ISSN 2039-1676


14 ottobre 2011 |

Monitoraggio settembre 2011

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale

Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale.
La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse.
Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.
 
SOMMARIO
 
1. Introduzione
2. Articolo 2 Cedu
3. Articolo 3 Cedu
4. Articolo 5 Cedu
5. Articolo 6 Cedu
6. Articolo 8 Cedu
 
* * *
 
 
1. Introduzione
 
a) Insolitamente poco numerose, questo mese, le pronunce in tema di art. 2 Cedu. Oltre alla sentenza Beksultanova c. Russia, che affronta l’ennesimo episodio di sparizione di cittadini ceceni, si segnala all’attenzione dei lettori la sentenza Kachurka c. Ucraina, in cui la Corte ha riscontrato una violazione procedurale della norma in commento in relazione alla superficialità delle indagini svolte dalle autorità ucraine sul presunto suicidio del figlio dei ricorrenti, e al fatto che le stesse avessero infine confermato l’ipotesi che si trattasse, appunto, di un caso di suicidio nonostante la contraddittorietà degli elementi di prova raccolti. La Corte si è dunque spinta a sindacare la valutazione degli elementi di prova effettuata dalle autorità giurisdizionali interne, abbandonando il consueto self-restraint in materia. Si segnala, per inciso, che l’originaria doglianza dei ricorrenti faceva leva sulla violazione dell’art. 6 § 1 Cedu, ma che il collegio ha esercitato il proprio potere di riqualificazione officiosa affrontando l’esame della vicenda sotto l’angolo visuale dell’art. 2 Cedu, nella sua dimensione procedurale.  
 
b) Tra le pronunce in tema di art. 3 Cedu, va segnalata la sentenza M. e C. c. Romania, nella quale la Corte ha riconosciuto la violazione degli obblighi positivi discendenti dagli artt. 3 e 8 Cedu, perché le autorità giurisdizionali interne non avevano condotto indagini effettive in relazione alla denuncia sporta da una donna che accusava l’ex marito di aver commesso atti di violenza sessuale ai danni del figlio minorenne. Anche in questo caso la Corte si è spinta a valutare nel merito il quadro probatorio delineatosi nell’ambito del procedimento nazionale, censurando la mancata valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni delle parti e il fatto che non fossero state prese in considerazione ipotesi delittuose meno gravi (come ad esempio le percosse), rispetto alle quali ci sarebbero stati probabilmente riscontri sufficienti a supportare l’ipotesi accusatoria.
Si tratta, dunque, di un caso paradigmatico di applicazione orizzontale della norma in commento.
 
Relativa ai rapporti interprivati è anche la sentenza Oshurko c. Ucraina, nella quale la Corte ha ravvisato, tra l’altro, la violazione sostanziale della norma in commento perché le autorità carcerarie non avevano adottato tutte le misure necessarie a prevenire gli episodi di aggressione in danno del ricorrente ad opera di uno dei suoi compagni di cella, affetto da disturbi psichici, e lo avevano poi ricollocato nella medesima cella. Interessante anche il passaggio della pronuncia in cui la Corte afferma che le autorità ucraine hanno altresì violato l’obbligo di somministrare al ricorrente tempestive cure mediche, e che a questo proposito non rileva la valutazione ex post sulla loro efficacia in concreto.
 
Assai peculiare è poi il caso H.R. c. Francia, in cui la Corte, richiamando i propri precedenti Saadi c. Italia e Daoudi c. Francia,  ha riconosciuto la violazione potenziale dell’art. 3 Cedu  (e interrotto la procedura di rimpatrio ai sensi della Rule 39) in relazione all’espulsione di un cittadino algerino condannato all’ergastolo in Francia per aver offerto ospitalità a un gruppo di terroristi. I giudici di Strasburgo hanno in effetti ritenuto sussistente il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani da parte dei servizi segreti militari algerini, mentre non hanno ravvisato elementi di prova sufficienti a corroborare il rischio di ritorsioni da parte degli stessi terroristi cui il ricorrente aveva dato alloggio, e che aveva poi denunciato alle autorità algerine.
 
La Corte ha inoltre riscontrato la violazione sostanziale della norma in commento in due casi (Izzetov c. Ucraina; Miroslaw Zielinski c. Polonia) in relazione alle condizioni insalubri della detenzione e in un caso (Demian c. Romania) in relazione alla mancata somministrazione di cure mediche. Ha ritenuto invece sussistente la violazione procedurale dell’art. 3 Cedu nella sentenza Karbowniczek c. Polonia, riguardante un episodio di sospetti maltrattamenti in carcere, applicando correttamente il criterio dell’inversione dell’onere probatorio.
 
c) Sul fronte dell’art. 5 § 1 Cedu, merita anzitutto menzione la sentenza Lokpo e Tourè c. Ungheria in tema di trattenimento di stranieri nel corso del procedimento di espulsione, con cui la Corte europea, conformemente alla propria giurisprudenza consolidata (cfr., da ultimo, la recente sentenza 26 luglio 2011, M. e altri c. Bulgaria), ha riscontrato una violazione dell’art. 5 § 1 Cedu ritenendo sproporzionata la privazione della libertà personale del ricorrente (protrattasi per un periodo di circa cinque mesi) rispetto all’obiettivo perseguito, dal momento che l’espulsione non era stata mai eseguita. 
 
