ISSN 2039-1676


25 gennaio 2016 |

Monitoraggio Corte Edu ottobre 2015

 

A cura di Giulio Ubertis e Francesco Viganò.

Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU.

Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, per questo mese, da Elena Mariani e Francesco Zacchè. L'introduzione è a firma di Elena Mariani per quanto riguarda gli artt. 2, 3, 7, 10 e 1 Prot. add. Cedu, mentre si deve a Francesco Zacchè la parte relativa agli artt. 5, 6 e 8 Cedu.

 

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

b) Art. 3 Cedu

c) Art. 5 Cedu

d) Art. 6 Cedu

e) Art. 7 Cedu

f) Art. 8 Cedu

g) Art. 10 Cedu

h) Art. 11 Cedu

i) Art. 13 Cedu

l) Art. 14 Cedu

m) Art. 1 Prot. add. Cedu

n) Art. 3 Prot. add. Cedu

 

2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

***

 

1. Introduzione

 

a) Art. 2 Cedu

Alcune pronunce della Corte europea hanno ravvisato la violazione dell'art. 2 Cedu, sotto il duplice profilo sostanziale e procedurale, in diversi casi di utilizzo di forza potenzialmente letale da parte di agenti dello Stato. Nel primo caso, sent. 6 ottobre 2015, KavaklıoÄŸlu e altri c. Turchia, l'uso della forza da parte delle autorità turche in occasione di un'operazione condotta nel settembre 1999 per sedare una rivolta sorta all'interno del carcere centrale di Ankara aveva condotto alla morte di otto detenuti ed al ferimento di altri sessantacinque. Da un lato, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato come la scarsa attenzione riservata per anni alla situazione allarmante presente nel carcere (sovraffollamento, inidoneità dei locali, presa di potere da parte di membri di organizzazioni illegali di estrema sinistra), non avesse consentito di predisporre alcuna strategia alternativa, portando - alla fine - ad un uso "quasi inevitabile" della forza letale, che non sarebbe stata per tale ragione "assolutamente necessaria" ai sensi dell'art. 2, comma 2 Cedu. Dall'altro lato, la Corte europea ha rilevato come lo Stato, attraverso i procedimenti aperti, non avesse soddisfatto i requisiti di diligenza e di rapidità e non avesse dimostrato la volontà di pervenire all'identificazione ed alla punizione degli agenti responsabili dei fatti (quello disciplinare non aveva individuato nessuna colpa nei confronti del direttore del carcere e dei suoi collaboratori per la presenza di armi e di sostanze ed oggetti illeciti; quelli penali nei confronti degli agenti di custodia per negligenza nell'esercizio delle loro funzioni erano ancora pendenti).

Nel secondo caso, sent. 13 ottobre 2015, Haász e Szabó c. Ungheria, un agente di polizia aveva esploso alcuni colpi di pistola verso l'autovettura delle ricorrenti, considerate sospette, mancando di poco la testa di una delle due. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che l'arma era stata utilizzata al fine di fermare il veicolo, che tentava di allontanarsi, per proteggere la vita e l'incolumità fisica del collega e che l'agente aveva avuto effettivamente la percezione di un pericolo di investimento. Tuttavia, i giudici europei hanno ritenuto che l'operazione non fosse stata condotta in modo da ridurre al minimo il rischio creato dall'uso di forza potenzialmente letale: infatti, era stata segnalata una macchina che si aggirava sulla strada, ma non vi erano indicazioni del compimento di atti illeciti, quindi non c'era bisogno immediato di agire per arrestare persone sospettate o per prevenire la commissione di un reato; inoltre, le occupanti della vettura non potevano identificare i due uomini come appartenenti alle forze dell'ordine perché guidavano una macchina privata, erano vestiti in borghese ed il tesserino non si vedeva al buio. La Corte europea ha riscontrato anche la mancanza di un'indagine approfondita ed efficace sulla necessità di utilizzo di una forza di tale tipo.

