ISSN 2039-1676


26 novembre 2010 |

Monitoraggio ottobre 2010

Rassegna di sentenze e decisioni della Corte EDU rilevanti in materia penale

Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale.
La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse.
Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale HUDOC della Corte EDU. Per facilitare il reperimento delle sentenze e delle decisioni della Corte, a partire da questo mese verrà segnalato in grassetto, oltre alla data del provvedimento e al case title, anche il numero di ricorso.
 
SOMMARIO
 
 
* * *
 
1. Introduzione
 
a) Delle quattro pronunce rese dalla Corte in tema di art. 2 Cedu nel mese di ottobre, due (Merzuyeva e altri c. Russia e Sasita Israilova e altri c. Russia) hanno ad oggetto la misteriosa sparizione di cittadini ceceni, che la Corte – secondo la propria consolidata giurisprudenza – presume siano stati rapiti, privati della libertà e infine uccisi da militari dell’esercito russo.
 
La sentenza Pankov c. Bulgaria concerne, invece, un infortunio occorso durante un’esercitazione di tiro, nel quale un militare era rimasto ferito all’addome a seguito di un colpo esploso accidentalmente da un commilitone. Pur ritenendo che la versione dei fatti fornita dal ricorrente fosse maggiormente plausibile di quella offerta dal Governo bulgaro (secondo il quale il soldato si sarebbe procurato da solo la ferita), la Corte non ha ravvisato alcuna violazione dell’art. 2 Cedu perché, nel caso di specie, non erano riscontrabili lacune nell’adozione di misure volte a prevenire incidenti di questo tipo.
 
La sentenza Karandja c. Bulgaria, relativa all’uccisione di un giovane che aveva tentato di fuggire dalla stazione di polizia dov’era detenuto con l’accusa di furto e guida senza patente, si inserisce invece nel filone inaugurato dalla Grande Camera con l’importante sentenza Nachova c. Bulgaria (6.7.2005). Oltre a riscontrare la violazione diretta dell’art. 2 Cedu, perché il ricorso alla forza letale non poteva dirsi proporzionato ai sensi di detta norma (in ragione della scarsa pericolosità sociale del giovane rimasto ucciso), la Corte ha in questa occasione ribadito che l’eccessiva ampiezza delle cause di giustificazione dell’uso delle armi contemplate dal codice penale bulgaro, nell’interpretazione datane dalle Corti nazionali, integra una violazione strutturale degli obblighi positivi derivanti dall’art. 2 Cedu. Essa ha, peraltro, sottolineato con disappunto come il quadro normativo sia rimasto identico nonostante le ripetute pronunce di condanna inanellate a Strasburgo dalla Bulgaria in riferimento proprio a questa specifica questione.
 
b) Particolarmente numerose sono le pronunce rese dalla Corte in tema di art. 3 Cedu. Tra queste, nove concernono casi di maltrattamenti ad opera delle forze dell’ordine, di cui sei al momento dell'arresto o immediatamente dopo  (Ghiga Chiujdea c. Romania; Sadykov c. Russia; Umar Karatepe c. Turchia; Ayan v. Turchia; Georgiy Bykov c. Russia; Beloborodov c. Russia) e tre durante la detenzione (Maryin c. Russia; Bilyy c. Ucraina; Rudakov c. Russia); cinque riguardano invece l’inadeguatezza delle condizioni carcerarie (Latak c. Polonia; LomiÅ„ski c. Polonia; A.B. c. Russia; Kurkaev c. Turchia; Bazjaks c. Lettonia); tre il mancato apprestamento di cure mediche in carcere (Skachkov c. Russia; Logvinenko c. Ucraina; Petukhov c. Ucraina). Pare opportuno mettere in evidenza, tra quelli del primo gruppo (maltrattamenti ad opera delle forze di polizia nel corso di operazioni di law enforcement), il caso Sadykov c. Russia, nel quale la Corte ha riscontrato una gravissima ipotesi di tortura.
 