Meritano un cenno, inoltre, le sentenze Oshurko c. Ucraina e Veysel Sahim c. Turchia in tema di esecuzione tardiva degli ordini di scarcerazione, in cui la Corte europea – dopo aver ribadito che le formalità amministrative necessarie per l’espletamento della procedura di liberazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile, potendo esse comportare, al più, un ritardo di qualche ora nell’esecuzione dell’ordine di liberazione – ha riscontrato una violazione della norma in esame sottolineando come nei casi di specie la liberazione dei ricorrenti fosse avvenuta alcuni mesi dopo l’emissione dell’ordine di liberazione.  
 
In tema di custodia cautelare, si ricordano invece le sentenze Bystovski c. Polonia (in cui la Corte ha escluso la violazione dell’art. 5 § 3 Cedu, ritenendo che la custodia cautelare del ricorrente, nonostante si fosse protratta per oltre due anni, fosse giustificata sulla base del rischio concreto d’influenze negative da parte dell’imputato sull’andamento del processo) e Fedorenko c. Russia (in cui, invece, i giudici europei hanno concluso per una violazione dell’art. 5 §§ 1 e 3, perché le pronunce di proroga della custodia cautelare del ricorrente non avevano indicato il limite massimo della stessa ed erano state motivate sulla base della mera gravità del reato contestato).
 
E ancora, si segnalano, sotto il profilo quantitativo, le sentenze di condanna emesse nei confronti dell’Ucraina reativamente alla disciplina interna della custodia cautelare: in particolare, nelle sentenze Izzetov c. Ucraina, Oshurko c. Ucraina, Paskal c. Ucraina, Tratyakov c. Ucraina la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 5 §§ 1 e 3 Cedu affermando che la detenzione preventiva dei ricorrenti era priva di uno fondamento giuridico nell’ordinamento interno e che, inoltre, essa era stata motivata dalle autorità nazionali sulla base della mera complessità del procedimento oppure sulla base della gravità dei reati contestati. 
 
d) Per quel che concerne l’art. 6 §§ 1 e 2 Cedu, merita senz’altro menzione la decisione di inammissibilità G. c. Regno Unito, in tema di presunzioni di responsabilità concernenti l’elemento psicologico del reato. La Corte ha qui giudicato compatibile con la citata norma Convenzionale la condanna per stupro di un ragazzo quindicenne che aveva avuto un rapporto sessuale consenziente con una ragazza dodicenne al momento del fatto, ritenendo ammissibile l’affermazione della responsabilità penale del medesimo sulla sola base del fatto materiale, senza che fosse necessario accertarne la volontà colpevole.
La normativa interna prevedeva, in particolare, un’ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione all’età della persona offesa: del tutto spontaneo il paragone con l’art. 609-sexies del codice penale italiano, rispetto al quale la Corte costituzionale, con la sent. 322/2007, ha affermato la necessità di procedere a un’interpretazione conforme al principio di colpevolezza, valutando se l’erronea supposizione di un’età superiore agli anni quattordici sia dovuta a colpa dell’agente.
Al contrario, la Corte EDU, in quest’occasione, non ha ravvisato alcun profilo di contrasto della corrispondente norma dell’ordinamento inglese con la Convenzione: le implicazioni del principio di colpevolezza non sono dunque ancora state accolte a livello convenzionale, sebbene un primo significativo passo in tal senso sia stato effettuato dai giudici di Strasburgo con la sentenza Sud Fondi c. Italia.
 
Presenta inoltre evidenti profili d’interesse per il diritto penale sostanziale la pronuncia A. Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italia, in cui la Corte europea ha riscontrato il carattere penale delle sanzioni pecuniarie inflitte dall’antitrust italiana a un’azienda farmaceutica, alla luce della severità della sanzione (pari a 6.000.000 di euro) e delle funzioni afflittive e generalpreventive della medesima (con la decisione l'Autorità italiana aveva infatti affermato che la sanzione doveva servire come deterrente per tutte le aziende farmaceutiche). Essa ha escluso, tuttavia, la violazione del diritto a un equo processo del ricorrente sulla scorta della considerazione che il rispetto dell'art. 6 §§  e 2 Cedu non esclude la possibilità di imporre una pena in un procedimento di natura amministrativa, laddove sia garantito un controllo a posteriori da parte di un organo giudiziario con giurisdizione piena (sul punto cfr. sent. 23 ottobre 1995, Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, e Palaoro Pfarrmeier c. Austria). E in particolare, secondo i giudici europei, il giudice amministrativo italiano, davanti al quale la ricorrente aveva impugnato la decisione dell’antitrust, deve considerarsi un organo imparziale e indipendente, dotato di tutti i poteri per riesaminare gli aspetti di fatto e di diritto delle questioni che gli sono sottoposte, e dunque anche la proporzionalità delle sanzioni inflitte.
 
e) In tema di art. 8 Cedu, si ricorda anzitutto la sentenza A. A. c. Regno Unito con cui la Corte ha riconosciuto una violazione della norma in parola in relazione all’espulsione del ricorrente – un cittadino nigeriano giunto nel Regno Unito all’età di 13 anni, il quale era stato condannato per violenza sessuale all’età di 15 anni – affermando che tale provvedimento non poteva considerarsi necessario né proporzionato rispetto al diritto alla vita privata e familiare del ricorrente, sulla base dei legami familiari del ricorrente nel paese ospitante (in Gran Bretagna viveva, infatti, tutta la sua famiglia), nonché del periodo (quasi dieci anni) intercorso tra la commissione del reato e l’esecuzione dell’ordine di espulsione, periodo durante il quale il ricorrente non aveva commesso altri reati.
 
