ISSN 2039-1676


05 ottobre 2015 |

In tema di particolare tenuità del fatto e reato continuato

Nota a Trib. Grosseto, 6 luglio 2015, n. 650, Giud. Mezzaluna

 

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Grosseto, avendo ritenuto configurabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., ha assolto un datore di lavoro chiamato a rispondere di più reati di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

L'aspetto di maggiore interesse della pronuncia in esame risiede nel fatto che la ritenuta unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione è stata considerata dal giudice di per sé non ostativa ad una declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Il Tribunale ha infatti affermato che, in presenza di più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, rimane aperta la possibilità, per il giudice, di effettuare una valutazione caso per caso, al fine di verificare se, pur in presenza di un reato continuato, vi siano i presupposti per ritenere integrato l'indice-criterio della non abitualità del comportamento.

 

2. Questi i fatti oggetto della decisione: l'imputata, in qualità di datore di lavoro, ometteva di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per nove mesi consecutivi, per una somma complessiva di 785,00 euro, commettendo, in tal modo, con più azioni diverse, più violazioni della stessa norma, in esecuzione del medesimo disegno criminoso. La difesa, all'esito del dibattimento, chiedeva la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Il Tribunale, verificata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati all'imputata, riconosciuta la natura di causa di non punibilità in senso stretto del nuovo istituto di cui all'art. 131-bis c.p., esaminava la possibilità di una pronuncia assolutoria fondata sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto.

 

3. Il Giudice, dopo aver ricostruito l'ambito di applicazione e i presupposti che legittimano una pronuncia assolutoria ex art. 131-bis c.p., si sofferma su uno dei principali nodi interpretativi emersi nella prassi: l'attribuzione di un preciso significato al requisito della non abitualità del comportamento e, in particolare, la compatibilità della nuova causa di non punibilità con il reato continuato.

Prima di esaminare la soluzione proposta nella sentenza in commento, va ricordato che i problemi interpretativi che stanno alla base del quesito affrontato dal Tribunale di Grosseto concernono la disposizione di cui all'art. 131-bis c.p., co. 3, che indica tre ipotesi in cui il comportamento "è abituale", ovverosia quando: a) l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero b) abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui c) si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Le difficoltà interpretative concernono principalmente l'attribuzione di un significato preciso ai termini utilizzati dal legislatore e, nello specifico, non è agevole comprendere a cosa si riferisca l'aggettivo "reiterate", nonché in cosa si distingua dal concetto di "plurime" e quale differenza intercorra fra l'ipotesi della commissione di più reati della stessa indole e le condotte "reiterate".

Una risposta a tali quesiti è stata proposta in una delle prime pronunce di merito che hanno fatto applicazione della nuova disciplina (Trib. Milano, 16 aprile 2015, n. 4195, in questa Rivista), nella quale il Tribunale di Milano, riconducendo la commissione di più reati avvinti dal vincolo della continuazione all'ipotesi indicata con la lettera c)  - condotte plurime, abituali e reiterate - e valorizzando la scelta del legislatore di non ripetere, con riferimento ad essa, l'inciso "anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità" (presente nella lettera b) e riferito ai reati della stessa indole), ha ritenuto che la norma lasciasse spazio ad una sua applicazione ad ipotesi di reato continuato, consentendo al giudice di valutare la particolare tenuità di ciascuno dei reati unificati ex art. 81 cpv. c.p.

Peraltro va segnalato che sulla compatibilità del reato continuato con la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è intervenuta, nel frattempo, la Suprema Corte fornendo risposta negativa, ritenendo che la commissione di più reati nell'ambito del medesimo disegno criminoso sia ostativa ad una pronuncia ex art. 131-bis c.p., per mancanza del presupposto della non abitualità del comportamento (cfr. Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897, p. 9).

 

4. La soluzione adottata dal Tribunale di Grosseto è, come anticipato, nel senso di non escludere a priori l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. alle ipotesi di reato continuato. La conclusione cui giunge la pronuncia qui annotata parte da un presupposto: l'astratta riconducibilità del reato continuato tanto all'ipotesi di più reati della stessa indole (lett b)), quanto a quella di reati aventi ad oggetto condotte reiterate (lett. c)).

