ISSN 2039-1676


27 gennaio 2014 |

Le Sezioni unite sulla questione della competenza all'emissione del mandato di arresto europeo

Cass., Sez. un. pen., 28.11.2013 (dep. 21.1.2014), n. 2850, Pres. Santacroce, Rel. Cortese, ric. Pizzata

La competenza funzionale ad emettere il mandato di arresto europeo per l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, anche per il conseguimento dell'assenso alla consegna suppletiva, spetta al giudice competente in ordine alla gestione della misura e non al giudice che l'abbia disposta.

 

1. Ius est factum: finalmente le Sezioni unite hanno posto fine, e in termini coerenti, a una querelle nata da un difetto di coordinamento legislativo, optando, tra due soluzioni interpretative affermatesi nella giurisprudenza di legittimità (l'una di tipo meramente letterale, l'altra di carattere logico-sistematico), per la seconda.

Come ricorderà chi ha avuto modo di seguire il tema della competenza all'emissione del mandato di arresto europeo sulle colonne di questa Rivista, la questione controversa sulla quale si era determinato contrasto giurisprudenziale riguardava l'interpretazione dell'art. 28, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005 n. 69, secondo il quale "il mandato d'arresto europeo è emesso dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari": testo che, almeno all'apparenza, sembra di lineare e univoca interpretazione.

Sennonché molteplici argomenti, di ordine logico - per i quali si fa rinvio alle nostre note di presentazione delle due ordinanze di rimessione alle Sezioni unite della questione (in questa Rivista, 22 luglio 2013 e, sempre in questa Rivista, 12 aprile 2012) - militavano a favore di una soluzione che, nei congrui casi, tenesse conto, della dinamica processuale della misura, suscettibile, nel corso del tempo, di valutazioni diverse, facenti capo a giudici diversi da quello che l'aveva disposta. Con la conseguenza che appariva del tutto fuori luogo questa sorta di perpetuatio iurisdictionis in capo al giudice che aveva originariamente disposto la misura, anche quando lo stadio della procedura fosse notevolmente "distante" cronologicamente dal momento della sua applicazione. Sicché, in sostanza, la questione all'attenzione del Supremo Collegio consisteva nello stabilire se giudice competente ad emettere il mandato di arresto europeo per l'esecuzione di una misura cautelare custodiale fosse quello che aveva applicato la misura, anche quando il procedimento pendesse dinanzi a un giudice diverso, o il giudice che procede.

Sul panorama giurisprudenziale formatosi sul tema e sulle ragioni poste a sostegno dell'uno e dell'altro orientamento ci riteniamo esonerati dall'indugiare per esservici già soffermati nelle precedenti circostanze sopra evocate (cui adde nota a commento della precedente sentenza delle Sezioni unite 21 giugno 2012 n. 30679, in questa Rivista, 4 settembre 2012) e, soprattutto, perché la sentenza in rassegna si diffonde sul tema ampiamente e in modo davvero esauriente.

Del pari, si fa rinvio, quanto alla quaestio facti esaminata dalle Sezioni unite, all'esposizione già rassegnata nell'ultimo scritto sull'argomento.

 

2. Dunque, come correttamente pone in evidenza la pronuncia, la legge minus dixit quam voluit e poco importa che ciò sia dovuto a un mancato coordinamento dell'art. 28 della legge n. 69 del 2005 con la regola di sistema enunciata nell'art. 279 c.p.p., dipeso dalla circostanza che il diverso testo proposto nel corso dei lavori parlamentari (secondo il quale la competenza all'emissione del mandato era affidata al Procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto in cui si procede) fu poi sostituito dall'attuale senza l'opera di ineludibile coordinamento con le disposizioni del codice di rito.

Non ci sarebbe altro da aggiungere, se non che, significativamente, da ultimo la sentenza pone in luce un ulteriore argomento a sostegno dell'interpretazione privilegiata, che nasce proprio dal caso ricorrente nella specie: e cioè quello di mandato di arresto non emesso in via principale e originaria per l'arresto e la consegna del ricercato da parte dell'autorità del Paese in cui si suppone si trovi, ma di richiesta di assenso - necessaria in costanza del principio di specialità - all'estensione della consegna per la sottoposizione del soggetto, già in vinculis nel Paese richiedente in forza di consegna avvenuta in esecuzione di precedente MAE, a un provvedimento restrittivo relativo a fatto anteriore alla consegna stessa e diverso da quello al quale quest'ultima si riferiva.

In questa ipotesi, infatti, nella quale per definizione l'interessato è assente dallo Stato richiesto, mancando nella legislazione interna qualsiasi disposizione che disciplini la competenza all'emissione del MAE, la lacuna non potrebbe essere altrimenti colmata che facendo ricorso all'indicazione contenuta nell'art. 39, comma 1, della legge n. 69 del 2005 ("Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili"), che condurrebbe a individuare la competenza sulla base della regola contenuta nell'art. 279 c.p.p.

Ma se così fosse, si determinerebbe una poco comprensibile dissimmetria nella ricostruzione del sistema, ove si privilegiasse un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 28 della legge 69: quella di applicare regole di competenza diverse all'ipotesi del MAE attivo ordinario e al caso del MAE emesso per la richiesta di assenso alla consegna suppletiva (per la verità non imposto stricto iure in quest'ultimo caso, ma reso naturale dalla logica del sistema, nel quale la richiesta di assenso per la sottoposizione del soggetto, già in custodia ad altro titolo, a un diverso provvedimento restrittivo interno, sembra non poter trovare altro sbocco che nell'emissione di un ulteriore mandato).