Si segnala, da ultimo, la sentenza Alim c. Russia, concernente invece l’espulsione amministrativa di uno straniero privo di permesso di soggiorno: la pronuncia presenta, infatti, profili d’interesse anche per il diritto penale sostanziale nella parte in cui la Corte – dopo aver escluso una violazione degli artt. 3 e 5 §Cedu con riferimento al trattenimento del ricorrente nel corso della procedura di espulsione – ha tuttavia riscontrato una violazione dell’art. 8 Cedu perché la decisione amministrativa di rimpatrio (che, peraltro, fino al momento della pronuncia non era stata eseguita) era stata emessa senza effettuare un bilanciamento in concreto tra l’interesse pubblico alla regolarità del soggiorno e quelli attinenti alla vita familiare del ricorrente, il quale aveva una compagna, di nazionalità russa, e due figlie minorenni. (Introduzione a cura di Angela Colella e Lodovica Beduschi).
 
 
2. Articolo 2 Cedu
 
I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 6 § 1 Cedu nel procedimento relativo all’accertamento delle circostanze e delle cause della morte di loro figlio, sostenendo che le indagini erano state condotte in modo superficiale e non avevano saputo spiegare come gli esiti contraddittori delle prove assunte avessero condotto a sostenere l’ipotesi suicida.
La Corte, riqualificando il motivo di ricorso come violazione dell’art. 2 Cedu, ritiene sussistente la violazione di tale disposizione sotto il profilo procedurale poiché, dalle circostanze di fatto dedotte in giudizio dai ricorrenti, emerge con chiarezza la lacunosità, la non tempestività e l’incoerenza delle indagini svolte dalle autorità nazionali, nonché l’incapacità di queste ultime di giustificare in modo obiettivo l’esito degli accertamenti, di fronte alla contraddittorietà delle prove raccolte.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 settembre 2011, ric. n. 31564/07, Beksultanova c. Russia (importance level 2)
Tipico caso di sparizione di cittadini ceceni, in cui la Corte riconosce la violazione delle seguenti norme della Convenzione: art. 2, sia sotto il profilo sostanziale, il quadro probatorio consentendo di presumere che l’uomo sia stato ucciso dai soldati russi; sia sotto quello processuale, atteso che le autorità non hanno svolto indagini effettive per ricostruire l’accaduto; art. 3, per le sofferenze morali causate ai famigliari dai medesimi fatti che hanno determinato la violazione dell’art. 2, segnatamente l’uccisione dell’uomo ed i vani tentativi di individuarne i responsabili; art. 5, a causa della illegittima privazione di libertà personale subita dalla vittima; artt. 2 e 13 in riferimento alla mancanza di un rimedio interno effettivo.
 