Meritano un cenno, poi, le decisioni Latak e LomiÅ„ski, con cui la Corte è tornata sul problema del sovraffollamento carcerario in Polonia. Nell’ottobre 2009, infatti, con le sentenze Orchowski e Norbert Sikorski, essa aveva già riscontrato a detto proposito una violazione strutturale dell’art. 3 Cedu, ordinando alla Polonia di adottare tutte le misure di ordine generale che si rendevano necessarie per risolvere il problema e per riparare alle violazioni già occorse in passato. A seguito di tali sentenze, i giudici polacchi avevano progressivamente riconosciuto a quanti fossero stati detenuti in celle sovraffollate un risarcimento ai sensi del codice civile. Proprio facendo leva sull’orientamento giurisprudenziale affermatosi a livello interno, il Governo polacco aveva dunque eccepito nei casi in esame – sottoposti alla Corte di Strasburgo precedentemente alle citate sentenze dell’ottobre 2009 – il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne ex art. 35 Cedu. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che tale rimedio potesse dirsi effettivo solo a partire dal 17 marzo 2010, data in cui la Corte Suprema bulgara aveva reso una pronuncia chiarificatrice, che aveva finalmente stabilizzato il panorama giurisprudenziale (caratterizzato invece, fino a quel momento, da incertezze e oscillazioni). Conseguentemente, i giudici di Strasburgo hanno respinto l’eccezione e dichiarato entrambi i ricorsi ammissibili.
 
Vale la pena di menzionare, infine, la sentenza Gaforov c. Russia, in cui la Corte ha ravvisato una violazione potenziale dell’art. 3 Cedu per il caso in cui il ricorrente fosse effettivamente estradato dalla Russia in Tagikistan. La pronuncia si ricollega idealmente al caso Iskandarov del settembre 2010, in tema (non di estradizione ma) di extraordinary renditions, in cui parimenti la Corte – basandosi anche in quell’occasione sui reports di organizzazioni internazionali – aveva affermato la sussistenza in Tagikistan di un rischio effettivo sottoposizione a tortura o, comunque, a trattamenti vietati dall’art. 3 Cedu.
 
c) In tema di art. 5 § 1 Cedu, invece, particolare importanza riveste la sentenza Grosskopf c. Germania (21.10.2010), con cui la Corte è tornata a esaminare la compatibilità con la Convenzione della custodia di sicurezza (Sicherungsverwahrung), formalmente qualificata nell’ordinamento tedesco come misura di sicurezza, ma vera e propria “pena” ai sensi degli artt. 6 e 7 Cedu, e dunque soggetta al principio di irretroattività (come affermato dai giudici di Strasburgo con l’importantissima sentenza M. c. Germania del 17.12.2009).
 
d) In tema di art. 8 Cedu, accanto a tre pronunce relative alla censura della corrispondenza da parte delle autorità carcerarie (Jovancic c. Serbia; Hinczewski c. Polonia; Bereza c. Polonia n. 2), merita menzione la sentenza A. c. Croazia (14.10.2010), in cui la Corte ha ravvisato una violazione degli obblighi di protezione contro la violenza domestica discendenti dall’art. 8 Cedu, perché le misure a tutela della ricorrente e della figlia (vittime di numerosi episodi di maltrattamenti ad opera dell’ex marito della prima e padre della seconda, affetto da gravi disturbi psichici), che pure erano state disposte dai giudici nazionali, non erano state effettivamente eseguite. La pronuncia ha, di fatto, trasposto in riferimento all’art. 8 Cedu i principi che la Corte aveva in precedenza affermato rispetto all’art. 2 della Convenzione; tanto che il precedente più prossimo sembra essere la sentenza Opuz c. Turchia (9.6.2009), resa appunto in tema di art. 2 Cedu. Non a caso, la Corte ha espressamente affermato che il caso di specie poteva essere esaminato anche sotto l’angolo visuale degli artt. 2 e 3 Cedu (previa verifica, in questa seconda ipotesi, del superamento della soglia minima di gravità).
 
e) Sul fronte dell’art. 10 Cedu, infine, si segnala la sentenza Saaristo e altri c. Finlandia, in cui la Corte ha riscontrato una violazione di detta norma in relazione alla condanna dei ricorrenti alla reclusione e al pagamento di una multa per aver pubblicato un articolo asseritamente diffamatorio nei confronti di un personaggio pubblico. Due i profili di violazione: in primo luogo, i giudici interni non erano pervenuti a un esito assolutorio sebbene i fatti fossero stati raccontati in modo obiettivo e le informazioni fossero state acquisite in modo lecito; in secondo luogo, le sanzioni penali cui i ricorrenti erano stati condannati risultavano, complessivamente, sproporzionate (Introduzione a cura di Angela Colella).
 
