ISSN 2039-1676


15 settembre 2013 |

La privazione del diritto di elettorato attivo a seguito di condanna penale, sullo sfondo dei rapporti tra Convenzione edu e Costituzioni degli Stati contraenti: crisi del modello della "norma interposta"?

C. eur. dir. uomo, Sez. I, sent. 4 luglio 2013, Anchugov e Gladkov c. Russia, ric. n. 11157/04 e 15162/2005

 

Segnaliamo ai nostri lettori una pronuncia della Corte di Strasburgo che ci pare particolarmente significativa sotto due distinti profili: a) anzitutto perché ritorna sul tema della compatibilità tra il diritto a libere elezioni (cristallizzato nell'art. 3 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione) e la previsione di limiti al diritto di elettorato attivo per coloro che hanno riportato una condanna penale; b) in secondo luogo, perché conferma - benché con le precisazioni che verranno segnalate infra - che il sindacato della Corte di Strasburgo può estendersi anche alle norme di rango costituzionale.

Si tratta, all'evidenza, di principi che hanno una portata autonoma, e che sono dunque suscettibili di venire in rilievo l'uno indipendentemente dall'altro. Nella due vicende concrete dalle quali è scaturita la sentenza in esame, tuttavia, essi risultano intimamente connessi: nel mirino della Corte, infatti, finisce una disposizione della Costituzione russa (art. 32) che priva i soggetti detenuti in esecuzione di una condanna penale del diritto di elettorato attivo e passivo.

I ricorrenti sono due cittadini russi ai quali, in applicazione della citata norma costituzionale, viene a più riprese negato il diritto di voto alle elezioni durante il periodo di esecuzione della pena detentiva. Esaurite le vie di ricorso interne, essi si rivolgono alla Corte edu lamentando la violazione dell'art. 3 del Primo Protocollo addizionale (diritto a libere elezioni), nonché degli artt. 10 (libertà di espressione) e 14 (divieto di discriminazione) del testo convenzionale.

In via preliminare, la Corte scioglie il nodo segnalato sub lett. b), riaffermando - in linea con la propria giurisprudenza (§ 50) - il proprio potere di pronunciarsi sulle violazioni dei diritti fondamentali anche quando derivanti dall'applicazione di norme costituzionali. Tale profilo viene affrontato dalla sentenza nel capitolo relativo alla ammissibilità dei ricorsi in ragione della applicabilità della Convenzione ratione materiae (§§ 48 - 56). Il collegio, in particolare, ricorda che l'art. 1 Cedu impone agli Stati contraenti di riconoscere i diritti e le libertà convenzionali "ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione", ed evidenzia come - in assenza di diverse indicazioni da parte della Convenzione - il concetto di giurisdizione vada inteso senso onnicomprensivo («as a whole», § 50), in modo cioè da abbracciare ogni modalità attraverso il potere sovrano viene esercitato: ivi compresa, dunque, l'emanazione di norme di rango costituzionale. Tanto chiarito, il collegio immediatamente precisa che lo scrutinio di legittimità della Corte non ha per oggetto le norme costituzionali in astratto, bensì gli effetti da esse prodotte nel caso concreto riguardante il ricorso (§ 52).

Nel merito, e passando dunque alla questione segnalata sub lett. a), la Corte riconosce all'unanimità la violazione dell'art. 3 del Primo Protocollo addizionale denunciata dai ricorrenti. Il passaggio chiave della pronuncia risulta quello in cui la Corte afferma che le limitazioni al diritto di elettorato attivo e passivo imposte dagli Stati contraenti devono rispettare - tra l'altro - il principio di proporzionalità tra la sanzione e lo scopo con essa perseguito: ciò significa, in particolare, che deve sussistere un sufficiente collegamento sufficient link», § 97) tra la privazione del diritto di elettorato e l'illecito penale. Un collegamento - ad avviso della Corte - che è invece del tutto assente nella formulazione testuale dell'art. 32 della Costituzione russa, il quale priva del diritto di elettorato chiunque stia scontando una pena detentiva, indipendentemente dalla durata della condanna, dalla natura o gravità del reato, nonché dalle circostanze relative alla persona del reo (§ 101). In questo modo, osserva la Corte, la norma in esame finisce con oltrepassare il confine del - pur molto ampio, ma non onnicomprensivo («wide...[but] not all-embracing» § 103 ) - margine di apprezzamento concesso agli Stati contraenti nella materia de qua.