 
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3. Articolo 3 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 9 settembre 2011, ric. n. 33108/05, Oshurko c. Ucraina (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino ucraino, arrestato nel contesto di un procedimento penale e collocato in un centro di detenzione temporanea, lamenta la violazione dell’art. 3 Cedu sotto tre profili: a) la responsabilità delle autorità carcerarie per non essere intervenute per fermare le aggressioni perpetrate sulla sua persona dai compagni di cella; b) l’inadeguatezza e la tardività delle cure mediche fornite a seguito delle evidenti gravi lesioni causate dalle percosse ricevute; c) l’inadeguatezza delle indagini svolte all’interno del centro di detenzione al fine di accertare le responsabilità in relazione ai fatti di aggressione accaduti.
Quanto al primo profilo, la Corte accoglie il ricorso, riconoscendo la responsabilità dello Stato in merito agli abusi subiti dal ricorrente durante la detenzione per la violazione dell’art. 3 Cedu, nella parte in cui prescrive allo Stato di adottare tutte le misure necessarie - anche in via preventiva - per impedire che le persone in stato di privazione di libertà siano sottoposte a trattamenti inumani o degradanti, derivanti sia da condotte di persone che esercitano una pubblica funzione sia da comportamenti di altri privati. Nel caso di specie, la Corte imputa alle autorità statali la responsabilità per l’omessa sorveglianza preventiva – necessaria soprattutto alla luce della grave pericolosità sociale di uno dei compagni di cella del ricorrente, in quanto affetto da disturbi psicopatici che le autorità avrebbero dovuto conoscere -, per l’omissione di ogni intervento idoneo a fermare l’aggressione durante il suo svolgimento e per l’incoerente ed irrazionale condotta successiva, consistente nel collocamento del ricorrente nella medesima cella dopo gli episodi di aggressione. Quanto al secondo profilo, la Corte ritiene sussistente la violazione dell’art. 3 Cedu perché lo Stato ha altresì violato l’obbligo di tutelare l’integrità fisica delle persone in stato di detenzione somministrando tempestive cure mediche in caso di necessità, indipendentemente dalla valutazione ex post sulla loro concreta capacità impeditiva o curativa delle lesioni verificatesi. Relativamente al terzo profilo, la Corte rileva un’ulteriore violazione dell’art. 3 Cedu - sotto il profilo procedurale - in quanto lo Stato non ha correttamente adempiuto l’obbligo positivo di condurre un’indagine formale e tempestiva sui maltrattamenti subiti e denunciati dal ricorrente in stato di detenzione, il quale sussiste anche quando tali aggressioni siano state inflitte da parte di altri detenuti.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 15 settembre 2011, ric. n. 23136/04, Izzetov c. Ucraina (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino ucraino, lamenta la violazione dell’art. 3 Cedu per le condizioni degradanti della detenzione in carcere cui era stato sottoposto a causa del sovraffollamento, dell’ambiente insalubre e della mancanza della possibilità di fare esercizio fisico all’aria aperta, sostenendo inoltre che le autorità competenti erano consapevoli di tale situazione.
La Corte osserva che le censure del ricorrente si riferiscono al periodo compreso tra il 2 agosto 1999 ed il 2 febbraio 2006 e che, con riferimento a tale lasso di tempo, ha già avuto modo di riscontrare in casi analoghi la violazione dell’art. 3 Cedu nel medesimo istituto carcerario (ad esempio Dvoynykh c. Ucraina, sent. 12 Ottobre 2006, ric. n. 72277/01; Znaykin c. Ucraina, sent. 7 ottobre 2010, ric. n. 37538/05; Visloguzov c. Ucraina, sent. 20 maggio 2010, ric. n. 32362/02). Alla luce di ciò, la Corte accoglie il ricorso ritenendo sussistente la violazione dell’art. 3 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 20 settembre 2011, ric. n. 3390/05, Miroslaw Zielinski c. Polonia (importance level 3)
In relazione al condizioni di detenzione di un cittadino polacco, la Corte rileva la violazione dell’art. 3 Cedu, sulla scorta della considerazione che le doglianze formulate dal ricorrente sono corroborate dalla notoria situazione disastrosa in cui versano da un decennio le prigioni di quel Paese. Analogamente, i giudici di Strasburgo tornano a condannare la Polonia per violazione dell’art. 8 Cedu, in ragione del costante monitoraggio effettuato sulla corrispondenza tra i detenuti e la cancelleria della Corte EDU.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 22 settembre 2011, ric. n. 64780/09, H.R. c. Francia (importance level 2)
Dopo aver riportato una condanna all’ergastolo nel Paese d’origine, per aver offerto ospitalità ad un gruppo di terroristi, un cittadino algerino si rifugia in Francia e chiede asilo politico. Secondo la sua versione dei fatti, sarebbe stato costretto a commettere le condotte di favoreggiamento sotto minaccia degli stessi terroristi, e sarebbe stato incriminato dopo averli denunciati alle autorità algerine. Pertanto allega, a fondamento della domanda di asilo, il rischio di essere sottoposto a torture non solo da parte del Governo algerino, secondo diffuse e notorie pratiche di interrogatorio dei sospetti terroristi; ma anche per mano degli stessi fondamentalisti ai quali aveva offerto rifugio, animati dall’intento di vendicarsi. La richiesta di protezione internazionale viene rigettata, ma la procedura di rimpatrio è interrotta per intervento della Corte EDU, invocata ai sensi dell’art. 39 del regolamento di procedura.
Nel merito la Corte afferma – richiamando i propri precedenti Saadi c. Italia e Daoudi c. Francia – che l’esecuzione del provvedimento di rimpatrio comporterebbe la violazione dell’art. 3 della Convenzione, atteso che, anche successivamente alla proclamazione dello stato d’emergenza del 23 febbraio 2011, la lotta al terrorismo in Algeria resta affidata ai servizi segreti militari (Department of Information and Security), le cui pratiche di interrogatorio e di trattamento inumano dei prigionieri sono state rese note attraverso attendibili rapporti curati dal Consiglio d’Europa e da alcune ONG. Insufficienti vengono invece considerate le prove del rischio di ritorsioni da parte degli stessi terroristi ospitati.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 27 settembre 2011, ric. n. 29032/04, M. e C. c. Romania (importance level 2)
I giudici di Strasburgo condannano a maggioranza la Romania per violazione degli obblighi positivi discendenti dagli artt. 3 e 8 della Convenzione, in particolare per non aver condotto indagini effettive in relazione alla denuncia sporta da una donna, la quale accusava l’ex marito di aver commesso atti di violenza sessuale ai danni del loro figlio minorenne. In particolare, la Corte censura la mancata valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni delle parti, giudizio che dovrebbe essere svolto alla luce di tutte le emergenze fattuali; la mancata presa in considerazione di ipotesi delittuose meno gravi della violenza sessuale, quali le percosse, rispetto alle quali il quadro probatorio sarebbe forse risultato completo; i ritardi registrati nella conduzione delle indagini; la circostanza che le stesse non siano state condotte secondo l’ottica del best interest della vittima minorenne.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 27 settembre 2011, ric. n. 5614/05, Demian c. Romania (importance level 2)
La Romania viene condannata per violazione degli obblighi positivi discendenti dall’art. 3 della Convenzione, per non aver apprestato adeguate cure mediche ad un detenuto affetto da diabete. La Corte, dopo aver respinto l’eccezione relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (osservando, tra l’altro, che il Governo non aveva dimostrato in che modo un’azione civile avrebbe potuto porre rimedio all’assenza di cure mediche), e dopo aver altresì ricordato che l’assenza di cure mediche può di per sé integrare trattamento inumano e degradante (ad esempio qualora l’assistenza prestata non sia coerente col quadro patologico in precedenza diagnosticato), fonda l’accertamento dei fatti su due ordini di considerazioni: da un lato, la circostanza che due giudici interni avessero già accolto le doglianze del detenuto, prescrivendo al Governo di attivarsi per la tutela della sua salute; dall’altro, la mancata dimostrazione, da parte del Governo stesso, di aver ottemperato a tali prescrizioni, corroborata dai certificati di invalidità che attestano il peggioramento delle condizioni complessive del ricorrente.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 27 settembre 2011, ric. n. 22339/08, Karbowniczek c. Polonia (importance level 3)
Un cittadino polacco viene condannato in via definitiva a sette anni di reclusione per i delitti di lesioni e minacce finalizzati ad intimidire un testimone. L’uomo, nel ricorso a Strasburgo, si duole dell’eccessiva durata della custodia cautelare, nonché di aver subito maltrattamenti da parte delle forze di polizia. Quanto all’art. 5 § 3 della Convezione, la Corte rigetta il ricorso, osservando che la durata del processo (due anni e un mese) era giustificata dalla molteplicità di imputati (tre) e di testimoni, e che la custodia in carcere non si fondava soltanto sulla gravità delle accuse, ma anche sul tentativo di fuga avvenuto durante un trasferimento dal carcere al tribunale. Proprio in relazione a tale episodio, d’altro canto, i giudici rilevano la violazione degli obblighi procedurali discendenti dall’art. 3 della Convenzione. La pronuncia ribadisce che, quando una persona sotto custodia presenta segni di violenza, spetta allo Stato resistente dimostrare di non esserne responsabile. Nel caso di specie, tuttavia, i giudici penali polacchi si sono limitati a prendere atto delle dichiarazioni degli agenti di polizia coinvolti nella colluttazione svoltasi durante il tentativo di fuga del ricorrente, senza valutarne l’attendibilità alla luce del quadro probatorio complessivo: ne consegue che permane incertezza in relazione all’accaduto, e che tale incertezza – in ragione della già evidenziata inversione dell’onere probatorio – deve essere posta a carico dello Stato resistente.
 