 
2. Articolo 2 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 7 ottobre 2010, n. 69180/01, Karandja c. Bulgaria (importance level 2)
Il ricorrente, Nadezhda Karandja, è un cittadino bulgaro.
Egli ricorre alla Corte, poiché, nel giugno del 1997, suo figlio, ventenne, è stato ucciso dalla polizia durante un inseguimento, determinato dalla sua fuga dalla stazione di polizia di Sofia dove era detenuto con l'accusa di furto e guida senza patente.
La Corte rileva che bisogna inquadrare il caso nell'articolo 2 § 2 lett. b), che autorizza l'uso della forza, non oltre lo stretto necessario, "per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta".
La Corte decide per la violazione dell’art. 2 Cedu, poiché, nel caso di specie, la polizia ha agito in modo sproporzionato visto che il soggetto non era autore di reati violenti e non era da ritenersi pericoloso per loro o per i terzi. A parere della Corte, lo Stato convenuto, inoltre, non ha rispettato i suoi obblighi positivi ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, in quanto risultano inadeguate le disposizioni giuridiche che disciplinano l'uso delle armi da fuoco dalla polizia.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 7 ottobre 2010,  nn. 27315/06 e 27449/06, Merzuyeva e altri c. Russia (importance level3)
I sette ricorrenti appartengono a due nuclei familiari che vivono nella Repubblica cecena. Sostengono che Ali Gastamirov e Khamzat Merzhoyev, loro parenti, siano stati arrestati e uccisi dai militari russi durante le operazioni di sicurezza, non riconosciute, del novembre e maggio 2003.
A parere della Corte, l'assenza di Khamzat Merzhoyev e di qualsiasi sua notizia, per sei anni, e quella di Ali Gastamirov, per oltre otto anni, sostengono l’ipotesi prospettata dai ricorrenti.
La Corte accoglie le censure di violazione degli artt. 2, 3, 5 Cedu.
 
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 7 ottobre 2010,n. 12773/03, Pankov v. Bulgaria (importance level  2)
Il ricorrente, Ivaylo Pankov, è un soldato di leva bulgaro, che sostiene di essere stato colpito all'addome da un collega durante le prove di tiro.
Secondo il governo, invece, il colpo sarebbe partito dal suo fucile automatico.
Il ricorrente pare abbia fornito, tuttavia, prove insufficienti a consentire alla Corte di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il suo infortunio è avvenuto proprio secondo la dinamica da lui riferita.
Ciò detto, la Corte osserva che l'articolo 2 § 1 impone allo Stato non solo di astenersi dal provocare intenzionalmente ed illegittimamente la morte di qualcuno, ma anche di adottare misure adeguate per salvaguardare la vita dei propri cittadini.
Nel caso di specie, tuttavia, non è rilevabile l’assenza di misure precauzionali; anche il dato secondo cui egli fu mandato a praticare il tiro in un tempo in cui era stato sollevato dall’esercizio fisico da parte del medico di reggimento non sembra aver avuto un nesso causale con il suo infortunio.
A parere della Corte, non vi è stata quindi alcuna violazione dell'articolo 2 della Convenzione.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 28 ottobre 2010, n. 35079/04, Sasita Israilova e altri c. Russia (importance level 3)
La vicenda riguarda il rapimento di due giovani ceceni ad opera di soldati dell’esercito russo, sul quale l’inchiesta svoltasi a livello nazionale non ha gettato luce.
La Corte – presumendo la morte dei giovani, dei quali non si sono avute più notizie – riconosce la violazione sostanziale e procedurale dell’art. 2 Cedu (ritenendo che gli stessi siano stati uccisi dai soldati russi), nonché dell’art. 3 Cedu (in riferimento all’angoscia patita dai ricorrenti, parenti stretti dei giovani rapiti, per non aver saputo nulla della sorte dei loro cari), dell’art. 5 Cedu (perché i giovani sono stati, presumibilmente, privati della libertà personale in maniera illegale), dell’art. 13 Cedu in combinato disposto con l’art. 2 Cedu (per la mancanza di un rimedio effettivo) e dell’art. 38 Cedu (perché le autorità dello Stato convenuto non hanno offerto alla Corte le agevolazioni necessarie all’esame del caso).
 
