ISSN 2039-1676


16 novembre 2012

Un nuovo intervento demolitorio della Consulta sugli "automatismi" sanzionatori nella disciplina della recidiva

Corte cost., 15 novembre 2012, n. 251, Pres. Quaranta, Rel. Lattanzi (è illegittimo l'art. 69 c.p. nella parte in cui vieta, per il recidivo reiterato, la prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti)

Nell'attesa di pubblicare un più articolato commento sull'importante decisione della Consulta, riteniamo utile informare immediatamente i lettori che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005 (cd. ex Cirielli), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - cioè della norma concernente i fatti di lieve entità in materia di produzione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti - sull'aggravante della recidiva reiterata (quarto comma dell'art. 99 c.p.).

In sostanza, l'intervento della Corte evita che il giudice sia costretto ad infliggere la pena minima di sei anni (art. 73, comma 1, del Testo unico), per fatti di entità anche ridottissima, in tutti i casi nei quali l'agente sia stato già condannato per un qualunque delitto non colposo: la ripristinata possibilità di prevalenza dell'attenuante consentirà, quando la fattispecie concreta lo renda opportuno, di quantificare la sanzione tra il valore minimo di un anno e quello massimo di sei.