 
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4. Articolo 5 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 9 settembre 2011, ric. n. 33108/05, Oshurko c. Ucraina (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino ucraino, lamenta di essere stato arbitrariamente mantenuto in stato di detenzione successivamente alla pronuncia della sentenza definitiva di liberazione anticipata. Tale sentenza è stata, infatti, eseguita dalle autorità carcerarie - mediante la scarcerazione del ricorrente- solamente 14 giorni dopo la pronuncia. La Corte rileva che la legge ucraina, non imponendo alcun termine perentorio per l’espletamento della procedura di comunicazione della sentenza, si pone in contrasto con l’art. 5 § 1 Cedu, il quale – a garanzia del diritto fondamentale alla libertà ed alla sicurezza – vieta arbitrarie privazioni della libertà. Di conseguenza, è necessario che le condizioni di detenzione siano chiaramente e preventivamente determinate dalla legge, in ossequio al principio generale di legalità e di certezza del diritto. La Corte precisa che, in ogni caso, le formalità amministrative oggetto di contestazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile e che, in difetto di tali condizioni – come nella fattispecie in giudizio -, sussiste una privazione ingiustificata della libertà in violazione dell’art. 5 § 1 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 13 settembre 2011, ric. n. 15476/02, Bystrowski c. Polonia (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino polacco, contesta l’eccessiva ed irragionevole durata della custodia cautelare preventiva cui è stato sottoposto nell’attesa dell’inizio del processo penale nei suoi confronti. La Corte nega che vi sia stata violazione dell’art. 5 § 3 Cedu perché, nonostante la detenzione preventiva sia durata due anni, sette mesi e venti giorni, le autorità nazionali hanno correttamente basato tale decisione su ragionevoli indizi circa la responsabilità dell’imputato in merito alla commissione dei reati contestati, sulla gravità degli addebiti a suo carico e della correlativa pena e, soprattutto, sull’apprezzabile rischio che egli - se rilasciato - potesse ostacolare o influire sul regolare svolgimento del procedimento penale caratterizzato da un cospicuo numero di co-imputati e di testimoni, in considerazione della natura di uno dei reati contestati consistente nell’essere a capo di un gruppo criminale organizzato.
La Corte rigetta anche l’ulteriore censura relativa all’art. 8 Cedu, motivata dal ricorrente sull’assunta illegittima negazione di ogni contatto personale con la moglie durante un certo periodo di tempo della sua detenzione preventiva. La Corte dichiara il ricorso irricevibile perché manifestamente infondato in quanto la limitazione contestata era chiaramente legittima in quanto era stata applicata durante la fase iniziale del procedimento penale e solamente sino all’audizione della moglie, testimone chiave del processo. Siffatta limitazione è, pertanto, conforme all’art. 8 § 2 Cedu in quanto, oltre che prevista dalla legge nazionale, costituisce una misura necessaria per la prevenzione di nuovi reati.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 15 settembre 2011, ric. n. 23136/04, Izzetov c. Ucraina (importance level 2)
Il ricorrente sostiene di essere stato arrestato e tenuto in custodia cautelare in violazione della legge nazionale e, in ogni caso, in base ad un provvedimento illegittimo ed arbitrario. La Corte accoglie il ricorso, rilevando che già in precedenza aveva riscontrato l’illegittimità di alcune procedure ucraine con riferimento all’art. 5 § 1 Cedu (Kharchenko c. Ucraina, sent. 10 febbraio 2011, ric. n. 40107/02) sotto diversi profili: l’illegittima detenzione durante le indagini preliminari prolungata su disposizione dell’organo dell’accusa; l’illegittima detenzione nel periodo di tempo tra la chiusura delle indagini preliminari e l’inizio del processo in mancanza di un provvedimento giudiziale; l’illegittima assenza di motivazione nel provvedimento di estensione della misura cautelare con riferimento all’imputazione di ulteriori reati.
La Corte ritiene fondato anche l’ulteriore motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 5 § 3 Cedu, con il quale il ricorrente lamenta l’eccessiva ed irragionevole lunghezza della carcerazione preventiva. La Corte sostiene che una siffatta lunghezza della carcerazione preventiva (cinque anni e tre mesi) potrebbe essere giustificata solamente per esigenza particolarmente gravi e soprattutto con riferimento al rischio di inquinamento delle prove o di influenze negative sulla regolarità del processo da parte dell’imputato. La mera allegazione della complessità generale del processo non è, invece, motivo sufficiente a giustificare una detenzione preventiva di oltre cinque anni.
 