Nel terzo caso, sent. 15 ottobre 2015, Abakarova c. Russia, l'auto della famiglia di origine cecena della ricorrente, all'epoca di otto anni, era stata colpita dai bombardamenti mentre stava tentando di lasciare il proprio villaggio: la bambina aveva subito lesioni e tutti i suoi familiari erano deceduti. I giudici di Strasburgo, richiamando i loro precedenti (ed, in particolare, sent. 2 dicembre 2010, Abuyeva ed altri c. Russia), hanno concluso che l'operazione condotta aveva perseguito uno scopo legittimo, però non era stata pianificata ed eseguita con la necessaria attenzione per la vita della popolazione civile: l'uso di artiglieria e di bombe d'aviazione in una zona popolata, al di fuori del tempo di guerra e senza l'evacuazione preventiva dei civili, non si poteva conciliare con il grado di cautela che ci si aspetta dalle forze militari in una società democratica. I giudici europei, inoltre, hanno stabilito che l'inadeguatezza delle indagini non era dipesa da difficoltà oggettive che potevano essere attribuite al trascorrere del tempo o alla perdita di elementi di prova, quanto piuttosto dalla mancanza sia di indipendenza da parte degli uffici della procura militare sia di volontà di stabilire la verità e di punire i responsabili.

Il quarto caso, sent. 27 ottobre 2015, Özpolat e altri c. Turchia, riguarda la morte di padre e figlio durante un'operazione di polizia volta a far arrendere il padre, soggetto portatore di problemi psichiatrici, che aveva ferito una persona con un'arma da fuoco. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'operazione fosse stata progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio per la vita dei soggetti coinvolti: infatti era in corso una negoziazione per far arrendere il padre. Tuttavia, la comparsa improvvisa del figlio con una finta arma, la reazione di un agente di polizia, che lo aveva più volte colpito alla testa con il calcio della pistola, e l'ulteriore reazione del padre, che aveva iniziato a fare fuoco colpendo l'agente, avevano fatto degenerare la situazione. Dunque, il poliziotto che aveva ucciso il padre aveva agito per legittima difesa, in maniera proporzionata all'aggressione, non avendo avuto altra scelta e avendo creduto ragionevolmente che fosse necessario usare la forza per salvare la vita degli altri membri della famiglia, la propria e quella dei suoi colleghi. Non si è configurata, perciò, la violazione dell'art. 2 Cedu. Altro discorso, invece, concerne la morte del figlio: l'uso della forza non era stato assolutamente necessario in difesa delle persone presenti; inoltre, la polizia non gli aveva fornito rapida assistenza medica dopo i colpi ricevuti. Anche se era impossibile, date le carenze dell'indagine, stabilire se il ritardo nel trasporto in ospedale avesse contribuito alla sua morte, per i giudici europei non era irragionevole supporre che cure più celeri avrebbero potuto avere un'influenza decisiva. Si è configurata, così, la violazione dell'art. 2 Cedu: l'agente che lo aveva ferito, anche se poi era deceduto esso stesso, era al momento dei fatti un organo dello Stato convenuto e le sue azioni dovevano essere attribuite alla Turchia. Infine, la Corte europea, nel caso di specie, ha espresso dubbi circa la capacità delle amministrazioni interessate di condurre un'indagine indipendente - sebbene il ricorso alle competenze delle forze dell'ordine che hanno una particolare preparazione tecnica, anche se appartengono allo stesso organismo dell'agente indagato, non sia considerato inevitabilmente incompatibile con il requisito di imparzialità delle indagini (il richiamo è alla sent. 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia, § 322).

La sent. 20 ottobre 2015, Behçet SöÄŸüt e altri c. Turchia, concerne la morte di un anziano, colpito dal lancio di pietre mentre si trovava in mezzo alla folla durante i violenti scontri che erano scoppiati con le forze dell'ordine in occasione dei funerali di quattro membri del PKK. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che il materiale che le era stato presentato non consentisse di accertare "oltre ogni ragionevole dubbio" che il padre dei ricorrenti fosse stato vittima di un uso eccessivo della forza da parte di agenti statali e che ciò dipendesse proprio da carenze verificatesi nelle indagini, che invece sarebbero state agevoli e non eccessivamente onerose (gli agenti impegnati nell'operazione non erano stati sentiti, né era stato fatto fare un riconoscimento da parte di una testimone oculare). Essa ha, quindi, ravvisato la violazione dell'obbligo procedurale di svolgere indagini approfondite, attente ed imparziali in relazione all'uccisione di una persona con l'uso della forza.

