ISSN 2039-1676


03 febbraio 2012 |

L'ignoranza delle modalità  obbligatorie per l'interruzione volontaria della gravidanza costituisce ignoranza inescusabile della legge penale (art. 5 c.p.)

Cass. pen., sez. V, ud. 30 settembre 2011 (dep. 29 novembre 2011), n. 44107, Pres. Colonnese, Rel. Vessichelli

La sentenza - che può leggersi nel documento allegato in calce - affronta il problema della distinzione tra legge extrapenale integratrice e legge extrapenale non integratrice del precetto penale, ai fini dell'individuazione della disciplina codicistica da applicare in tema di errore su di essa. Come è noto, infatti, l'errore sulla legge integratrice deve essere considerato errore sulla legge penale, quindi inescusabile, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile, ai sensi dell'art. 5 c.p. L'errore, invece, sulla legge non integratrice cagiona un errore sul fatto che può escludere il dolo ai sensi dell'art. 47 co. 3 c.p.

Il caso concreto oggetto di giudizio riguarda un'ipotesi di ignoranza delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 8 della l. n. 194 del 1978, che prescrivono le modalità formali obbligatorie per effettuare in modo lecito l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione. L'interruzione volontaria della gravidanza in violazione di siffatte modalità costituisce un delitto doloso, punito con la reclusione sino a tre anni nei confronti della generalità degli autori (art. 19 co. 1, l. n. 194/1978) e con la sola pena pecuniaria della multa sino a 51 Euro nei confronti della gestante (art. 19 cit., co. 2).

Nella specie, l'imputata aveva assunto all'ottava settimana di gravidanza il "Cytotex" - un farmaco utilizzato principalmente nelle terapie contro l'ulcera e che provoca, come effetto secondario, forti contrazioni uterine capaci di provocare l'aborto e l'espulsione del feto - proprio con l'intenzione di interrompere la gravidanza indesiderata, nella convinzione, tuttavia, che tale assunzione fosse lecita. La donna, infatti, non era a conoscenza delle modalità procedurali prescritte dagli artt. 5 e 8 l. n. 194/1978 per l'interruzione della gravidanza nelle prime settimane della stessa. I giudici di merito, tuttavia, consideravano irrilevante tale ignoranza e condannavano l'imputata per il delitto di cui all'art. 19 l. 194/1978. In evidente contrasto con la disposizione dell'art. 19 co. 2 sopra citata, inoltre, la Corte d'appello infliggeva la pena di 40 giorni di reclusione.

La donna proponeva ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 47 c.p. dal momento che, nel caso di specie, l'ignoranza circa l'esistenza dei vincoli procedurali richiamati dall'art. 19 l. n. 194/1978 si era tradotta nella non conoscenza del protocollo ospedaliero, attuativo di tali disposizioni, concernente le procedure da espletare per la lecita assunzione del "Cytotex" quale pillola equivalente a quella propriamente abortiva (la "RU486"). L'ignoranza del protocollo ospedaliero avrebbe dovuto qualificarsi come errore di diritto sul fatto ai sensi dell'art. 47 co. 3 c.p., in quanto tale idoneo ad escludere il dolo, ossia l'elemento soggettivo del reato contestato. Veniva, dunque, richiesta l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Il Procuratore Generale si conformava a tale richiesta.

In subordine al primo motivo di ricorso, la donna lamentava altresì la violazione dell'art. 19 l. n. 194/1978, in relazione all'erronea individuazione da parte dei giudici di merito della specie di pena da infliggere per il reato contestato rispetto a quella prevista dalla disposizione di legge.

Con riferimento alla prima doglianza della ricorrente, i giudici di legittimità non condividono la tesi difensiva. A loro avviso, infatti, la disciplina 'procedurale' violata ed oggetto di contestazione è quella indicata agli artt. 5 e 8 della l. n. 194/1978, e non quella contenuta nel protocollo ospedaliero (peraltro, adottato in un momento successivo rispetto al tempus commissi delicti). Gli artt. 5 e 8 devono considerarsi norme integratrici del precetto penale di cui all'art. 19 l. n. 194/1978, in quanto sono da esso espressamente richiamati e contribuiscono ad esprimere la scelta politico-criminale del legislatore circa i contenuti della figura astratta del reato di interruzione volontaria della gravidanza. L'eventuale stato soggettivo di ignoranza o di errore relativo alle modalità 'procedurali' ivi previste deve, pertanto, essere valutato ai sensi dell'art. 5 c.p.

Poiché, nel caso di specie, non risulta che l'ignoranza di siffatte modalità fosse inevitabile, essa viene considerata irrilevante (art. 5 c.p.).

Il richiamo all'art. 47 c.p., con riferimento al protocollo ospedaliero, non è appropriato perché all'epoca dei fatti il suddetto protocollo non era ancora stato approvato. L'art. 47 co. 3 c.p. non può trovare applicazione neppure con riferimento agli artt. 5 e 8 l. 194/1978, perché- come sopra anticipato - sono norme integratrici del precetto penale violato. Secondo i giudici di legittimità, tali disposizioni non possono essere altrimenti qualificate, in quanto deve considerarsi legge diversa da quella penale "solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente [incorporata] in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente".

Esclusa ogni rilevanza scusante all'ignoranza lamentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 5 c.p., la Cassazione precisa altresì che, una volta accertate, in capo alla donna, la rappresentazione e la volontà dell'azione delittuosa, deve riconoscersi sussistente l'elemento soggettivo del dolo, il quale non richiede anche la coscienza dell'antigiuridicità e dell'antisocialità dell'azione commessa.

Alla luce di tali argomentazioni, i giudici di legittimità respingono il primo motivo di ricorso.

La Cassazione ritiene, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello, infatti, irrogando alla donna la pena della reclusione, ha applicato erroneamente l'art. 19 co. 2 l. n. 194/1978 nella parte in cui, nei confronti della gestante, commina esclusivamente la pena pecuniaria della multa.

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Per un similare caso di (tentata) interruzione della gravidanza, in violazione della procedura prescritta dagli artt. 5 e 8 l. n. 194/1978, da parte di una donna all'ottava settimana di gravidanza - sempre mediante l'utilizzo del "Cytotex" - si veda, nella giurisprudenza di merito, T Milano, 12 gennaio 2010, Est. Rizzardi (in Il Corriere del merito 2010, V, pp. 51 ss., con nota di Gatta), che assolve l'imputata per ignoranza della legge penale ritenuta inevitabile a cagione della non colpevole carenza di socializzazione della donna, straniera, da poco tempo giunta in Italia.

Sui criteri di distinzione tra legge extrapenale integratrice e legge extrapenale non integratrice del precetto penale, cfr. Cass. pen. sez. V, ud. 7.7.2010 (dep. 21.10.2010), n. 37590; Cass. pen., sez. IV, ud. 30.10.2003 (dep. 26.3.2004), n. 14819; Cass. pen., sez. III, ud. 15.05.1985 (dep. 19.06.1985), n. 6147. In dottrina si veda, in particolare, Gatta, Abolitio criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi, Milano, 2008.

Sull'esclusione della coscienza dell'antigiuridicità e dell'antisocialità dall'oggetto del dolo, cfr. Cass. pen., sez. I, ud. 1.3.2007 (dep. 19.4.2007), n. 15885; Cass. pen., sez. I, ud. 19.12.2000 (dep. 2.4.2001), n. 12911.