ISSN 2039-1676


08 gennaio 2013

La dichiarazione di abitualità  nel delitto non può intervenire nel caso dell'espiazione di una pena detentiva di ancora lunga durata

Mag. sorv. Vercelli, 28 novembre 2012, Est. Fiorentin

PENE ED ESECUZIONE PENALE - Abitualità nel reato  - Misure di sicurezza - Dichiarazione di abitualità nel reato disgiunta dalla concreta applicazione della conseguente misura di sicurezza - Condannato in espiazione di pena detentiva di lunga durata - Possibilità - Esclusione.

La declaratoria di abitualità nel reato ai sensi dell'art. 103 c.p., che può essere richiesta al magistrato di sorveglianza qualora non effettuata dal giudice del merito, è tuttavia inibita quando l'interessato debba ancora scontare una pena detentiva di lunga durata, e quando, dunque,  un rilevante periodo di tempo dovrebbe intercorrere tra l'applicazione di una misura di sicurezza e l'effettiva sua esecuzione. La soluzione contraria, pure avallata dalla recente giurisprudenza di legittimità, implica per un verso l'inutilità del provvedimento dichiarativo, posto che la pericolosità dell'interessato dovrebbe comunque essere rivalutata, in fase di prossima esecuzione della misura, alla luce del tempo trascorso e degli esiti del trattamento carcerario medio tempore intervenuto. Per altro verso, la dichiarazione di abitualità, pur del tutto irrilevante in chiave di contenimento della pericolosità del condannato, varrebbe a produrre effetti immediati di preclusione nell'accesso ad istituti e benefici penitenziari, così ostacolando il percorso rieducativo del reo.

 

Riferimenti normativi: artt. 103, 133 cod. pen