Come la stessa sentenza ricorda (§ 99, 100), si tratta dello stesso iter argomentativo che la Corte aveva già seguito nei precedenti casi Hirst c. Regno Unito (n. 2) del 2005 e Scoppola c. Italia (n. 3) del 2012, anch'essi aventi ad oggetto la privazione dei diritti civili di elettorato in caso di condanna penale (cfr., in questa Rivista, Colella A., La Grande Camera della Corte EDU nel caso Scoppola (n. 3): la disciplina italiana della decadenza dal diritto di voto dei detenuti non contrasta con l'art. 3 Prot. 1). All'esito di quei giudizi la Corte aveva riconosciuto la violazione dell'art. 3 Prot. 1 da parte della normativa inglese (il cui dettato risultava infatti sovrapponibile, nella sostanza, a quello della disciplina russa); mentre aveva reputato legittima, al metro della stessa norma convenzionale, la previsione italiana di cui all'art. 28 co. 1 n. 1 c.p., in quanto applicabile soltanto a tipologie di reati espressamente elencate (art. 31 c.p.) oppure a reati punibili con la reclusione non inferiore ai tre anni (art. 29 c.p.)

Tornando al caso in esame, la Corte ritiene che il riconoscimento della violazione dell'art. 3 Prot. 1 costituisca di per sé un adeguato ristoro del danno non patrimoniale lamentato dai ricorrenti. Quanto alle misure generali adottabili dalla Russia per non incorrere nuovamente nella violazione, pur non rinvenendosi indicazioni nel dispositivo della sentenza si segnala il passaggio della motivazione in cui la Corte suggerisce una duplice via d'uscita: o il procedimento legislativo di revisione costituzionale, oppure l'interpretazione della norma costituzionale in maniera conforme alla Convenzione (§ 111).

 

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I profili di interesse della sentenza segnalati sub b) stimolano alcune riflessioni che di seguito si cercherà di esporre sinteticamente, pur nella consapevolezza che si tratta di questioni senz'altro meritevoli di più attenta ed approfondita disamina.

Si è visto che la Corte si preoccupa di arginare l'area del suo scrutinio specificando che esso non ha per oggetto le norme costituzionali, bensì i loro effetti nei casi concreti portati alla sua attenzione dai singoli ricorrenti. Ora, sebbene tale distinzione tra la norma ed i suoi effetti sia in astratto chiara e plausibile, pare a chi scrive che essa sfumi nel momento in cui la Corte viene chiamata a valutare - così come accaduto nel caso deciso dalla sentenza in esame - la compatibilità tra la Convenzione e i suoi Protocolli addizionali, da un lato, ed una situazione giuridica direttamente discendente dall'applicazione di una disposizione della legge interna, dall'altro lato. È evidente, infatti, come in queste situazioni l'eventuale riscontrata violazione di un diritto fondamentale facente capo al ricorrente altro non sia che il riflesso dell'incompatibilità tra la Convenzione e la norma generale ed astratta che ha disciplinato il caso concreto; ed è altrettanto evidente come la condanna dello Stato contraente per la violazione perpetrata nel caso concreto presupponga logicamente uno scrutinio tutto normativo nel quale la legge statale - eventualmente di rango costituzionale - viene testata al metro della Convenzione. Del resto la stessa Corte pare confermare questa lettura laddove, come visto, suggerisce alla Russia di procedere alla revisione costituzionale del divieto di elettorato per i condannati o di adottarne un'interpretazione che risulti conforme al diritto di Strasburgo. Ma, se così è, allora ben presto occorrerà interrogarsi sull'attuale portata del principio - consolidato nella giurisprudenza nostrana sin dalle sentenze gemelle del 2007 - che assegna alle disposizioni convenzionali il rango di norma interposta ai sensi dell'art. 117 Cost.: principio dal quale deriva che la Convenzione ha rango superiore alla legge primaria ed al contempo inferiore all'intera Costituzione italiana; e che così declinato sembrerebbe - in contrasto con quanto affermato nella sentenza Anchugov e Gladkov c. Russia - precludere al giudice di Strasburgo qualsivoglia sindacato avente per oggetto le norme della stessa Costituzione italiana (rectius, i loro effetti nei casi concreti).