Per cercare di fornire una risposta al problema, il Tribunale valorizza la volontà del legislatore delegato che, in linea con la legge delega, ha preferito ricorrere ad un concetto diverso da quello, più usuale, di 'occasionalità'. Tale scelta, si legge nella motivazione, si giustificherebbe con la volontà di assicurare all'istituto un più esteso ambito di operatività, escludendovi solamente quei comportamenti espressivi di una seriazione dell'attività criminosa e "di un'abitudine del soggetto a violare la legge, desumibile dagli indici rivelatori a tal scopo predisposti nel comma terzo". La volontà di delineare i tratti di un istituto dotato di un ambito di applicazione relativamente ampio si desumerebbe, a parere del Tribunale, dal fatto che la recidiva non sia stata annoverata, di per sé, fra le cause ostative alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nel tentativo di comprendere entro quale delle ipotesi indicate all'art. 131-bis co. 3 - se quella che abbiamo indicato con la lett. b) ovvero quella di cui alla lett. c) - si debba ricondurre il reato continuato, il Tribunale afferma quanto segue:

- quanto alla commissione di più reati della stessa indole, si sottolinea la non sovrapponibilità di tale concetto con quello del reato continuato, proprio muovendo dalla sopra menzionata volontà del legislatore di dare rilievo non a qualsivoglia reiterazione del reato, ma solamente a quella che sia espressione di "una sorta di usuale comportamento di vita". In quest'ottica, il Giudice giunge ad accomunare le previsioni di cui alle lett. a) e b) sulla base della medesima ratio, consistente nell'intento di escludere dall'ambito di applicazione della nuova causa di non punibilità comportamenti espressivi di una sorta di 'dedizione al crimine', anche se ciascuno di particolare tenuità. Secondo questa impostazione la disposizione di cui alla lett. b) non sarebbe altro che "un'ulteriore specificazione" del primo criterio formale, in quanto consente al giudice, per mezzo dei requisiti di cui all'art. 101 c.p., di escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. pur in assenza di una dichiarazione giudiziale di abitualità, professionalità o tendenza.

- quanto alla disposizione di cui al co. 3 ultima parte, il Tribunale ritiene che essa riguardi i reati che strutturalmente richiedono che l'agente ponga in essere condotte reiterate nel tempo o abituali. Tanto premesso, il Giudice, sempre sulla base della volontà del legislatore come sopra ricostruita e sulla scorta della considerazione della mancata previsione della recidiva come causa ostativa della non punibilità par particolare tenuità del fatto, conclude che, a fortiori la commissione di reati unificati dal medesimo disegno criminoso non può portare all'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.: al giudice è quindi consentito effettuare una valutazione caso per caso - ammessa per i casi che rientrano nella disposizione di cui al co. 3 ultima parte -, che può anche avere esito negativo, quando, sulla base degli elementi a disposizione, il comportamento risulta abituale, nell'accezione sopra specificata.

 

5. Sulla base delle considerazioni sopra riportare, relative all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 131-bis co. 3 c.p., il Tribunale procede alla verifica della sussistenza dei presupposti nel caso concreto.

In particolare, il giudice ha ritenuto l'offesa di particolare tenuità in ragione della ridotta entità della somma dovuta e non versata (785,00 euro), anche alla luce dell'intenzione del legislatore delegante (v. art. 2, lett. c), l. 28 aprile 2014, n. 67), in materia di depenalizzazione, di introdurre nella fattispecie di cui all'art. 2 d.l. n. 463/1983 una soglia di punibilità pari 10.000 euro, che si colloca al di sopra dell'importo dell'omesso versamento accertato nei confronti dell'imputata. Seppure nella consapevolezza della non vincolatività di tale disposizione[1], il Tribunale ha ritenuto necessario tenere in considerazione la valutazione di disvalore espressa dal legislatore, anche se in sede di delega al governo, al fine di valutare la particolare tenuità del fatto.

Quanto al presupposto della non abitualità del comportamento, il Tribunale, verificata l'assenza di precedenti penali e carichi pendenti, considerato che le condotte sono state poste in essere in un lasso di tempo circoscritto e ben individuato, tenuto conto altresì del contesto economico e della crisi che proprio in quel periodo era in atto, ha ritenuto che il comportamento dell'imputata non potesse ritenersi abituale, nell'accezione sopra esposta.

 

6. Nonostante a prima vista possa sembrare che il tenore letterale della norma e la volontà del legislatore depongano in senso opposto, la soluzione interpretativa adottata nella sentenza in commento ci pare condivisibile e ragionevole.

A ben vedere, infatti, la riconduzione del reato continuato - soprattutto quando i reati unificati ex art. 81 cpv. sono i medesimi - all'ipotesi di "reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate", non solo non si pone in contrasto con la littera legis, ma consente anche di non svuotare di senso le espressioni fatte proprie dal legislatore. Nello specifico, qualora si sostenesse - al contrario di quanto affermato nella pronuncia in commento - che la continuazione sia sempre riconducibile alla commissione di "più reati della stessa indole", non si comprenderebbe per quale ragione il legislatore abbia previsto - al co. 3 ultima parte - anche il caso delle condotte "reiterate", dal momento che la reiterazione del medesimo reato sarebbe già ricompresa nell'ipotesi precedente (la ripetuta violazione della stessa disposizione dà luogo, ai sensi dell'art. 101 c.p., a più reati della stessa indole). La soluzione proposta dal Tribunale di Grosseto ci pare dunque, ad uno sguardo più attento, compatibile con il tenore letterale e preferibile, anche se è necessario osservare come la formulazione della norma non aiuti l'interprete e ogni soluzione che si fondi esclusivamente sulla littera legis sia destinata a non apparire sorretta da solide fondamenta e ad esporsi a qualche critica. Pertanto, al fine di sciogliere la spinosa questione affrontata nella pronuncia in commento, ci pare necessario supportare la soluzione proposta con ulteriori argomenti.

