ISSN 2039-1676


26 aprile 2012 |

Aggravante dei futili motivi e reati culturalmente motivati: un ulteriore tassello nella determinazione dei rapporti tra diritto penale e multiculturalismo

Nota a Cass. pen, sez. I, sentenza 21 dicembre 2011 (dep. 21 febbraio 2012), n. 6796, Pres. Siotto, Rel. Vecchio

La Corte di cassazione torna ad occuparsi dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p.[1] con riferimento al ruolo da conferire, da parte del giudicante, alla ragione culturale che ha spinto il soggetto ad agire ai fini della valutazione del concetto di "futilità" del motivo.

Nel caso di specie si trattava di un cittadino albanese[2], tale L.H., il quale era occupato, "in condizioni di semisfruttamento", presso un'azienda che trattava lavorati metallici. Dopo aver prestato per alcuni mesi la propria opera senza alcun tipo di copertura e di garanzia contrattuale, la sua assunzione era stata in seguito regolarizzata con contratto part-time. Nonostante questa qualifica formale, il sig. L. lavorava in realtà a tempo pieno e, per le ore non contrattualmente previste, riceveva un compenso di sei euro, totalmente in nero.

E' in questo contesto che si verifica l'episodio la cui valutazione in punto di sussistenza della citata aggravante è oggetto dell'attenzione dei magistrati.

La persona offesa è il datore di lavoro, descritto in sentenza come soggetto irascibile ed incline all'insulto, adusa a riprendere inurbanamente gli operai. Costui pronunciò all'indirizzo dell'imputato frasi ingiuriose ed offensive, suscettibili di essere interpretate quali prodromiche al licenziamento e culminate con l'espressione "sei una merda!", accompagnando a tale aggressione verbale l'atto di sospingere il dipendente al di fuori del capannone in cui lavorava. 

Il L. aveva quindi inferto ripetuti colpi al capo dell'imprenditore con una sbarra di ferro, cagionandone la morte.

Nel corso dei primi due gradi di giudizio - indiscussa la responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio doloso - i giudici di merito avevano ritenuto sussistente l'aggravante dei futili motivi sulla base dell'enorme sproporzione tra la reazione delittuosa e lo stimolo. Quest'ultima, assolutamente insufficiente per la generalità delle persone a provocare la perpetrazione dell'omicidio, consentiva di affermare che la spinta al reato mancasse di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile, sul piano logico, con l'azione commessa[3]. Sulla scorta di tali valutazioni  non era stato quindi dato alcun rilievo alla spiegazione del L., il quale aveva evidenziato di aver reagito alle volgari espressioni della vittima, percepite come gravemente offensive della propria dignità.

La ritenuta sussistenza dell'aggravante in parola era quindi entrata nel giudizio di bilanciamento delle circostanze facendo sì che le attenuanti generiche, pure riconosciute all'autore del reato, fossero dichiarate ad essa equivalenti.

La Corte di cassazione, pur aderendo in via di principio alla summenzionata definizione di futilità del motivo, sottolinea la necessità che l'apprezzamento della plausibilità della correlazione, sul piano empirico, tra l'antecedente psichico della condotta - ossia l'impulso che ha indotto il soggetto a delinquere - e la realizzazione della medesima sia anzitutto "ancorato agli elementi concreti della fattispecie tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato il tragico evento dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa".

Pertanto, poste queste doverose premesse, nel caso di specie i giudici di legittimità ritengono che la situazione di fatto nonché il profilo criminologico del sig. L. escludessero palesemente, nonostante l'innegabile sproporzione tra la contumelia patita ed il bene primario leso, che il fatto fosse irrisorio a tal punto da costituire, piuttosto che la causale del comportamento, addirittura la mera occasione ovvero il contingente pretesto o scusa per lo sfogo della personalità criminale dell'agente.

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La pronuncia in commento costituisce ulteriore testimonianza del "colore" culturale che la norma di cui all'art. 61 n. 1 è in grado di assumere.