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 15 settembre 2011, ric. n. 24652/04, Paskal c. Ucraina (importance level 2)
Il ricorrente sostiene di essere stato arrestato e tenuto illegittimamente in stato di custodia cautelare dal 3 maggio 2000 al 17 novembre 2004.
La Corte accoglie il ricorso constatando una violazione dell’art. 5 §1 Cedu. Per il periodo di tempo dal 3 maggio 2000 al 4 maggio 2001, lo Stato non ha fornito alcuna spiegazione circa il fondamento giuridico della detenzione preventiva del ricorrente, sicché la misura cautelare deve considerarsi illegittima.
Per il periodo successivo sino al 17 novembre 2004, la Corte ritiene che il provvedimento mediante il quale il giudice ha inflitto la custodia preventiva abbia violato l’art. 5 § 1 Cedu perché privo di adeguata motivazione sulle ragioni dell’estensione temporale della misura cautelare.
Il ricorrente lamenta anche la violazione dell’art. 5 § 3 Cedu per essere stato mantenuto troppo a lungo in stato di custodia cautelare (cinque anni e quattro mesi e mezzo) senza un giustificato motivo. La Corte accoglie il ricorso sostenendo che una siffatta lunghezza della carcerazione preventiva non può essere giustificata allegando unicamente la gravità delle accuse contestate e la complessità del procedimento. Nel caso di specie, lo Stato non ha prodotto le decisioni adottate in merito alla detenzione preventiva, sicché la Corte non è in grado di valutare la ragionevolezza dei motivi sottostanti alla disposizione di siffatta misura.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 20 settembre 2011, ric. n. 10816/10, Lokpo e Tourè c. Ungheria (importance level 3)
Due cittadini della Costa d’Avorio, entrati illegalmente in Ungheria, vengono detenuti in attesa che il provvedimento di espulsione divenga eseguibile. Durante tale periodo di trattenimento avanzano una richiesta di asilo politico, in relazione alla quale, superata l’audizione preliminare dinanzi all’Autorità per i rifugiati, vengono ammessi alla fase di esame nel merito: ai sensi della legge ungherese, nel momento in cui la domanda d’asilo raggiunge tale stadio, l’Autorità amministrativa può, su iniziativa dell’Autorità per i rifugiati, far cessare la detenzione. Nel caso di specie, tuttavia, il rilascio non avviene, e i due stranieri vengono trattenuti per ulteriori cinque mesi – durante i quali la richiesta d’asilo viene peraltro rigettata –, fino cioè al raggiungimento del termine massimo previsto dalla legge sull’immigrazione.
Proprio in relazione al periodo di detenzione intercorrente tra l’audizione preliminare e il rilascio, la Corte EDU rileva – a maggioranza di cinque voti contro due – la violazione dell’art. 5 §1 della Convenzione, sulla scorta della considerazione che il rispetto della legalità formale non giustifica la detenzione allorché la stessa risulti sostanzialmente arbitraria. Nel caso di specie, l’arbitrarietà del comportamento dell’Ungheria discende da due elementi: la sproporzione tra la detenzione di cinque mesi e l’obiettivo perseguito, ossia un’espulsione mai eseguita; la circostanza che il rilascio nelle more della domanda di asilo non sia stato concesso a causa della mera inerzia dell’Autorità per i rifugiati, ossia in assenza di un provvedimento espresso, motivato ed impugnabile.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 20 settembre 2011, ric. n. 39602/05, Fedorenko c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino russo, lamenta l’illegittimità della custodia cautelare alla quale è stato sottoposto per undici mesi e venti giorni, nel corso di un procedimento penale per frode, sfociato in una sentenza di condanna a quattro anni e mezzo di reclusione. I giudici di Strasburgo condannano lo Stato convenuto, riscontrando diversi profili di incompatibilità tra la Convenzione e la limitazione della libertà personale posta in essere nel caso di specie. Sotto l’angolo dell’art. 5 § 1, vengono censurate due pronunce che si erano limitate a prolungare la custodia cautelare senza indicare alcun limite di tempo massimo: sul punto, la Corte osserva che la durata della detenzione non può essere desunta dalla – pur univoca – previsione normativa, dovendo bensì essere indicata espressamente nel testo della decisione emessa dal giudice. In relazione all’art. 5 § 3, la Corte afferma che una custodia cautelare di lunga durata non può fondarsi soltanto sulla gravità del reato contestato, ma deve essere supportata da argomenti relativi ai pericoli di fuga, reiterazione o inquinamento probatorio, i quali devono essere puntualmente oggetto di motivazione. In terzo luogo, prosegue la Corte, la pronuncia che per prima aveva disposto la custodia cautelare ha violato l’art. 6 § 2 della Convenzione, nella parte in cui ha utilizzato un’espressione – “l’indagato ha commesso il reato…” – incompatibile con la presunzione di innocenza cristallizzata in quella norma. Nessuna violazione, infine, viene rilevata in relazione al § 4 dell’art. 5, sulla scorta della duplice considerazione che il tempo impiegato dalla Corte d’Appello per riesaminare la decisione di custodia – ventidue giorni – non appariva eccessivo, e che peraltro tale durata era in parte imputabile alla condotta del ricorrente, il quale aveva richiesto di partecipare all’udienza di riesame soltanto il giorno prima che la stessa avesse luogo.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 27 settembre 2011, ric. n. 4631/05, Veysel Sahin c. Turchia (importance level 2)
Un cittadino turco, detenuto a seguito di condanna per banda armata, lamenta, invocando l’art. 5 § 1 (c) della Convenzione, che tra l’ordine di liberazione condizionale del giudice e la sua effettiva scarcerazione, sono trascorsi tre giorni durante i quali la sua privazione della libertà personale è rimasta priva di qualsivoglia fondamento. La Corte conclude per una violazione dell’art. 5 § 1: pur riconoscendo l’esistenza di tempi tecnici per l’esecuzione delle decisioni che dispongono la liberazione, rileva che le formalità amministrative non possono dare vita a ritardi superiori a qualche ora, e che comunque compete allo Stato resistente fornire un dettagliato elenco delle attività svolte nelle more della liberazione, documentazione quest’ultima del tutto assente nel caso di specie.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 27 settembre 2011, ric. n. 25688/09, Cristina Boicenco c. Ucraina (importance level 3)
La ricorrente, cittadina moldava, viene tratta in arresto con l’accusa di furto. Per undici giorni viene trattenuta in custodia cautelare, senza alcun provvedimento formale, senza essere tradotta innanzi ad un giudice e senza avere la possibilità di essere assistita da un avvocato. Tali macroscopiche violazioni della libertà personale vengono riconosciute nelle competenti sedi giurisdizionali moldave, le quali accordano alla ricorrente un risarcimento del danno pari a circa 500 euro. I giudici di Strasburgo ritengono, alla luce dei risarcimenti accordati nell’ambito della propria consolidata giurisprudenza, che si tratti di una riparazione insufficiente: la pronuncia, coerentemente, da un lato afferma che la ricorrente conserva lo status di vittima, dall’altro lato rileva la violazione dell’art. 5 §§ 1 e 4 della Convenzione, ed accorda alla donna un risarcimento del danno morale pari a 6000 euro.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 29 settembre 2011, ric. n. 11698/05, Tretyakov c. Ucraina (importance level 3)
L’Ucraina viene condannata per violazione dell’art. 5 della Convenzione – in relazione alla custodia cautelare in carcere inflitta ad un proprio cittadino, accusato di omicidio e rapina – sotto tre diversi profili. Anzitutto, in relazione al § 1, ossia alla necessità che la privazione di libertà personale abbia una base legale, in quanto la decisione di prolungare la custodia si fondava – allineandosi ad una prassi che già aveva portato alla condanna dell’Ucraina a Strasburgo – sulla mera assenza di ragioni per il rilascio, invece che sul positivo riscontro di ragioni per rinnovare la misura cautelare. In secondo luogo, sotto l’angolo del § 3, vale a dire la durata della privazione di libertà personale, atteso che, nel corso degli oltre quattro anni di trattenimento, i tribunali non avevano fornito altra spiegazione se non la gravità delle imputazioni, senza mai valutare l’adeguatezza di misure meno afflittive. Infine, sotto il profilo del § 4, in quanto, secondo i giudici di Strasburgo, il prolungamento della custodia in carcere non può basarsi sul mero riesame della decisione che ha disposto originariamente la misura, dovendosi piuttosto fondare su una nuova valutazione dei fatti. Con la medesima pronuncia la Corte ha accertato altresì la violazione dell’art. 6 della Convenzione, in ragione dell’eccessiva durata del processo, che ha impiegato più di cinque anni per giungere alla sentenza definitiva, senza che ciò fosse giustificato dalla complessità del caso o dalle condotte dell’imputato.
 