L'opzione interpretativa adottata dal Tribunale di Grosseto ci pare, infatti, condivisibile per una serie di altre ragioni. Quanto alla volontà del legislatore, se da un lato è chiara l'intenzione - confluita nella disposizione di cui al co. 3 - di escludere l'applicabilità della nuova causa di non punibilità in presenza di comportamenti abituali, dall'altro è altrettanto evidente che la scelta di adottare un concetto diverso di quello di 'occasionalità' esprima la volontà di conferire all'istituto un ambito di applicazione quanto più ampio possibile. Escludere tout court il reato continuato dall'area di operatività dell'art. 131-bis c.p. condurrebbe - anche in considerazione della facilità con cui in giurisprudenza viene riconosciuta la continuazione - ad ottenere l'effetto contrario, confinando l'applicazione dell'istituto ai soli comportamenti isolati - occasionali, verrebbe da dire -, risultato che si voleva evitare, appunto, preferendo il concetto di "non abitualità". A ciò si aggiunga che il legislatore, introducendo la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ha inteso perseguire obiettivi di deflazione processuale, il cui conseguimento risulterebbe notevolmente limitato, qualora si escludesse automaticamente la possibilità di una declaratoria di particolare tenuità del fatto in presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione.

Inoltre, l'interpretazione proposta nella sentenza in esame è da ritenersi preferibile - alla luce del principio del favor rei -, in ragione della necessità di interpretare restrittivamente una norma - l'art. 131-bis co. 3 c.p. - che limita l'applicazione un istituto che opera a favore dell'imputato.

La decisione del Tribunale di Grosseto ci pare corretta alla luce di un'ulteriore argomentazione, già prospettata dal Tribunale di Milano nella sopra citata sentenza (sent. n. 4195/2015). La differenza di disciplina tra le ipotesi di "più reati della stessa indole" e di "condotte plurime, abituali e reiterate" consiste nella possibilità, per il giudice, di valutare la particolare tenuità di ciascun reato o condotta - come si desume dalla scelta di non ripetere, al co. 3 ultima parte, l'inciso "anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità" -, giudizio precluso nella prima ipotesi e ammesso per la seconda. Tale differenza di trattamento si giustifica, ci pare, sulla base della maggiore capacità a delinquere che, agli occhi del legislatore, ha l'agente che commette reati che rientrano nella prima fra le ipotesi poc'anzi richiamate e che porta a considerare, a prescindere dalla tenuità di ciascun fatto, il comportamento come abituale. Ciò premesso, diversa e maggiore ci sembra la capacità a delinquere di un soggetto che ripetutamente commette in contesti diversi e per ragioni diverse lo stesso reato, rispetto a quella di chi, nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - e magari in un lasso temporale circoscritto - reitera la stessa condotta. È proprio - e soltanto - facendo rientrare l'ipotesi del reato continuato nell'ambito delle "condotte plurime, abituali e reiterate", che tale differenza può essere valorizzata.

La soluzione adottata nella pronuncia in commento ci pare, da ultimo, che consenta - lasciando al giudice la possibilità di effettuare, nel caso di reato continuato, una valutazione caso per caso - di pervenire a soluzioni ragionevoli, che tengano conto della realtà dei casi che i giudici di merito si trovano a dover affrontare. Sia concesso un esempio estremo: l'automatica esclusione del reato continuato dall'ambito di applicazione dell'art. 131-bis c.p. condurrebbe ad un proscioglimento per particolare tenuità del fatto di colui che commette il furto di due mele in un unico supermercato (un solo reato di furto) e, invece, alla condanna di chi commette, nello stesso giorno, per il medesimo motivo, due furti, ciascuno di una mela, ma in supermercati diversi (due furti unificati ex art. 81 cpv. c.p.). A noi pare che anche nel secondo caso si sia presenza di un reato bagatellare, il cui autore, a pieno diritto, dovrebbe beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

 


[1] Sulla non vincolatività della soglia indicata nella delega si veda Trib. Torino, Sez. V, sentenza 05 novembre 2014, contra Trib. Asti, sent. 27 giugno 2014, entrambe in www.altalex.com.