 
3. Articolo 3 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 5 ottobre 2010, n. 4390/03, Ghiga Chiujdea c. Romania (importance level  3)
Il ricorrente, Alin Narcis Ghiga Chiujdea, è un cittadino romeno arrestato nel 2002 all'aeroporto di Otopeni. Egli sostiene che gli agenti di polizia lo abbiano ammanettato e legato, preso a calci e pugni al fegato e allo stomaco e minacciato, al fine di costringerlo a fornire dichiarazioni.
Egli lamenta una violazione ai sensi dell'articolo 3.
La Corte tuttavia reputa che non sussistano prove sufficienti ed univoche in proposito.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 7 ottobre 2010, n. 41840/02, Sadykov c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente è un cittadino russo che viveva a Grozny (Cecenia, Russia). Rimasto a prendersi cura della propria casa dopo la ripresa delle ostilità nel mese di ottobre 1999, il sig. Sadykov sostiene che, mentre distribuiva acqua potabile agli abitanti di Grozny, un militare si sia fermato ingannevolmente a chiedergli informazioni, per poi arrestarlo e torturarlo per due mesi.
Il ricorrente sostiene che, durante tale periodo, gli agenti abbiano bruciato diverse parti del suo corpo con una barra di metallo rovente, gli abbiano procurato la perdita di undici denti, la frattura di almeno quattro costole, e che, tra le altre cose, gli abbiano tagliato un orecchio.
La Corte è convinta che il ricorrente sia stato tenuto in un permanente stato di dolore fisico e di ansia, causata dall’ incertezza sulla sua sorte e dal livello di violenza al quale è stato volutamente sottoposto da parte di agenti dello Stato per tutto il periodo della sua detenzione. Dichiara quindi che l’insieme degli atti di violenza inflitta al ricorrente e l'atto eccezionalmente crudele dell’amputazione del suo orecchio sinistro siano qualificabili come tortura, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.
Il ricorrente lamenta anche il saccheggio e l’incendio della sua casa, così come il furto dei suoi tre veicoli, con conseguente violazione dell’art.1 Protocollo 1. Tali ultime doglianze sono state accolte solo parzialmente.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 7 ottobre 2010, n. 25432/05, Skachkov c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente, Igor Skachkov, è un cittadino russo che ha denunciato le terribili condizioni della sua detenzione, determinate in particolare dal sovraffollamento carcerario. Afferma inoltre che, a causa della mancanza di assistenza medica durante la detenzione, il suo udito, la sua vista e lo stato dei suoi denti sono peggiorati.
La Corte, nell’accogliere solo parte delle censure esposte dal ricorrente, ritiene comunque sussista una violazione dell’art. 3 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 12 ottobre 2010, n. 20502/05, Umar Karatepe c. Turchia (importance level  2)
Il ricorrente lamenta di essere stato arrestato e maltrattato mentre si accingeva a partecipare ad una manifestazione pacifista contro l'intervento delle forze armate turche in Iraq. 
La Corte ha constatato che il governo ha omesso di fornire argomenti convincenti e credibili per spiegare o giustificare la violenza nei confronti del ricorrente, incorrendo così in una violazione dell’art. 3 Cedu.
Essa ha inoltre rilevato che la circostanza per cui il ricorrente non ha ricevuto cure mediche adeguate, in seguito alle lesioni subite, per il solo motivo di non aver pagato i costi relativi alle stesse, ha leso la sua dignità personale e rappresenta ulteriore e autonomo motivo di violazione dell’art. 3.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 12 ottobre 2010, n. 24397/03, Ayan v. Turchia (importance level 2)
Il ricorrente, Ayan, è un cittadino turco che è stato arrestato nel corso di una operazione di polizia contro una fondazione islamista (Bilim AraÅŸtırma Vakfı), e che lamenta una violazione nei suoi riguardi dell’art. 3 Cedu.
