sezione sottolinea che la certezza degli elementi indizianti non va assunta in termini di “assolutezza o verità in senso ontologico”, ma come “certezza processuale”. La valutazione del dato indiziario da parte dell’organo giudicante deve essere una valutazione sinergica, che deve evitare fughe particolaristiche sul singolo elemento. Di conseguenza, il requisito della convergenza delle prove dichiarative non va inteso come sovrapponibilità, ma come concordanza dei loro nuclei essenziali. Da ultimo, l’art. 533 c.p.p. impone di pronunciare condanna “quando il dato probante acquisito lasci fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura per combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, ma la cui realizzazione nella fattispecie concreta non trova il minimo riscontro nelle emergenze processuali”. E ciò accade, secondo la Corte di Cassazione, nel caso in esame, dove appare solido lo zoccolo probatorio in base al quale i giudici di merito hanno ritenuto colpevoli gli imputati. In tal senso, infatti, la testimonianza dell’unico soggetto sopravvissuto alla strage, la presenza di una traccia ematica di una delle vittime sull’auto del Romano e, infine, le confessioni di questi e della moglie Rosa Bazzi, ancorché ritrattate, e le loro ammissioni di colpa in scritti diretti a terzi non sembrano lasciare spazi a ragionevoli dubbi.  
 
 
5. Il rigetto dei singoli motivi di gravame.
 
Ad avviso della Prima Sezione, la difesa ha insistito su divergenze e aspetti che, seppur presenti negli atti, costituiscono solo “secondari profili, ininfluenti nell’economia della ricostruzione” della dolorosa vicenda. Tanto chiarito, la parte motiva della sentenza procede agevolmente confermando le scelte dei giudici di Como e Milano,  escludendo di volta in volta la sussistenza del vizio lamentato e, in alcuni casi, ribadendo posizioni già assunte in passato dalla giurisprudenza di legittimità. Il profilo scarsamente problematico delle confutazioni portate dalla Corte ai singoli assunti difensivi suggerisce di non indugiare nella loro trattazione, limitandosi a considerare solo le principali e rinviando, per le altre, alla lettura della sentenza, in allegato.
 
In questo senso si segnala il rigetto del motivo con cui le difese lamentano il mancato accoglimento della richiesta di integrazione probatoria ex art. 603 c.p.p., avente ad oggetto numerosi esami testimoniali non ammessi in primo grado perché ritenuti superflui e il nuovo esame di alcuni soggetti, come il marito di una delle vittime. La Corte risponde che, in presenza di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado “la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, a cui va fatto ricorso solo se il giudice nella sua discrezionalità non sia in grado di decidere allo stato degli atti”. Inoltre, proprio per la sua natura discrezionale, l’esercizio del potere di rinnovazione dell’istruttoria si sottrae allo scrutinio di legittimità, ammesso che la decisione del giudice di appello dimostri la presenza di fonti sufficienti alla decisione (si richiamano, sul punto, sez. VI, n.1026/2009, Messina e Sez. I, n. 27542/2010, Galluccio).
 
E’ poi insussistente il vizio di motivazione sulle cause delle morti delle quattro vittime, che i giudici di merito hanno ricostruito pacificamente dai rilievi autoptici e da quelli compiuti sulla scena del crimine. Appaiono infatti ininfluenti sulla dinamica dei fatti i dubbi della difesa circa l’esatta dislocazione delle vittime o la loro posizione eretta o distesa al momento del crimine, considerati sintomo di una visione parcellizzata degli elementi di prova, che si contrappone alla “doverosa visione d’insieme” che deve operare il giudice.
 
Nulla da obiettare, inoltre, da parte della Corte di Cassazione alla scelta delle corti di merito di non disporre la perizia psichiatrica sui due imputati.
 
In primo luogo, il rigetto della richiesta di accertamento dell’incapacità di intendere e di volere, motivato dalla mancanza di dati che possono far sospettare la sua presenza, è una scelta di merito, discrezionale e insindacabile (così anche in Sez. V, n. 29906/2008, Notaro e Sez. I, n. 40177/2009, Gaudino). A proposito, infatti, la Corte ricorda come l’art. 220 c.p.p. non preveda un ruolo obbligatorio dell’esperto nel processo. Vengono poi richiamate le parole delle Sezioni Unite del 2005 (sentenza n. 9163/2005, Raso), per ricostruire il contenuto del vizio di mente. Tale vizio ricorre in presenza di uno stato morboso che possa far venir meno o scemare grandemente “la capacità di intendere, ossia la capacità del soggetto di rendersi conto del valore delle sue azioni e quindi apprenderne il disvalore sociale, o di volere, ossia l’attitudine del soggetto di autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l’azione”. Nel caso di specie, gli imputati non avrebbero dato alcun segno di  un simile scompenso nel corso delle numerose visite psichiatriche ai quali sono stati sottoposti dal momento del loro ingresso in carcere.
 
Né può essere la sola efferatezza del delitto a suggerire la necessità di una perizia per valutare l’imputabilità, poiché non esiste alcun binomio automatico tra ferocità dell’aggressione e malattia mentale.  Al contrario, si deve dar rilievo ai comportamenti tenuti prima e dopo il fatto dagli imputati che, dimostrando un forte controllo di sé e agendo per costruirsi un alibi, possono essere ritenuti espressivi di un “non interrotto contatto con la realtà” (conformemente in Sez. I, 31456/2008, Franzoni).
 
Infine, ad avviso della Corte le previsioni avanzate dall’accusa nel corso dell’interrogatorio circa una probabile condanna all’ergastolo per i due imputati e conseguente loro separazione e privazione della libertà non possono essere assimilate ad una situazione di “assenza di libertà dell’interrogando”, in violazione dell’art. 64, c. 2 c.p.p., oltre che dei principi costituzionali e dei principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel caso di specie, infatti, il p.m. non avrebbe prospettato agli indagati un male ingiusto, ma un male giusto, ossia una pena prevista dall’ordinamento per delitti efferati.