 
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5. Articolo 6 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, dec. 30 agosto 2011, ric. n. 37334/08, G. c. Regno Unito (importance level 3)
Il ricorrente, cittadino britannico condannato per stupro – commesso quand’egli aveva 15 anni – a danno di una ragazza dodicenne ai sensi della sez. 5 del Sexual Offences Act del 2003, ricorre alla Corte lamentando che siffatta sentenza di condanna non è compatibile con la presunzione di innocenza di cui all’art. 6 §§ 1 e 2 Cedu e con il suo diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8 Cedu. Il ricorrente deduce, infatti, che non era possibile muovere nei suoi confronti un rimprovero di colpevolezza perché la ragazza aveva acconsentito al rapporto sessuale ed aveva dichiarato di avere un’età superiore.
Con la prima censura, il ricorrente sostiene che il diritto di difesa garantito dall’art. 6 Cedu include il diritto a non essere condannato in assenza di un comportamento colpevole. Il consenso prestato dalla vittima al rapporto sessuale e l’erronea convinzione – causata per fatto di quest’ultima - che la stessa avesse un’età superiore a quella reale avrebbero scusato il comportamento del G. per mancanza di colpa.
La Corte ritiene il ricorso inammissibile perché l’art. 6 §§ 1 e 2 Cedu non impedisce al diritto penale interno di prevedere presunzioni di fatto o diritto e, conseguentemente, ipotesi di responsabilità oggettiva, purché le stesse siano contenute entro limiti ragionevoli che tengano conto degli interessi tutelati e del rispetto del diritto di difesa. Al di fuori di tali limiti, non è compito della Corte definire gli elementi costituivi dei reati né i contenuti del diritto penale interno dei singoli Stati.
Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia che la sentenza di condanna costituisce un’ingerenza sproporzionata sul suo diritto al rispetto della vita privata (e sessuale, che costituisce appunto un aspetto di quest’ultima). La Corte rigetta il ricorso in quanto manifestamente infondato ed inammissibile, perché – sebbene il concetto di ‘vita privata’ comprenda anche quello di ‘vita sessuale’ - l’ingerenza lamentata dal ricorrente è prevista dalla legge nazionale, che a sua volta è rispettosa dei criteri di necessità e di proporzionalità, in relazione agli interessi tutelati, richiamati nell’art. 8 § 2 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 27 settembre 2011, ric. n. 43509/08, A. Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italia (importance level 2)
La ricorrente è una società farmaceutica alla quale l’AGCOM ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria di 6 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali. La società si duole del mancato accesso ad un giudizio nel merito, nell’ambito del quale contestare sia la qualificazione delle proprie condotte, sia l’ammontare dell’ammenda: tanto il TAR quanto il Consiglio di Stato, infatti, avevano rigettato il ricorso avverso la sanzione limitando lo scrutinio ad un controllo di legittimità della discrezionalità amministrativa, sotto il profilo dell’eccesso di potere. Davanti ai giudici di Strasburgo la ricorrente invoca l’art. 6 della Convenzione, sostenendo la natura penale della sanzione subita, e dunque il diritto ad un processo sulla fondatezza dell’accusa mossa nei suoi confronti.
In prima battuta la Corte riconosce la natura penale delle sanzioni inflitte dall’antitrust italiana: a tale conclusione essa perviene considerando la severità della sanzione, nonché le sue funzioni afflittive e deterrenti (si tratta di uno dei tre criteri alternativi normalmente invocati per individuare la natura di una sanzione, accanto alla sua qualificazione nominalistica ai sensi del diritto interno e la natura dell’illecito). Nel merito, la sentenza rigetta il ricorso, sulla scorta della considerazione che il giudice amministrativo italiano, anche se non può sostituirsi all’autorità amministrativa, è comunque dotato di tutti i poteri necessari a riesaminare gli aspetti di fatto e di diritto delle vicende che gli vengono sottoposte, e in particolare può esercitare un controllo sulla proporzionalità delle sanzioni inflitte attraverso la lente dell’eccesso di potere.
 