La Corte sostiene che l'assenza di elementi di prova sufficienti a creare un ragionevole sospetto che la polizia avesse torturato il denunciante durante la sua custodia comporta che nessuna violazione dell'articolo 3 della Convenzione possa essere affermata.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, dec. 12 ottobre 2010, n. 52070/08, Latak c. Polonia (importance level 3) e n. 33502/09, LomiÅ„ski c. Polonia (importance level )
Nelle sentenze-pilota Orchowski e Norbert Sikorski c. Polonia, rese nell’ottobre 2009, la Corte aveva riscontrato una violazione strutturale dell’art. 3 Cedu in relazione al sovraffollamento carcerario nel periodo dal 2000 alla metà del 2008. Aveva pertanto ordinato allo Stato di prendere le misure di carattere generale che si rendevano necessarie ex art. 46 Cedu per risolvere il problema e per riparare alle violazioni. Alle sentenze della Corte avevano fatto seguito alcune pronunce delle supreme magistrature nazionali che avevano riconosciuto a coloro che fossero stati detenuti in condizioni di sovraffollamento carcerario un risarcimento ai sensi del codice civile, nonché una modifica legislativa che introduceva termini massimi per la detenzione in celle sovraffollate.
I ricorsi in esame sono stati presentati prima delle sentenze Orchowski e Norbert Sikorski (in tutto, la Corte dovrà esaminare 270 ricorsi su questa stessa questione).
Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in ragione del rimedio di matrice giurisprudenziale nel frattempo introdotto a livello interno. La Corte respinge l’eccezione, rilevando che solo a partire dal marzo 2010 – data in cui la Suprema Corte ha reso una pronuncia realmente chiarificatrice sul punto – tale rimedio può dirsi effettivo, poiché in precedenza si registravano notevoli oscillazioni giurisprudenziali e divergenze interpretative. Dichiara, pertanto, il ricorso ammissibile.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 14 ottobre 2010, n. 24271/03, Georgiy Bykov c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente, Georgiy Bykov, già ufficiale dell'esercito, è un cittadino russo che sta attualmente scontando una pena per due omicidi colposi.
Il sig. Bykov afferma che gli agenti di polizia lo hanno duramente maltrattato dopo il suo arresto, nel luglio 2001, al fine di costringerlo a confessare gli omicidi.
La Corte non rintraccia alcuna circostanza che avrebbe richiesto l'uso della violenza nei confronti del ricorrente. Egli infatti non ha opposto resistenza all'arresto, e non ha tentato di fuggire o di disobbedire agli ordini.
Pertanto, vista e accertata la natura e l'entità delle lesioni del ricorrente, la Corte conclude che lo Stato è responsabile ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 14 ottobre 2010, n. 1439/06, A.B. c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente è un cittadino russo, sieropositivo e affetto da epatite C, condannato a cinque anni e due mesi di reclusione.
Egli lamenta le condizioni di vita nel carcere (in particolare la sua collocazione in isolamento e l'inadeguatezza delle cure mediche), oltre all’arbitrarietà della durata di talune fasi della sua detenzione. Invoca, in particolare, l'articolo 3 e l'articolo 5 § 1 Cedu.
La Corte riconosce la fondatezza delle censure sollevate.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 14 ottobre 2010,  n. 13448/07, Logvinenko c. Ucraina (importance level 2)
 Il ricorrente, Aleksandr Logvinenko, è un cittadino ucraino che sta attualmente scontando una condanna a vita. Affetto da tubercolosi e da AIDS, egli lamenta le condizioni della sua detenzione e l’inadeguatezza delle cure mediche.
Sostiene, inoltre, che è regolarmente picchiato e sottoposto a continue umiliazioni.
La Corte dichiara ammissibili unicamente le censure riguardanti la qualità della assistenza medica e le condizioni della detenzione e ritiene che, in merito a queste, vi sia stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 19 ottobre 2010,  n. 10424/05, Kurkaev c. Turchia (importance level 3)
Il ricorrente lamenta, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 Cedu in relazione alle condizioni della detenzione: era stato tenuto per 91 giorni in una cella sovraffollata, senza finestre né letti. La Corte accoglie il ricorso.
 
