ISSN 2039-1676


29 maggio 2015

Stupefacenti: le Sezioni Unite sul trattamento sanzionatorio del reato continuato per fatti aventi ad oggetto droghe sia pesanti che leggere dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014

Cass., Sez. Un., 26.2.2015 (dep. 28.5.2015), Pres. Santacroce, Est. Fumo, ric. El Mostafa

 

Pubblichiamo immediatamente, in attesa di ospitare analisi e commenti al riguardo, le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite hanno deciso la seguente questione, relativa al trattamento sanzionatorio del reato continuato ricomprendente delitti aventi ad oggetto tanto "droghe pesanti" quanto "droghe leggere", dopo la sentenza costituzionale n. 32 del 2014 (sentenza che, come è noto, ha dichiarato l'incostituzionalità della cd. legge Fini-Giovanardi nella parte in cui equiparava il trattamento sanzionatorio delle due tipologie di stupefacenti, determinando così sul punto la reviviscenza della precedente e più favorevole legge cd. Jervolino-Vassalli):

«Se l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", quando gli stessi costituiscono reati-satellite, debba essere oggetto di specifica rivalutazione, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina, determinatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014».

In altre parole, come chiarito dalle stesse Sezioni Unite, il quesito era volto a «stabilire se, in presenza di condanna per reato continuato, nei casi sopra indicati (avendo ovviamente le condotte inerenti "droghe leggere" avendo assunto il ruolo di reati-satellite), si debba procedere a una rivalutazione del complessivo trattamento sanzionatorio, alla luce, appunto, della più favorevole cornice edittale applicabile per tali ultime violazioni, a seguito della più volte ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, ovvero se, considerato l'effetto unificante del meccanismo sanzionatorio ex art. 81 cpv cod. pen., a tanto non si debba procedere, dal momento che i singoli aumenti di pena si atteggiano come meri "incrementi sanzionatorio" della individuata pena-base».

Optando a favore della prima soluzione, il Supremo Collegio ha declinato il seguente principio di diritto:

«Per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 settembre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici di merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272) e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente» (S.Z.)