ISSN 2039-1676


20 luglio 2012

Ancora sui confini, per il Tribunale del riesame, tra annullamento e integrazione dell'ordinanza con carenze motivazionali

Cass. Pen., sez. VI, sent. 24 maggio 2012 (dep. 8 giugno 2012), n. 22327/12, Pres. Garribba, Rel. Aprile, P. G. Aniello (conf.), ric. D.S.

Pubblichiamo una nuova presa di posizione della Corte suprema a proposito della previsione di nullità che l'art. 292 c.p.p. collega al difetto di motivazione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, e dei limiti del potere-dovere di integrazione che viene generalmente riferito al giudice del riesame sulla base di quanto disposto al comma 9 dell'art. 309 c.p.p.

Nuovamente, nel caso di specie, veniva in rilievo la giurisprudenza del Tribunale del riesame di Napoli, orientato all'annullamento, piuttosto che all'integrazione,  dei provvedimenti cautelari privi di riferimenti ad un nucleo essenziale di autonoma valutazione delle risultanze da parte del giudice. Il giudizio della Corte è stato sollecitato dal ricorso del pubblico ministero contro un provvedimento dichiarativo, appunto, della nullità di una ordinanza cautelare motivata per una parte attraverso il « copia e incolla » della richiesta dello stesso pubblico ministero (compresi i riferimenti all'Ufficio richiedente), e per l'altra parte mediante analoga operazione compiuta riguardo alla motivazione di un diverso provvedimento cautelare, concernente altri fatti ed altro procedimento.

La Cassazione, nel confermare la decisione di annullamento, ha ribadito il ricorrente assunto secondo il quale il  tribunale del riesame ha giurisdizione di merito sulla vicenda de libertate, di  talché può dichiarare la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale, invece che integrarla, solo in casi estremi. Casi che ricorrono, per altro, non solo quando la motivazione risulti carente in senso grafico, ma anche quando l'apparato motivazionale, per le modalità della sua composizione (ed in particolare per la pedissequa corrispondenza alla motivazione di atti diversi),  non attesti che il giudice abbia valutato criticamente atti e richiesta, abbia fatto propri gli argomenti illustrati, e solo per tale ragione li abbia riprodotti nel proprio provvedimento.

Va ricordato per altro come la Corte di legittimità, sempre con riferimento a provvedimenti del Tribunale del riesame di Napoli, abbia adottato anche soluzioni di segno opposto. A titolo di esempio riportiamo la massima ufficiale relativa ad una decisione piuttosto recente, sempre relativa ad un caso nel quale il collegio aveva annullato l'ordinanza applicativa di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari sul presupposto che questa fosse priva di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del Pubblico ministero): « Il tribunale del riesame non può annullare il provvedimento cautelare impugnato ravvisando difetto di motivazione, potendo il solo giudice di legittimità pronunciare il relativo annullamento per tale vizio, ma deve provvedere integrativamente ad un'autonoma valutazione del quadro indiziario già conosciuto dal giudice delle indagini preliminari » (Cass., sez. II, 30 novembre 2011, n. 7967/12, P.m. in proc. R., C.E.D. Cass., n. 252222).