C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 19 ottobre 2010,  n. 71572/01, Bazjaks c. Lettonia (importance level 2)
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 Cedu in riferimento alle condizioni della detenzione e ai maltrattamenti subiti ad opera delle guardie carcerarie dopo aver protestato per le condizioni detentive medesime.
La Corte ritiene ammissibile solo la parte del ricorso che attiene alle condizioni della detenzione (perché le altre doglianze sono tardive e non sono adeguatamente supportate sul piano probatorio).
Basandosi anche sul Rapporto del CPT e sulle stesse ammissioni del Governo lettone, essa riconosce la violazione sostanziale dell’art. 3 Cedu in relazione alle condizioni della detenzione complessivamente intese. Ravvisa, altresì, la violazione dell’art. 13 Cedu, perché il ricorrente non aveva a disposizione un rimedio effettivo per ottenere il miglioramento delle stesse.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 21 ottobre 2010,  n. 11342/05, Beloborodov c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente lamenta la violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 Cedu in relazione ai maltrattamenti perpetrati nei suoi confronti dalla polizia dopo il suo arresto (era stato picchiato, colpito con una sedia, appeso per le manette) e all’ineffettività dell’inchiesta condotta a livello nazionale per accertare quanto accaduto.
La Corte accoglie il ricorso.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 21 ottobre 2010,  n. 1719/04, Maryin c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente lamenta di essere stato picchiato con un manganello di gomma da una guardia carceraria durante la custodia cautelare in carcere. Si duole, altresì, dell’ineffettività dell’inchiesta interna.
La Corte, ritenendo plausibile, sulla base degli elementi a disposizione e delle affermazioni rese dal ricorrente e dal Governo russo, che l’uso della forza si sia reso necessario per contrastare il comportamento violento tenuto dal ricorrente nei confronti delle guardie carcerarie. Quanto alle indagini sull’accaduto effettuate a livello interno, esse sono state, ad avviso della Corte, tempestive e puntuali.
La Corte non riscontra, pertanto, alcuna violazione dell’art. 3 Cedu, né sotto il profilo sostanziale né sotto il profilo procedurale.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 21 ottobre 2010,  n. 14475/03, Bilyy c. Ucraina (importance level 3)
Il ricorrente (un ex ufficiale di polizia, condannato per furto di armi da fuoco) lamenta, tra le altre cose, di essere stato vittima di maltrattamenti in carcere perché sospettato di aver ucciso un altro ufficiale. Si duole, altresì, dell’ineffettività dell’inchiesta interna.
La Corte riconosce la violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 Cedu (oltre che degli artt. 5 § 1 e 4 e 6 § 1 Cedu, quest’ultimo in relazione alla durata del procedimento penale instaurato nei suoi confronti).
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 21 ottobre 2010,  n. 43374/02, Petukhov c. Ucraina (importance level 2)
Il ricorrente (malato di tubercolosi e con una frattura multipla alla coscia, dovuta a un colpo di arma da fuoco) lamenta la violazione dell’art. 3 Cedu in ragione dell’inadeguatezza delle cure ricevute in carcere.
La Corte riconosce, tra l’altro, la violazione degli artt. 3 e 13 Cedu (quest’ultimo in riferimento alla mancanza di un rimedio effettivo attraverso il quale ottenere un miglioramento dell’assistenza medica in carcere).
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 21 ottobre 2010,  n. 25404/09, Gaforov c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente, sospettato di essere membro di un’organizzazione islamica messa al bando in numerosi Stati, lamenta la violazione potenziale dell’art. 3 Cedu per il caso in cui fosse estradato dalla Russia in Tagikistan, suo Paese d’origine.
La Corte, anche sulla base dei reports di organizzazioni internazionali impegnate per la tutela dei diritti umani, ritiene che il rischio che il ricorrente sia sottoposto a tortura una volta estradato in Tagikistan sia reale ed effettivo, nonostante le assicurazioni diplomatiche fornite dalle autorità tagike: riscontra, pertanto, la violazione potenziale di detta norma. Conseguentemente, essa ritiene che la sua detenzione ai fini dell’estradizione si ponga in contrasto con l’art. 5 § 1 Cedu.
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 28 ottobre 2010,  n. 23284/04, Boris Popov c. Russia (importance level 2)
Il ricorrente lamenta di essere stato ingiustamente detenuto dal 6 all’8 novembre 2001 perché sospettato di aver commesso un furto per il quale non era stato in seguito intentato alcun procedimento penale. Lamenta, altresì, di essere rimasto ammanettato per 28 ore, in violazione dell’art. 3 Cedu.
La Corte non riconosce alcuna violazione dell’art. 3 Cedu, mentre riscontra la violazione degli artt. 5 § 1 e 4 e 8 Cedu (quest’ultimo in relazione alla censura della corrispondenza del ricorrente effettuata dalle autorità carcerarie).
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 28 ottobre 2010,  n. 43239/04, Rudakov c. Russia (importance level 3)
Il ricorrente, detenuto, si duole dei maltrattamenti subiti in carcere ad opera della polizia penitenziaria e dell’ineffettività dell’inchiesta condotta sul punto a livello interno.
La Corte riconosce la violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 Cedu.
 
