ISSN 2039-1676


11 giugno 2015 |

Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui non annovera la coltivazione finalizzata all'uso personale tra le condotte passibili di mera sanzione amministrativa

Corte d'Appello di Brescia, sez. I penale, ord. 10 marzo 2015, Pres. Fischetti

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1. Mentre lo scorso 11 marzo la Corte costituzionale ordinava la restituzione degli atti al Tribunale di Nola, che, come si ricorderà, aveva prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, co. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, il giorno precedente la Corte d'appello di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe, riteneva rilevante, ammissibile e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 75 D.P.R. n. 309/90, nella parte in cui escludono tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente, la condotta di coltivazione di piante di cannabis, in relazione ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e di offensività, quali ricavabili dagli artt. 3, 13, comma secondo, 25, comma secondo e 27, comma terzo, Carta Cost.», conseguentemente rimettendo gli atti di causa alla Corte costituzionale. [...]