 
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6. Articolo 8 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 20 settembre 2011, ric. n. 8000/08, A.A. c. Regno Unito (importance level 2)
Il ricorrente, cittadino Nigeriano, sostiene che la sua espulsione dal Regno Unito integrerebbe una illegittima interferenza dell’autorità pubblica nell’esercizio del suo diritto alla vita privata e famigliare. L’uomo era giunto in Inghilterra all’età di tredici anni, attraverso un ricongiungimento famigliare. Due anni dopo aveva riportato una condanna per violenza sessuale, in conseguenza della quale era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza pubblica. Tale misura, tuttavia, non era stata eseguita, sicché i giovane, dopo aver scontato la pena, proseguiva gli studi e rafforzava i legami col territorio inglese. Nel 2010, all’età di ventiquattro anni, riceveva una lettera della UK Border Agency, che lo informava della imminente esecuzione dell’espulsione nei suoi confronti.
La Corte accoglie il ricorso, riscontrando come, alla luce delle circostanze del caso concreto, la misura dell’espulsione risulti incompatibile con l’art. 8 § 2, in quanto non necessaria in una società democratica per la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati. I parametri vagliati dal collegio per giungere a tale conclusione sono: la natura e la gravità del reato; la durata della permanenza dello straniero nel Paese ospitante; il tempo trascorso tra la commissione del reato e l’espulsione, senza trascurare la condotta tenuta dal ricorrente in tale periodo; la solidità dei legami famigliari e sociali, sia nel Paese ospitante, che in quello di origine.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 settembre 2011, ric. n. 39417/07, Alim c. Russia (importance level 2)
Un cittadino camerunese, residente in Russia senza permesso di soggiorno, viene trattenuto per 7 mesi nelle more del procedimento amministrativo di espulsione. Il provvedimento, tuttavia, non viene portato ad esecuzione per mancanza di fondi, e perché nel frattempo il passaporto dello straniero scade. L’uomo viene rilasciato nel luglio 2007, e tutt’ora risiede illegalmente in Russia.
La Corte, anzitutto, respinge la doglianza relativa all’art. 3 della Convenzione, sollevata in relazione alle condizioni di detenzione, sulla scorta della considerazione che il ricorrente non ha fornito né un quadro probatorio completo, né un principio di prova sufficiente ad invertire il relativo onere, trasferendolo sul Governo resistente. In secondo luogo, i giudici di Strasburgo escludono altresì la violazione dell’art. 5 § 1 (f), osservando che il trattenimento risultava strettamente strumentale alla procedura amministrativa di espulsione. La Corte passa quindi a valutare il caso sotto l’angolo dell’art. 8 della Convenzione, concludendo nel senso che l’esecuzione del provvedimento di espulsione si tradurrebbe in una violazione del diritto alla vita famigliare del ricorrente. In particolare, osservano i giudici di Strasburgo, la decisione amministrativa di rimpatrio è stata emessa senza svolgere un bilanciamento in concreto tra l’interesse sotteso alla regolarità del soggiorno e quelli attinenti alla vita famigliare del ricorrente, il quale risulta avere una compagna dalla quale ha avuto due figlie, entrambe ancora in tenera età.