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4. Articolo 5 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 14 ottobre 2010,  n. 38717/04,  Khayredinov v. Ucraina (importance level  2)
Il ricorrente è un cittadino ucraino condannato a tre anni e due mesi di reclusione per teppismo, che lamenta l’inadeguatezza e la sproporzione della sua pena posto che, al momento dei fatti, aveva solo 20 anni e non aveva precedenti . Egli invoca l'articolo 5 § 1 e 3 (diritto alla libertà e sicurezza).
La Corte riconosce tale violazione.
 
C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 21 ottobre 2010,  n. 24478/03, Grosskopf c. Germania (importance level 2)
Il ricorrente, plurirecidivo, veniva condannato per furto alla pena di 7 anni di reclusione e alla custodia di sicurezza (Sicherungsverwahrung), in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Una volta scontata la pena detentiva, egli veniva effettivamente sottoposto alla custodia di sicurezza, perché le autorità giurisdizionali non ritenevano che vi fossero elementi per ritenere che non fosse più pericoloso.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 § 1 lett. a  e 4 Cedu in relazione all’applicazione della custodia di sicurezza.
La Corte richiama la sentenza M. c. Germania (17.12.2009), proprio in tema di Sicherungsverwahrung. Non ritiene, tuttavia, che vi sia stata nel caso di specie alcuna violazione dell’art. 5 Cedu, perché la privazione della libertà personale del ricorrente è conseguenza di una sentenza di condanna legittima; perché il giudizio di pericolosità effettuato dalle autorità giurisdizionali competenti non era privo di ragionevolezza e, infine, perché non era stato superato il temine massimo di dieci anni previsto dalla legge in vigore all'epoca della condanna (diversamente da quanto era accaduto, appunto, nel caso M. c. Germania in cui il ricorrente era stato mantenuto in custodia oltre il termine suddetto, conseguentemente all'abolizione, con effetto retroattivo, del limite massimo di durata della misura). 
   
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5. Articolo 8 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 5 ottobre 2010, n. 38968/04, Jovancic c. Serbia (importance level 3)
Il caso riguarda l'apertura della corrispondenza del ricorrente, da parte delle autorità carcerarie, durante la sua permanenza in prigione al fine di scontare una condanna per falso.
La Corte ha riconosciuto una violazione dell’art. 8 Cedu .
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 5 ottobre 2010,  n. 34907/05, Hinczewski c. Polonia (importance level  3) 
Il caso riguarda la violazione della corrispondenza inviata dal ricorrente al Tribunale, ed al ricorrente dal proprio difensore civico. Risultavano visibili sulle buste, infatti, segni di apertura e di richiusura.
La Corte dichiara che vi è stata violazione dell’art. 8 Cedu.
In termini anche C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 19 ottobre 2010,  n. 42332/06, Bereza c. Polonia n. 2 (importance level 3)
 