Poiché tale obbligazione è imposta non solo se il presunto autore è un ufficiale dello Stato, ma anche se è un privato cittadino, nella sent. 20 ottobre 2015, Mulini c. Bulgaria, relativa ad un caso in cui il sospettato di aver pugnalato a morte un ragazzo durante una rissa era stato assolto in appello per carenze riscontrate nelle indagini preliminari, la Corte europea ha concordato con i genitori ricorrenti sul fatto che le autorità bulgare non fossero riuscite a raccogliere prove significative, che l'istruttoria fosse stata troppo lunga e che non fosse stata data loro la possibilità di partecipare effettivamente all'indagine.

Due pronunce sono state poi emanate in relazione all'obbligazione positiva degli Stati di fornire un trattamento medico tempestivo ed adeguato. Nella sent. 6 ottobre 2015, Metin Gültekin e altri c. Turchia, riguardante la morte di un ragazzo per collasso epatico acuto durante il servizio militare obbligatorio, i giudici di Strasburgo hanno ravvisato la violazione dell'art. 2 Cedu poiché la Turchia non era riuscita a dimostrare che il ritardo nel trasferire il militare all'ospedale, dovuto ad un'iniziale non corretta diagnosi, non aveva avuto un impatto diretto sulla sua morte e che le autorità nazionali avevano fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente aspettare per proteggere la sua vita.

Nessuna violazione, invece, è stata riconosciuta nella sent. 8 ottobre 2015, Sellal c. Francia, concernente il suicidio in carcere di un detenuto affetto da schizofrenia. La Corte europea si è trovata concorde con i risultati dell'indagine effettuata dalle corti nazionali, le quali avevano evidenziato che - sebbene il detenuto fosse palesemente affetto da una patologia psichiatrica -, la sua malattia non implicava tendenze suicide e nulla nella cartella clinica o nella sua condotta aveva indicato un rischio di suicidio. Di conseguenza, non vi era stata alcuna negligenza da parte delle autorità carcerarie, le quali non avevano l'obbligo di adottare misure specifiche in aggiunta al supporto medico che effettivamente gli stavano fornendo (supervisione psichiatrica mensile e trattamento farmacologico).

In due casi è stata, infine, rilevata la violazione dell'art. 2 Cedu in riferimento all'espulsione verso paesi nei quali vi è un rischio per la vita e la sicurezza della persona. Nella sent. 15 ottobre 2015, L.M. e altri c. Russia, la Corte europea ha sottolineato che le autorità russe si erano limitate a stabilire che i ricorrenti erano presenti nello Stato illegalmente, senza riflettere sui pericoli di un eventuale allontanamento in Siria, dovuti ad una situazione descritta dagli ultimi rapporti delle Nazioni Unite in termini di crisi umanitaria, sofferenza incommensurabile per i civili, massiccia violazione dei diritti umani. Nella sent. 29 ottobre 2015, A.L. (X.W.) c. Russia, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato che è contrario alla Convenzione europea estradare o espellere un individuo verso uno Stato (nel caso di specie la Cina) nel quale correrebbe un rischio reale di essere sottoposto alla pena di morte. In queste situazione la Corte europea, ai sensi dell'art. 39 reg. Cedu, ha adottato la misura interinale del divieto di espulsione fino alla definitività del giudizio.

 

b) Art. 3 Cedu

Anche questo mese sono numerose le pronunce che hanno ravvisato la violazione sostanziale e/o procedurale dell'art. 3 Cedu.