Come noto, l'aggravante soggettiva comune di cui alla citata disposizione prevede un aumento di pena di un terzo per chi commetta il fatto spinto da motivi abietti o futili. Con il termine "motivo" si intende la causa psichica della condotta, cioè l'impulso, la molla che induce il soggetto ad agire o ad omettere di agire[4]. Con l'aggettivo "abietto" viene descritto un motivo turpe, ignobile, totalmente spregevole, tale da suscitare una diffusa ripugnanza secondo un determinato parametro di valutazione. Con l'aggettivo "futile" si definisce invece un motivo che appaia, anche qui in base ad un determinato parametro di valutazione, del tutto sproporzionato rispetto al reato cui ha dato origine[5].

In relazione a reati commessi per (vere o presunte) motivazioni culturali, il principale problema dell'aggravante in questione è costituito proprio dall'individuazione del parametro su cui valutare l'abiezione o la futilità dei motivi. A lungo, infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 61 n. 1 c.p. i motivi sono stati valutati sulla scorta di parametri che ben poco spazio avrebbero potuto lasciare a riferimenti culturali diversi da quelli recepiti nella cultura dominante. I  parametri di valutazione erano infatti individuati nel "sentire comune della comunità sociale"[6], nella "coscienza collettiva"[7], nella percezione della "persona di media moralità"[8] o della "generalità delle persone"[9] applicati quindi secondo le valutazioni medie della sola cultura di maggioranza in un dato momento storico.

Nella presente occasione, invece, la Cassazione, facendo leva su alcuni suoi  precedenti relativi a imputati italiani[10] e riprendendo alcune indicazioni formulate da recente dottrina[11], pur senza rinnegare  i parametri sopra ricordati, ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione, ai fini della valutazione sulla eventuale sussistenza dell'aggravante in parola, anche le connotazioni culturali dell'agente.

Questa pronuncia - relativa alla "futilità" dei motivi - pare, pertanto, confermare  il principio già fatto proprio dalla Cassazione - in tema di valutazione sull'"abiezione" dei motivi - nella pronuncia sul noto caso Hina Saleem[12]. In quella occasione, che aveva visto un padre uccidere la figlia per motivi asseritamente culturali, la Corte aveva confermato la sussistenza dell'aggravante della abiezione dei motivi proprio perché, anche parametrando il motivo del delitto alle connotazioni culturali del soggetto ed al contesto sociale in cui si era verificato l'evento, esso era risultato privo di qualsiasi proporzione, ed i motivi che lo avevano sorretto apparivano biasimevoli ed assolutamente insufficienti a portare all'azione così come concretamente realizzata.

La pronuncia in commento  pare quindi avere recepito le istanze fatte proprie da quella dottrina che guarda con favore all'apertura di un varco mediante il quale gli autori di reati culturalmente motivati possano, in presenza di determinati presupposti, avanzare la richiesta che i motivi del loro agire siano valutati alla stregua di un sistema di valori non necessariamente coincidente con quelli della cultura di maggioranza[13].

Occorre, peraltro, sottolineare che l'effetto della pronuncia in questione è unicamente quello di non applicare l'aggravante della futilità dei motivi, il che non equivale certo a riconoscere come validi ed encomiabili i motivi per i quali l'imputato ha ucciso il proprio datore di lavoro: si tratta, invece, più semplicemente di "accettare (...) l'eventualità che ciò che occupa il gradino più infimo nella scala di valori della cultura italiana possa invece collocarsi più in su (ma pur sempre in basso) nella gerarchia di valori propria di un altro sistema culturale"[14].

La sentenza della Corte d'appello è stata infatti annullata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del motivo futile, con rinvio ad altra sezione al fine della rideterminazione della pena.

Questo effetto, che certamente non rappresenta una valutazione positiva del comportamento dell'agente, il quale difatti verrà comunque condannato - pur tenuto conto delle attenuanti generiche - ad una pena presumibilmente superiore ai 10 anni di reclusione, costituisce unicamente la rinuncia a giudicare un soggetto, che agisca spinto da motivi considerati non totalmente sproporzionati, rispetto all'azione delittuosa compiuta, presso la sua cultura di minoranza, maggiormente colpevole di un altro la cui condotta non sia invece ritenuta aberrante solo perché essa non risponda al concetto di sproporzione proprio della cultura di maggioranza.

 


 

[1] "L'avere agito per motivi abbietti o futili".