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 14 ottobre 2010,  n. 55164/08, A. v. Croazia (importance level 1)
La ricorrente è una cittadina croata, la quale lamenta che le autorità non la abbiano protetta contro le violenze subite dal suo ex marito, mentalmente disturbato (con tendenza alla violenza e ridotta capacità di controllare gli impulsi), nonostante le abbia ripetutamente informate delle aggressioni verbali, fisiche e delle minacce di morte ricevute.
Il ricorso si fonda sugli artt. 2, 3 e 8. La ricorrente sostiene inoltre la discriminatorietà delle leggi croate sulla violenza domestica, che non assicurerebbero sufficiente tutela alla donna e si porrebbero pertanto in contrasto con l’art. 14 Cedu.
Posta l’insufficienza di prove a sostegno di quest’ultima censura, e onde evitare di affrontare il profilo degli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, nonché le questioni attinenti alla soglia minima di gravità per l’applicazione dell'articolo 3, la Corte – pur rilevando che il caso in esame potrebbe in effetti essere esaminato sotto l’angolo visuale di tutte e tre le norme – sceglie di  analizzare le circostanze del caso di specie dal punto di vista dell'articolo 8 della Convenzione.
A parere della Corte, anche dall'articolo 8 discendono non solo obblighi di astensione, ma anche obblighi positivi che possono comportare l'adozione di misure nell’ambito di relazioni private e familiari.
Nel caso di specie, questi obblighi non sono stati soddisfatti per due ordini di ragioni: in primo luogo perché la situazione non è stata fronteggiata nel suo insieme dalle autorità croate; in secondo luogo, perché, a dispetto del fatto che molte misure di protezione nei confronti della ricorrente fossero state disposte in sede giurisdizionale, molte di esse non erano state di fatto applicate (in particolare, non era certo se l’ex marito della ricorrente si fosse effettivamente sottoposto a trattamento psichiatrico, nonostante le prescrizioni in tal senso)
Sulla base di tali elementi, la Corte rileva, pertanto, una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
 
 
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6. Articolo 10 Cedu
 
C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 5 ottobre 2010,  nn. 2318/09, 12616/09, 23563/09, 26801/09, 26837/09, 26846/09, 26851/09 e 26859/09, Ölmez e Turgay c. Turchia (importance level 3)
Il caso riguarda le denunce dei ricorrenti circa la sospensione della pubblicazione e della diffusione, in Turchia, dei loro cinque giornali settimanali, poiché considerati mera propaganda a favore di una organizzazione terroristica (PKK/KONGRA-GEL).
La Corte rileva che la “censura” effettuata dallo Stato Turco è andata al di là di ogni opzione "necessaria" in una società democratica e conclude che vi è stata, pertanto, una violazione dell'articolo 10.
 
C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 12 ottobre 2010, n. 184/06, Saaristo e altri c. Finlandia (importance level 2)
I ricorrenti, un giornalista ed un editore, lamentano la violazione dell’art. 10 Cedu conseguente alla  condanna (alla reclusione e al pagamento di una pena detentiva) a causa della pubblicazione di un articolo contenente informazioni sulla vita privata di un responsabile delle comunicazioni di Esko Aho, un candidato alle elezioni presidenziali del 2000.
La Corte ha riconosciuto che vi è stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione.
Essa sostiene, anzitutto, che i limiti di critica ammissibili sono più ampi per quanto riguarda un politico che per quanto riguarda un privato. E ritiene che, in caso di assunzione del compito di responsabile per la comunicazione di uno dei due candidati alla presidenza, il soggetto dovrà essere consapevole di attrarre l'interesse pubblico, e che di conseguenza l’ambito della sua ‘vita privata’, protetto dall’art. 8 Cedu, sarà più limitato.
La libertà di espressione deve essere indubbiamente bilanciata con la tutela della vita privata garantita dall'articolo 8 Cedu, ma nel caso di specie i fatti sono stati presentati in modo obiettivo e non ci sono prove di qualsivoglia travisamento dei fatti, di malafede, o di acquisizione di informazioni mediante sotterfugi o altri mezzi illeciti da parte dei ricorrenti. Inoltre, le sanzioni irrogate risultano, comunque, sproporzionate.