La Corte europea, innanzitutto, ha riconosciuto la natura di trattamento inumano o degradante alla violenza inflitta dalle forze dell'ordine: al fine di estorcere una confessione (sent. 6 ottobre 2015, Turbylev c. Russia e Gorshchuk c. Russia; sent. 8 ottobre 2015, Fartushin c. Russia); per sedare una rivolta in carcere (già citata sent. 6 ottobre 2015, KavaklıoÄŸlu e altri c. Turchia); nei confronti di un soggetto arrestato (sent. 29 ottobre 2015, Chmil c. Ucraina, caso in cui il ricorrente era stato picchiato mentre si trovava alla stazione di polizia e le varie indagini aperte erano state superficiali e si erano concluse senza procedere nei confronti degli agenti per assenza di prove).

In alcuni casi, in ragione della gravità e della crudeltà delle sofferenze inflitte alle vittime, la condotta è stata configurata addirittura come tortura. La sent. 6 ottobre 2015, Stoykov c. Bulgaria, riguarda un caso di uso della forza durante l'arresto che non era stato proporzionato ed assolutamente necessario, giacché il ricorrente non aveva messo in alcun modo in pericolo la vita o l'integrità fisica degli agenti di polizia, ma era stato deciso esclusivamente in relazione alla gravità del reato di cui il soggetto era accusato. La sent. 20 ottobre 2015, Afet Süreyya Eren c. Turchia, ha condannato lo Stato in quanto i giudici di Strasburgo hanno ritenuto plausibile che le lesioni riportate dalla ricorrente fossero state inferte dagli agenti per ottenere informazioni sull'organizzazione politica illegale (DHKP) della quale era sospettata di fare parte (e non che fossero dovute all'uso legittimo della forza durante l'arresto o che fossero state auto-inflitte dalla donna stessa durante la custodia, come sostenuto dal governo). La Corte europea, inoltre, ha evidenziato che i ritardi eccessivi nel procedimento penale contro i responsabili avevano determinato la prescrizione del reato, con conseguente violazione dell'obbligo procedurale di reprimere adeguatamente gli illeciti commessi. Nella sent. 29 ottobre 2015, Hajrulahu c. "la ex Repubblica Yugoslava di Macedonia", la Corte europea ha rilevato come le autorità nazionali non fossero riuscite a fornire una spiegazione soddisfacente e convincente circa l'origine delle lesioni subite dal ricorrente e che doveva, quindi, ritenersi che fossero state intenzionalmente cagionate dagli agenti di polizia con l'obiettivo di ottenere una confessione. Inoltre, i giudici europei hanno contestato che - nonostante la natura, il numero e la posizione delle lesioni sul corpo fossero stati sufficienti a sollevare un ragionevole sospetto - il pubblico ministero non avesse iniziato alcuna indagine. In altri due casi non è stata riscontrata una violazione sostanziale dell'art. 3 Cedu per mancanza di elementi che andassero oltre il ragionevole dubbio, ma è stata individuata una violazione procedurale, poiché le autorità interne non avevano fatto chiarezza sulle circostanze nelle quali i ricorrenti, che erano stati arrestati dalle forze dell'ordine, avevano subito le lesioni: sent. 13 ottobre 2015, Miclea c. Romania; sent. 20 ottobre 2015, Dilek Aslan c. Turchia.

 

