ISSN 2039-1676


16 novembre 2015

Il Consiglio dei Ministri licenzia in sede di esame preliminare importanti decreti legislativi (in materia, tra l'altro, di depenalizzazione)

Comunicato della Presidenza del Consiglio in data 13 novembre 2015

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Segnaliamo ai lettori una serie di importanti determinazioni del Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì 13 novembre, di grande interesse per il penalista.

Il Governo ha, anzitutto, licenziato in sede di esame preliminare i decreti legislativi in materia di:

- depenalizzazione, sulla base del lavoro svolto dalla commissione presieduta dal prof. Francesco Palazzo, e in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. A quanto si apprende, saranno trasformati in illeciti amministrati numerosi delitti e contravvenzioni, tra cui in particolare l'omesso versamento di somme trattenute a tutolo di sostituto di imposta dal datore di lavoro come contributo assistenzale e previdenziale, qualora l'importo non versato non superi i 10.000 euro, prevedendosi poi la non sanzionabilità del datore di lavoro allorché provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Saranno invece esclusi dalla depenalizzazione le contravvenzioni di immigrazione clandestina, di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e di violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione alla coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti;

- abrogazione di reati e contestuale introduzione di corrispondenti illeciti con sanzioni pecuniaria civile, sempre in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 67/2014 citata. Farà così ingresso nel nostro ordinamento un modello di illecito assolutamente inedito, affidato alla cognizione del giudice civile, ancorché limitato per ora a pochissime fattispecie (tra cui, segnatamente, l'ingiuria);

- trasposizione di numerose decisioni quadro UE in materia di cooperazione processuale, in particolare in materia di squadre investigative comuni (DQ 2002/465/GAI), blocco dei beni o di sequestro probatorio (DQ 2003/577/GAI), reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (DQ 2005/214/GAI), reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale (DQ 2008/947/GAI), diritti processuali e reciproco riconoscimento delle sentenze pronunciate in absentia (DQ 2009/299/GAI), reciproco riconoscimento delle decisioni relative alla misure alternative alla detenzione cautelari (DQ 2009/829/GAI), prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (DQ 2009/948/GAI).