ISSN 2039-1676


20 gennaio 2014

Udienze camerali a presenza facoltativa del difensore: vanno rinviate in caso di adesione del professionista a manifestazioni collettive di categoria

Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2013 (dep. 17 gennaio 2014), n. 1826, Pres. Lanza, rel. Fidelbo, ric. S.

Diamo immediata notizia di una decisione che presenta rilevante importanza pratica, e che segna una novità nel quadro della giurisprudenza sulle manifestazioni di categoria degli avvocati, quando si sostanziano in una astensione dalla partecipazione alle udienze.

Come si rileva nel provvedimento, si era fino ad oggi ritenuto che la decisione del difensore di partecipare alla manifestazione, per quanto tempestivamente comunicata al giudice, fosse irrilevante nei casi di procedimenti camerali a partecipazione facoltativa. Il caso di gran lunga più importante era ed è quello del giudizio abbreviato in grado di appello.

Il principio veniva giustificato, in sostanza, in base ad un doppio assunto: l'adesione del difensore ad una manifestazione di categoria, quando corrisponde a determinate caratteristiche, costituirebbe un legittimo impedimento alla comparizione in udienza; il legittimo impedimento, d'altra parte, non sarebbe causa di rinvio dell'udienza nei casi di procedimento camerale a norma dell'art. 127 (e dell'art. 599) cod. proc. pen., ove il difensore è sentito solo se compare.

Secondo la sentenza qui pubblicata, l'adesione del difensore alla manifestazione di categoria, alla luce della cospicua giurisprudenza costituzionale ed ordinaria che la riguarda, non rileva in quanto legittimo impedimento, ma quale estrinsecazione di un diritto di libertà, che non può essere conculcato attraverso la compressione del ruolo professionale dell'interessato nel singolo procedimento. Questa essendo la ratio del diritto al rinvio (sanzionato da nullità) nel caso di procedimenti a partecipazione necessaria, non si vedrebbe la ragione di distinguere quanto ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, ove ugualmente il professionista, in mancanza di diritto al rinvio, si troverebbe «costretto» tra l'interesse a svolgere il compito professionale demandatogli e l'esercizio in concreto del diritto di associazione e di manifestazione a tutela degli interessi «di categoria».

In forza del principio affermato, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di rito abbreviato deliberata nonostante la richiesta di differimento ad altra data che un avvocato aveva formulato esprimendo, nei tempi e nei modi prescritti dal Codice di autoregolamentazione della categoria, la propria adesione ad una manifestazione indetta dall'Unione delle camere penali italiane.