ISSN 2039-1676


23 gennaio 2014 |

Adescamento di minorenni tramite Facebook: tra tentativo di violenza sessuale mediante induzione con inganno e nuovo art. 609-undecies c.p.

Nota a Trib. di Bassano del Grappa, Ufficio G.i.p., sent. 20 dicembre 2012, Giudice Brunello e a C. App.di Venezia, Sezione Terza Penale, 20 giugno 2013, Giudici Sandrini, Bianchi e Majolino

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Abstract. È configurabile una violenza sessuale quando il soggetto passivo venga indotto all'atto sessuale mediante una condotta ingannatoria? Le sentenze di merito qui commentate forniscono lo spunto per una ricostruzione del complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull'art. 609-bis co. 2 c.p., sullo sfondo di una ricca casistica che comprende ipotesi boccaccesche, come quelle di finti ginecologi e odontoiatri (!) che inducono le rispettive pazienti a compiere atti sessuali a fini asseritamente terapeutici, o quelle di "maghi" che convincono le clienti a rapporti sessuali con lo scopo di vincere il malocchio.  Le peculiarità del caso di specie (nel quale l'imputato - attribuendosi falsamente la qualifica di responsabile di un'agenzia di moda - aveva proposto ad una ragazza quindicenne, mediante messaggi su Facebook, rapporti sessuali in cambio di un futuro da modella, senza tuttavia riuscire nel proprio intento) costituiscono altresì lo spunto per interrogarsi sulla questione, altrettanto delicata, della soglia cronologica a partire dalla quale può essere ravvisata una violenza sessuale tentata, anche alla luce del nuovo dato normativo rappresentato dal delitto di adescamento di minorenne, di cui all'art. 609-undecies c.p.  

 

SOMMARIO: 1. Il fatto. - 2. La qualificazione giuridica del fatto nelle sentenze di primo e secondo grado. - 2.1. La sentenza di primo grado. - 2.2. La sentenza di secondo grado. - 3. Rilievi critici. - 3.1. La questione della soglia del tentativo punibile nella violenza sessuale. - 3.2. Induzione a compiere e subire atti sessuali. - 3.3. Il significato dell'inciso "per essersi il colpevole sostituito ad altra persona". - 3.4. Una possibile qualificazione alternativa ai sensi dell'609-bis co. 2 n. 1) c.p. (abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima)?. - 4. Sull'adescamento di minorenni ex art 609-undecies c.p. - 5. Conclusioni.