ISSN 2039-1676


27 maggio 2015 |

Una singolare antifrasi: i 'nuovi' poteri rescindenti del tribunale della libertà 

A proposito dell'interpolazione dell'art. 309, comma 9 c.p.p. ad opera dell'art. 11  l. 16 aprile 2015, n. 47.

Il contributo è pubblicato nel n. 4/2015 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

 

Abstract. La recentissima modifica dell'art. 309, comma 9 c.p.p. ad opera dell'art. 11 l. 16 aprile 2015, n. 47, sembra ispirata dalla volontà di esigere dal giudice della misura coercitiva maggior rigore nella stesura della motivazione. In realtà, l'innovazione segna solo in apparenza un progresso: facendo ricorso alla tecnica dell'elencazione disgiuntiva tassativa, il legislatore della riforma riduce, anziché ampliare, il potere di annullamento del tribunale della libertà, limitandolo ai soli casi di mancanza della motivazione, o di mancanza dell'autonoma valutazione di esigenze cautelari, indizi ed elementi forniti dalla difesa. Risulta dunque ribadito il potere di "supplenza" del collegio, per differenza, in tutti gli altri casi di motivazione lacunosa (quale quello, assai diffuso, del silenzio sui criteri di scelta della misura). Con la conseguenza, secondo l'Autore, di rendere probabile la censura della Corte costituzionale.

 

SOMMARIO: 1. Un intervento sorprendente. - 2.  Motivazione cautelare assente o non "autonoma". - 3. Motivazione carente: non specifica, incoerente, puramente assertiva, lacunosa. - 4. Il (preteso) potere sostitutivo del collegio de libertate. - 5. Ma non si voleva "rafforzare l'obbligo di motivazione"? - 6. Quel che ... è rimasto nella penna del legislatore. - 7. Breaking point.