ISSN 2039-1676


21 gennaio 2015 |

Rimessa alle Sezioni Unite la questione sull'ammissibilità del sequestro preventivo, mediante oscuramento, di un sito web di una testata giornalistica

Cass. pen., sez. I, ord. 3 ottobre 2014 (dep. 30 ottobre 2014), ord. n.45053 , Pres. Chieffi, Est. Vecchio, Imp. Fazzo - Sallusti

1. Segnaliamo ai lettori che, con ordinanza n. 45053 del 3 ottobre 2014, la Sezione I penale della Corte di Cassazione ha chiamato le Sezioni Unite a decidere circa la possibilità che un sito web (e, in specie, una testata giornalistica telematica registrata) possa essere sottoposto a sequestro preventivo mediante oscuramento.

Il Tribunale del Riesame di Monza ha confermato nei confronti dei giornalisti Luca Giovanni Fazzo e Alessandro Sallusti in data 31 marzo 2014 il provvedimento del G.i.p. di Monza (7 marzo 2014), con cui era stato ordinato l'oscuramento della pagina web "ilgiornale.it", che riportava l'articolo "toh giudice cassazione amico toga diffamata". Nelle sue argomentazioni il Tribunale - stando a quanto riportato nell'ordinanza di rimessione della Corte - ha motivato la sussistenza dei requisiti del fumus delicti (per la natura diffamatoria dell'articolo), nonché del periculum in mora (dal momento che la permanenza dell'accessibilità in Internet del testo avrebbe potuto "concretamente aggravare le conseguenze dannose del reato").

 

2. Le doglianze degli imputati, proposte in occasione del ricorso per Cassazione, si rifanno, tra l'altro, all'omessa considerazione della lamentata illegittimità del provvedimento, a loro giudizio lesivo della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero. Affermano infatti che il solo sequestro ammesso avente ad oggetto la carta stampata sia quello probatorio, nel limite delle tre copie (art. 1 r.d.l. 13 maggio 1946 n. 561); sottolineano come ex l. 8 febbraio 1948, n. 47 la nozione di stampa comprenda la pubblicistica telematica (equiparazione che sarebbe ribadita dalla l. 7 marzo 2011, n. 62). In proposito, le difese aggiungono come non si debba tenere conto di quegli arresti della giurisprudenza di legittimità che interpretano il concetto di stampa in senso restrittivo: se è infatti vero che la legge tutela espressamente lo strumento di diffusione cartaceo, va considerato che in questo caso la diffusione online si aggiunge, e non si sostituisce ad esso. In conclusione, la misura adottata determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al giornale cartaceo.

 

3. Nell'ordinanza i giudici esaminano due questioni di diritto una preliminare all'altra, ed entrambe dirimenti per la soluzione del caso in oggetto.

In primis, occorre valutare se il sequestro preventivo possa essere effettuato non attraverso la materiale apprensione della cosa stessa, ma con l'imposizione di un facere qual è, appunto, l'ordine di oscuramento. Nonostante un nutrito gruppo di precedenti che sembrano far propendere per la soluzione positiva, il Collegio nutre dei dubbi; si sottolinea, infatti, che non è presente nella disciplina del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) una clausola che espressamente disciplini il comando di tenere un comportamento positivo. Il dato, a parere dei giudici remittenti, è insuperabile, nonostante una possibilità di questo tenore sia concessa per il sequestro probatorio di materiale informatico (art. 254-bis, co. 1, c.p.p.).

 

4. Circa l'ammissibilità (eventuale) di tale forma di sequestro avente ad oggetto una testata telematica, la giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata (Cass. pen., Sez. V, n. 10594, 5/11/2013, dep. 5/04/2014, Montanari, in questa Rivista, 25.3.2014 con nota di C. Melzi d'Eril) in senso sfavorevole all'estensione della garanzia per la carta stampata alla pagina web, in considerazione della maggiore offensività della seconda (dovuta al diverso mezzo di più ampia diffusione), nonché del mancato intervento di revisione costituzionale in tal senso, laddove il legislatore ne stava valutando l'opportunità (cfr. Relazione 29 gennaio 1985 della Commissione Bicamerale "Bozzi", istituita il 14 aprile 1983, circa l'introduzione di un art. 21-ter nella Carta fondamentale). In materia, si segnalano anche le decisioni Cass. pen., Sez. V., n. 46504, 19/9/2011, dep. 14.12.2011, in questa Rivista, 13.2.2012, con nota di C. Campanaro; e Cass. pen, Sez. V, n. 7155, 10/01/2011, dep. 24/02/2011, in questa Rivista, 8.3.2011 con nota di C. Melzi d'Eril.

I giudici della Sezione I, tuttavia, non condividono questo orientamento; richiamano, innanzitutto, ad un'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte che ha precisato come il sequestro di cui all'art. 1 r.d.l. 561/1946 sia limitato alla sola tipologia probatoria, da cui - anche alla luce del principio sancito dall'art. 21 Cost. - si deve escludere l'ammissibilità in via generale del sequestro preventivo avente ad oggetto la stampa (cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 15961, 24/01/2006, dep. 10/05/2006, Ferrari; Cass. pen., Sez. V, n. 30611, 12/06/2008, dep. 22/07/2008, Battei). Argomentano, inoltre, che la maggiore diffusione del contenuto è da intendersi in senso, per così dire, potenziale, e non equivale necessariamente ad una maggiore offensività (si pensi alla contrapposizione tra una testata giornalistica la cui tiratura, copiosa ma non illimitata viene regolarmente acquistata per intero in edicola, ed una pagina web a disposizione di chiunque, ma nei fatti assai poco visionata). Infine, ricordano che, dato il bilanciamento di interessi operato dall'art. 21 Cost., in ogni caso la supposta maggiore offensività non osterebbe ad un'estensione delle garanzie alla testata online.

 

5. Consapevole della possibilità di provocare un contrasto giurisprudenziale, il Collegio rimette pertanto la decisione alle Sezioni Unite. L'udienza è fissata per il giorno 29 gennaio 2015.