ISSN 2039-1676


16 febbraio 2015 |

Dal Senato un passo avanti verso la rilevanza penale del negazionismo (come circostanza aggravante)

Approvato il d.d.l. n. S. 57 (Amati e altri)

1. Si riaccende il mai sopito dibattito sull'opportunità di una repressione penale del 'negazionismo', che si arricchisce di una nuova pagina: mercoledì scorso (11 febbraio 2015), dopo un complesso iter, il Senato ha infatti approvato a larghissima maggioranza (234 favorevoli su 245 votanti) un disegno di legge (n. 57, Amati e altri) - già segnalato dalla nostra Rivista in una precedente versione - che prevede sanzioni penali per chi istiga pubblicamente a commettere atti di discriminazione o di violenza fondati in tutto o in parte "sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra", ovvero fa propaganda dell'idea stessa, anche all'interno di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi che incitino alla discriminazione e alla violenza.

Il disegno di legge - si noti, approvato dal Senato in prima lettura e ora trasmesso alla Camera - configura il 'negazionismo' non già come autonoma figura di reato, bensì come circostanza aggravante delle fattispecie delittuose in materia di discriminazione razziale previste dagli artt. 3, comma 1, lettere a) e b) e comma 3 della l. 13 ottobre 1975, 654 ("Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, apparta alla firma a New York il 7 marzo 1966").

 

2. Le prime due fattispecie citate puniscono:

 

  • con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, comma 1, lett. a) l. n. 654/1975);
  • con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, comma 1, lett. b) l. n. 654/1975).

 

Il disegno di legge approvato dal Senato interviene anzitutto sul testo delle anzidette fattispecie limitando la rilevanza penale della condotta di 'istigazione' all'ipotesi in cui essa avvenga "pubblicamente" (la riforma, se andasse in porto, realizzerebbe pertanto una parziale abolitio criminis, limitatamente ai fatti commessi non pubblicamente).

La terza delle citate fattispecie (art. 3, comma 3 l. n. 654/1975) vieta poi ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e punisce:

 

  • con la reclusione da sei mesi a quattro anni - per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza - chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta  assistenza alla loro attività;
  • con la reclusione da uno a sei anni - "per ciò solo" - coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni,  movimenti  o gruppi.

 

3. Orbene, il disegno di legge inserisce nell'art. 3 della citata l. n. 654/1975 un nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale le pene per le tre anzidette fattispecie delittuose "sono aumentate" - ex art. 64 c.p., fino a un terzo - "se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

Si prevede infine - con l'intento di coordinare la disciplina speciale con quella generale dell'istigazione a delinquere -  la diminuzione da cinque a tre anni del massimo edittale per la fattispecie di cui all'art. 414, comma 1, n. 1 c.p. (fermo restando il minimo di un anno di reclusione. Si noti peraltro che tale modifica riguarderebbe anche la fattispecie di apologia di delitto, per effetto del rinvio quoad poenam effettuato dall'art. 414, comma 3 c.p.).

***

4. Nel rinviare ogni commento al dibattito che la nostra Rivista non mancherà di ospitare, ci sembra debba essere sottolineato il significato che assume la qualifica del 'negazionismo' come circostanza aggravante, piuttosto che come autonoma figura di reato, conformemente a precedenti proposte di legge: il riferimento "ai fatti" di cui ai commi 1 (lettere a e b) e 3 della l. n. 654/1975 limita la rilevanza penale delle idee 'negazioniste" all'ipotesi in cui siano sostenute per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa. Se non vediamo male, quelle idee non sarebbero dunque punite in quanto tali, ma lo sarebbero solo se sostenute nel contesto di una propaganda o di atti di istigazione/incitamento alla discriminazione o alla violenza per i suddetti motivi, e solo per quelli. E a ben vedere dal rapporto di specialità che intercorre tra fattispecie base e fattispecie circostanziata consegue che, con la progettata riforma, non acquisterebbero rilevanza penale condotte che oggi ne sono prive: sarebbero solo punite più severamente condotte già oggi penalmente rilevanti, in quanto riconducibili alle citate fattispecie delittuose previste dalla l. n. 654/1975.

Ai lettori - e al futuro e meditato dibattito, anche parlamentare - giudicare se queste impressioni a caldo siano fondate e, soprattutto, se la progettata riforma soddisfi l'esigenza di dare attuazione alla Decisione quadro 2008/913/GAI sul negazionismo, che all'art. 1 par. 1 lett. c) impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia resa punibile "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro".

Clicca qui per il testo del disegno di legge n. S. 57, approvato dal Senato

Clicca qui per un breve Dossier del Servizio studi del Senato, relativo al medesimo di legge

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