ISSN 2039-1676


26 giugno 2014 |

Di nuovo alle Sezioni Unite la questione del momento consumativo del furto in supermercato (e dei possibili riflessi sul fatto che degeneri in rapina impropria)

Nota a Cass. pen., Sez. II, 9 maggio 2014 (dep. 29 maggio 2014), ord. n. 22175, Ruggiero

 

1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato la seconda Sezione della Corte di Cassazione ha nuovamente rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: "quali siano i requisiti che consentono di ritenere reato consumato la sottrazione di merce avvenuta all'interno di un supermercato sotto la sorveglianza del personale addetto". La quinta Sezione - come da noi segnalato sulle pagine di questa Rivista - aveva di recente già sottoposto analogo quesito al vaglio del Supremo Collegio, il quale tuttavia - come altresì abbiamo segnalato - non si è pronunciato per difetto di rilevanza della questione nel caso concreto[1]. L'udienza in cui le Sezioni Unite decideranno sulla questione è calendarizzata per il prossimo 17 luglio.

 

2. Va subito segnalato che il caso dal quale origina la nuova rimessione alle Sezioni Unite è parzialmente diverso da quello classico di chi sottrae alcuni beni dai banchi del supermercato e viene quindi fermato dopo il superamento della barriera delle casse. Nel caso di specie, infatti, l'imputato è stato tratto in giudizio per rispondere non già di furto bensì di rapina impropria. In particolare - secondo l'accusa - l'imputato dopo aver sottratto un paio di scarpe e un paio di pantaloni esposti sugli scaffali di un supermercato e, dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio dalla confezione dei prodotti ed essere stato sorpreso da una dipendente del negozio, è uscito dallo stesso e - inseguito dai dipendenti dell'esercizio commerciale - si è dato alla fuga, fino a che, raggiunto, ha minacciato i suddetti dipendenti con un coltello al fine di procurarsi l'impunità. Nel giudizio di primo grado, il G.I.P. del Tribunale di Bari ha assolto l'imputato dal contestato delitto di rapina impropria, ritenendo il fatto non sussistente. La Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha invece ritenuto l'imputato colpevole del delitto stesso. L'imputato ha dunque presentato ricorso per cassazione, deducendo tra l'altro e in particolare l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 56 e 628 c.p., per aver la Corte d'Appello erroneamente qualificato il fatto come rapina consumata anziché come rapina tentata.

 

3. Secondo i giudici della seconda Sezione non sussistono dubbi circa la sussunzione del fatto nella fattispecie criminosa della rapina impropria prevista dall'art. 628, comma 2 c.p. Le Sezioni Unite della Cassazione - con la sentenza Reina del 2012[2] - hanno infatti affermato che "è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione[3] della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità". Secondo quanto si legge nell'ordinanza di rimessione, la questione rimessa alle SU ruota dunque attorno alle "condizioni necessarie per potersi ritenere consumata la sottrazione di merce all'interno di un grande magazzino, quando la condotta dell'agente si svolga sotto la sorveglianza del personale addetto; ciò perché, proprio dalla possibilità di qualificare consumata o tentata la sottrazione della merce dipende la qualificazione del fatto sottoposto al giudizio di questa Corte come rapina impropria consumata ovvero tentata".

 

4. A questo scopo, l'ordinanza di rimessione richiama i diversi orientamenti presenti in giurisprudenza sul punto, con riferimento pressoché esclusivo al delitto di furto.

Secondo un primo orientamento, "la condotta di sottrazione si attua nel momento in cui l'agente supera la barriera delle casse senza mostrare la merce ai fini del pagamento del prezzo, non rilevando la circostanza che il fatto avvenga sotto il costante controllo del personale addetto all'esercizio commerciale"[4].

Secondo un secondo orientamento,"la condotta di sottrazione può attuarsi anche prima del superamento della barriera delle casse, ove l'agente, dopo aver prelevato la merce dagli scaffali nel luogo in cui è esposta (c.d. amotio), abbia poi predisposto le condizioni per superare le casse senza pagare"[5].

Infine, un terzo orientamento afferma che "quando l'avente diritto o la persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche se l'agente abbia occultato la cosa sulla sua persona e neanche se abbia superato la linea delle casse, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso"[6].

Costatando il contrasto giurisprudenziale presente in seno alle Sezioni semplici, l'ordinanza della quinta Sezione rimette dunque la questione alle Sezioni Unite.

 

5. Va peraltro segnalato come nelle pronunce qui menzionate in tema di furto - a dispetto di quanto afferma l'ordinanza di rimessione annotata - la Cassazione si interroga non già sul momento in cui deve considerarsi avvenuta la sottrazione, bensì sul momento in cui può ritenersi integrato l'elemento costitutivo - logicamente distinto e successivo - dell'impossessamento, condizione necessaria perché il delitto di furto si dica consumato; impossessamento che, invece, non è elemento costitutivo della rapina impropria.