[2] Il dato sulla nazionalità dell'agente, non riportato in sentenza, è apparso sulle pagine di cronaca nera di parte della stampa, la quale ha commentato la notizia con toni  sensazionalistici. Su liberoquotidiano.it del 21 febbraio 2012 il titolo è infatti stato "Cassazione: uccise datore di lavoro che lo umiliò, sconto di pena ad albanese". Il giorno successivo, ilgiornale.it ha addirittura titolato "Uccidere se insultati vale uno sconto di pena". Potrebbero venire in mente, di fronte a titoli "ad effetto" di questo genere che paiono al di fuori della profonda complessità dei temi trattati e dei valori in gioco, nonché della realtà dei fatti, le considerazioni del sociologo tedesco N. Luhmann il quale nel suo "Die Realität der Massenmedien", evidenziava, a pag. 119, "non si può capire la realtà dei mass media se si pensa che il loro compito sia fornire delle informazioni corrette sul mondo, per poi constatare il loro fallimento, la loro deformazione della realtà, la loro manipolazione delle opinioni"; in tema cfr. anche Bianchetti, Mass media, insicurezza sociale e recenti orientamenti di politica penale, 2012, Milano, p. 85 e ss., in cui l'Autore evidenzia il potere dei mass media di incidere negativamente sulla società "alimentando oltremodo i sentimenti di insicurezza, di sfiducia e di vendetta sociale, per mezzo di una trattazione mediatica sovente distorta o virtuale della realtà di argomenti, quali la salute, la criminalità e la giustizia, intrinsecamente 'allarmanti' per la collettività".

[3] Gli arresti dei giudici di merito sono riportati nella sentenza in commento.

[4] Cfr. Veneziani, Motivi e colpevolezza, Torino, 2000, p. 7

[5] In questo senso Marinucci - Dolcini, Manuale di diritto penale, parte generale, IV ed., Milano, 2012, p. 509.

[6] cfr. Cass. 29 marzo 2002, CED 221525.

[7] cfr. Cass. 21 settembre 2007, CED 237686.

[8] cfr. Cass. 8 febbraio 1985, Di Ponio, in Giust. Pen., 1985, II, pag. 617.

[9]Cfr.  Cass. 11 luglio 1996, in Cass. pen. 1997, p. 2046.

[10] Su tutte cfr. Cass. 16 aprile 1999, Casile, CED 213378 la quale aveva evidenziato che "il giudizio sulla futilità del motivo non può essere astrattamente riferito ad una medianità comportamentale, peraltro difficilmente definibile in una realtà sociale per molti versi disomogenea, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato l'evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa". Nello stesso senso Cass., 5 luglio 2007, Vallelunga, CED 237336.

[11]  Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati, 2010, p. 436 e ss. In generale in tema di reati culturalmente motivati si veda anche De Maglie, I reati culturalmente motivati, Pisa, 2010; Bernardi, Il 'fattore culturale' nel sistema penale, Torino, 2010; Parisi, Cultura dell' "altro" e diritto penale, Torino, 2010.

[12] Cfr. Cass. pen., sez. II, 18.2.2010, n. 6587 in questa rivista.

[13] In questo senso Basile, op. cit., p. 439. In tema cfr. anche Veneziani, op. cit., p. 241, in cui l'autore evidenzia che "se è vero che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, in particolare senza distinzioni di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali in genere, non ha senso che proprio la valutazione in punto di colpevolezza si compia 'soppesando' i motivi sempre e soltanto in base a parametri 'dominanti': così infatti si verrebbe a determinare un trattamento deteriore nei confronti di chi, per proprie condizioni di razza, di religione, sociali, ecc. non rientri nel 'modello' prevalente, violando non solo l'art. 3, primo comma, Cost., ma anche il principio della personalità della responsabilità penale, che pone al centro dell'attenzione il singolo individuo destinato a subire la pena". Si veda di recente in giurisprudenza Cass. pen., Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 43646, pubblicata in questa Rivista con nota di Pusateri, in tema di error iuris scusabile in cui si afferma il principio che "una società multietnica, che accetta più o meno consapevolmente il multiculturalismo, non può ignorare una certa dose di relativismo culturale, che consenta di guardare ad altre civiltà senza giudicarle secondo i propri parametri".

[14] Così Basile, op. cit., p. 439.