ISSN 2039-1676


25 novembre 2014

Alle Sezioni Unite la questione della rilevanza penale dei fatti concernenti sostanze stupefacenti inserite nelle tabelle dopo la legge Fini-Giovanardi (e prima del d.l. 36/2014).

Cass. pen., Sez. IV, ord. 12 novembre 2014 (informazione provvisoria).

Diamo comunicazione dell'avvenuta decisione, da parte della quarta sezione della Cassazione, di rimettere alle Sezioni Unite la seguente questione relativa all'art. 73, co. 1 e 1 bis, tu stup.:

se, in conseguenza della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, abbiano rilevanza penale, i fatti concernenti sostanze introdotte per la prima volta nelle tabelle seguite alla legge 21 febbraio 2006 n. 49 e commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. 21 marzo 2014 n. 36, convertito in legge 16 maggio 2014 n. 79 (fattispecie concernente sostanza di tipo nandrolone).

Il problema origina, come si ricorderà, dal fatto che, tra gli effetti causati dalla declaratoria di incostituzionalità degli articoli 4 bis e 4 vicies ter della legge Fini-Giovanardi, vi è stata anche la caducazione degli artt. 13 e 14 t.u. stup. - ossia delle disposizioni relative ai criteri di formazione delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti soggette a controllo ministeriale -, nonché delle tabelle allegate a tali disposizioni e dei successivi decreti ministeriali di aggiornamento delle stesse.

Al fine di colmare il vuoto normativo, il Governo è poi intervenuto con il d.l. 36/2014, conv. in l. 79/2014, che ha ripristinato - con alcune variazioni relative al numero e alla composizione delle tabelle - la situazione esistente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, reintroducendo nelle nuove tabelle le sostanze stupefacenti che vi erano state inserite dal 2006 ad oggi.

Il problema che si è posto in giurisprudenza a seguito di queste vicende è quello, oggetto appunto delle rimessione alle Sezioni Unite, della rilevanza delle condotte concernenti le sostanze stupefacenti che sono state inserite nelle tabelle dopo il 2006 (ossia a partire dall'entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi).

In attesa di conoscere le ragioni poste alla base dell'ordinanza di rimessione, che avremo cura di pubblicare non appena sarà depositata, ricordiamo la soluzione proposta sulle pagine di questa Rivista. Secondo quanto è stato osservato all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. 36/2014 - cfr. sul punto F. Viganò, Droga: il governo corre ai ripari con un d.l. sulle tabelle, ma la frittata è fatta (e nuovi guai si profilano all'orizzonte...) - la reintroduzione nelle tabelle delle sostanze introdotte a seguito della legge Fini-Giovanardi, ad opera di tale decreto legge, ha avuto l'effetto di attribuire rilevanza penale ai fatti di reato concernenti tali sostanze per il futuro, cioè per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, ma non per i fatti commessi prima di questa data: lo impedisce il principio di irretroattività di cui all'art. 25 co. 2 Cost.  Poiché le norme che individuano le sostanze stupefacenti costituiscono norme integratrici dell'art. 73 t.u. stup., deve ritenersi che il venir meno di una sostanza dall'elenco degli stupefacenti di cui alle tabelle abbia determinato un fenomeno di abolitio criminis, con la conseguenza che: per quanto riguarda i processi in corso, il giudice dovrà dichiarare l'assoluzione, perché il fatto non costituisce reato; per quanto riguarda, invece, le condanne già passate in giudicato, dovrà farsi applicazione della revoca ex art. 673 c.p.p.

(Angela Della Bella)