A noi pare che, muovendo dall'erroneo presupposto che tanto il furto quanto la rapina impropria vengano ad esistenza nel momento della sottrazione, i giudici di legittimità propongano - questo è il punto - un improprio parallelismo tra furto e rapina in ordine al momento consumativo. Tanto è vero che - interrogandosi su quale sia il confine tra rapina impropria consumata e tentata - le SU fanno riferimento alla giurisprudenza in tema di furto. Senonché questo parallelismo non ci persuade. A noi pare, infatti, che mentre nel caso del furto il discrimine tra la fattispecie tentata e quella consumata è da rintracciarsi nel momento dell'impossessamento - senza il quale la fattispecie non può essere integrata in tutti i suoi elementi costitutivi (l'impossessamento della res è infatti elemento costitutivo del furto) - nel caso della rapina impropria la soglia della consumazione si arresta ad un momento precedente, quello della sottrazione seguita dalla minaccia o dalla violenza. Così depone la lettera dell'art. 628, co. 2 c.p., che nel delineare la figura della rapina impropria (consumata) fa riferimento all'avvenuta sottrazione della res, e non anche all'avvenuto impossessamento: "chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità".

Se quanto diciamo è vero, la rapina impropria può dirsi dunque realizzata in un momento in cui il furto non è ancora consumato.

Il richiamo alla giurisprudenza sul momento consumativo del furto ci sembra dunque frutto di un equivoco: si spiega in ragione della mancata distinzione tra i momenti, logicamente e naturalisticamente diversi, della sottrazione e dell'impossessamento, e mette in ombra il problema centrale ai fini della soluzione della questione - in tema, si ricordi, di rapina impropria - rimessa alle SU, ovverosia qual è il momento in cui può dirsi realizzata la sottrazione della merce esposta sugli scaffali di un supermercato.

 

6. Orbene, a noi pare che per l'individuazione del momento in cui si realizza la sottrazione, non assume rilievo il fatto che il personale addetto al controllo del supermercato abbia sorvegliato le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento. In caso di furto questa circostanza può certamente escludere il realizzarsi dell'impossessamento - inteso quale acquisto di una disponibilità autonoma sulla cosa al di fuori della cerchia di sorveglianza del precedente possessore - ma nulla dice rispetto al momento sottrattivo rilevante per la rapina impropria. A questa stregua e con specifico riguardo alla particolarità del luogo in cui la fattispecie è posta in essere, a noi pare che la sottrazione non possa che dirsi realizzata nel momento in cui si rende manifesta la volontà furtiva del soggetto agente, ovvero quando questi - prelevata la merce dagli scaffali del supermercato - rimuova la placca antitaccheggio o oltrepassi la barriera delle casse senza pagare. In questi casi - nei quali rientra tra l'altro quello oggetto dell'ordinanza qui annotata - se alla sottrazione segue una minaccia o una violenza, potrà parlarsi di rapina impropria consumata (di rapina impropria tentata potrà invece parlarsi, ad esempio, allorché l'agente usi violenza o minaccia, per i fini indicati dall'art. 628, co. 2 c.p., nel momento in cui viene sorpreso con la merce nell'atto si superare la barriera delle casse o di rimuovere la placca antitaccheggio).

 

7. Per quanto si è considerato, ci sembra concreta la prospettiva di una ennesima dichiarazione di irrilevanza della questione da parte delle Sezioni Unite. L'ordinanza annotata, infatti, chiede alle SU di chiarire quale rilievo abbia la sorveglianza del personale addetto rispetto alla sottrazione della merce all'interno di un supermercato; senonché si tratta di circostanza certamente rilevante per stabilire il momento in cui si realizza l'impossessamento della res e, quindi, il momento consumativo del furto, ma irrilevante per individuare il momento in cui si realizza la sottrazione, che è elemento costitutivo della rapina impropria.

 


[1] Per un approfondimento sul punto in attesa del pronunciamento delle Sezione Unite si veda M.C. Ubiali, Brevi note sul momento consumativo del furto in supermercato (aspettando le Sezioni Unite), in questa Rivista, 14 aprile 2014.

[2] Cass. pen., Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34952, Reina, pubblicata in questa Rivista con nota di G.L. Gatta, Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in ipotesi di mancata sottrazione della res, 16 settembre 2012.

[3] Nella citazione testuale della sentenza delle Sezioni Unite, contenuta nell'ordinanza di rimessione, si legge "atti idonei all'impossessamento". Si tratta tuttavia di un errore: il testo della sentenza - come abbiamo riportato nel testo - nell'enunciare il principio di diritto parla di "atti idonei alla sottrazione".

[4] Si veda in questo senso Cass. pen., Sez. V, 7 febbraio 2013, n. 20838, Fornella.

[5] Vengono citate in questo senso Cass. pen., Sez. V, 15 giugno 2012, n. 25555, Magliulo e Cass. pen., Sez. V, 30 marzo 2012, n. 30283, n. Oprea.

[6] Cass. pen., Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 11592, Finizio; Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2010, n. 21937, Lazar. Cass. pen., Sez. IV, 22 settembre 2010, n. 38584; Cass. pen., Sez. V, 20 dicembre 2010, n. 7042, D'Aniello