ISSN 2039-1676


21 febbraio 2013 |

I requisiti oggettivi della condotta terroristica ai sensi dell'art. 270 sexies c.p. (prendendo spunto da un'azione dimostrativa dell'Animal Liberation Front)

Nota a Tribunale di Firenze (Uff. GIP), ord. 9 gennaio 2013, Giud. Pezzuti

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SOMMARIO: 1. La definizione di terrorismo individuata dalla prassi giurisprudenziale. - 2. L'intervento del legislatore italiano: la definizione di "condotte con finalità di terrorismo" ex art. 270 sexies c.p. - 3. Il deficit di precisione della definizione codicistica: ricadute sul caso di specie affrontato dal GIP di Firenze. - 4. I caratteri 'oggettivi' delle condotte terroristiche per il diritto internazionale e dell'UE. - 5. Il pericolo di disallineamento dell'ordinamento italiano rispetto alle fonti sovranazionali. - 6. Il recupero della precisione della definizione codicistica per mezzo dell'interpretazione conforme al diritto dell'UE e al diritto internazionale.

 

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REATO DI INCENDIO AGGRAVATO DAL FINE TERRORISTICO - nozione di terrorismo al fine dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 1 d.l. 15/12/1979 n. 625 (conv. in l. 6/2/1980 n. 15) - accertamento del requisito dell'idoneità della condotta ad arrecare un "grave danno" al Paese e del dolo specifico ex art. 270 sexies c.p. - sussistenza

 

Ricorrono i presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante a effetto speciale della finalità di terrorismo (art. 1 d.l. 625/79, conv. in l. 15/80), ai fini dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, nel caso di un incendio doloso (art. 423 c.p.) di otto furgoni di un caseificio, poi propagatosi al limitrofo capannone industriale di altro opificio, commesso, la notte di capodanno, da attivisti dell'Animal Liberation Front, in quanto, da un lato, i danni materiali provocati dall'azione e il significato intimidatorio della stessa per gli operatori del settore e per gli utenti, amplificato dal richiamo a un'associazione ritenuta a livello mondiale come terroristica e dalla diffusione delle immagini su internet, con conseguente elevato rischio di aggregazione dei consensi, dimostrano l'idoneità della condotta ad "arrecare grave danno ad un Paese" (ai sensi dell'art. 270 sexies c.p.); dall'altro lato, l'esplicito richiamo dell'indagato (e dei suoi complici), subito dopo l'azione, mediante scritte sui muri e messaggi 'on line', agli obiettivi perseguiti dall'Animal Liberation Front (infliggere danni economici a chi sfrutta gli animali; liberare gli animali; svelare l'orrore e le atrocità commesse contro gli animali), anche in assenza di una formale adesione all'organizzazione stessa, integra la finalità di "destabilizzare o distruggere le strutture [...] economiche e sociali di un Paese" (sempre ai sensi dell'art. 270 sexies c.p.) (Massima a cura di Alfio Valsecchi).

 

Riferimenti normativi:

c.p. artt. 423 e 270 sexies

 

d.l. 625/79, conv. in l. 15/80, art. 1

 

decisione quadro 2002/475/GAI, art. 1