Varie sono state, poi, le condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo in ragione o del solo sovraffollamento carcerario, ove grave o protratto per lungo tempo, o dell'effetto cumulativo di diversi tipi di carenze persistenti all'interno della struttura penitenziaria (spazio personale ridotto, scarse condizioni igieniche, di alimentazione o di temperatura, mancanza di attività ricreative), che avevano comportato per i ricorrenti una situazione che era andata al di là delle inevitabili sofferenze inerenti all'esecuzione di una pena detentiva: sent. 6 ottobre 2015, Sergeyev c. Russia; sent. 13 ottobre 2015, Manea c. Romania; sent. 15 ottobre 2015, Kurushin c. Russia e Dubov c. Russia; sent. 20 ottobre 2015, Åžakar e altri c. Turchia e Simeonovi c. Bulgaria; sent. 22 ottobre 2015, Curelariu c. Romania e RoÅŸiu e altri c. Romania; sent. 27 ottobre 2015, BrânduÅŸe c. Romania (n. 2); sent. 29 ottobre 2015, Izmutdin Isayev c. Russia, Arapović c. Slovenia, Beljkaš c. Slovenia, Niazai e altri c. Grecia. Nella sent. 29 ottobre 2015, A.L. (X.W.) c. Russia già citata, la violazione dell'art. 3 Cedu è dipesa dagli effetti dannosi che erano derivati al ricorrente sia dal protrarsi, oltre le ore previste per quel tipo di permanenza, della detenzione alla stazione di polizia (in mancanza di letto, bagno, aria e luce), sia dall'isolamento subito nella successiva detenzione, senza che il governo avesse fornito prove della sua necessità. In tre casi, invece, la Corte europea non ha ravvisato alcuna violazione dell'art. 3 Cedu, in quanto la situazione all'interno del carcere non aveva raggiunto il livello minimo di gravità necessario e si era mantenuta entro i limiti minimi che vanno garantiti ai soggetti in stato di detenzione (che sono relativi e dipendono da tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, a volte, il sesso, l'età e lo stato di salute del detenuto), assicurando condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, della salute e del benessere della persona: sent. 6 ottobre 2015, Lecomte c. Germania; sent. 29 ottobre 2015, Kalamiotis e altri c. Grecia e Story e altri c. Malta.

Molteplici pronunce riguardano la violazione dell'obbligo positivo di fornire pronta ed adeguata assistenza medica ai soggetti detenuti: sent. 8 ottobre 2015, Tselovalnik c. Russia, relativa ad un caso in cui le autorità non avevano garantito che il ricorrente fosse esaminato da uno specialista, pregiudicando così la possibilità di una diagnosi corretta e di un trattamento sanitario efficace; sent. 22 ottobre 2015, Sergey Antonov c. Ucraina, Lunev c. Ucraina, Savinov c. Ucraina e Sokil c. Ucraina, tutte concernenti detenuti affetti da HIV positivo, che erano stati sottoposti agli esami specifici per tale patologia ed avevano ricevuto l'idonea terapia antiretrovirale solo molto tempo dopo aver fatto ingresso in carcere. La sent. 13 ottobre 2015, Akkoyunlu c. Turchia, riguarda un ricorrente che aveva perso la vista all'occhio sinistro a causa della mancata diagnosi di ulcera corneale durante il servizio militare. In due casi, invece, non è stata ravvisata alcuna violazione dell'art. 3 Cedu. Nella sent. 8 ottobre 2015, Sergey Denisov c. Russia, la Corte europea ha ritenuto che la decisione delle autorità del carcere di non prescrivere alcun trattamento per l'epatite C da cui era affetto il ricorrente non fosse stata irragionevole, dati la natura aggressiva della terapia antiretrovirale assunta dallo stesso e l'aumento del rischio di tossicità in caso di interazioni farmacologiche (come sottolineato nelle linee guida dell'OMS in vigore all'epoca dei fatti). Inoltre, il rifiuto del detenuto di sottoporsi alla biopsia aveva impedito di diagnosticare e curare adeguatamente il cancro. Nella sent. 15 ottobre 2015, Karambelas c. Grecia, i giudici di Strasburgo hanno valutato che le autorità del carcere avevano fornito al ricorrente assistenza medica adeguata per il cancro durante la sua permanenza nell'istituto e che la sua situazione finanziaria era tale da consentirgli il pagamento della cauzione di 150.000 euro stabilita per la liberazione condizionale.

La Corte europea ha anche individuato la violazione sostanziale e procedurale dell'obbligo positivo dello Stato di tutelare le persone dalle azioni violente commesse da privati, soprattutto quando esse si trovino sotto il controllo e la custodia delle autorità, nella sent. 6 ottobre 2015, Boris Ivanov c. Russia, concernente un detenuto che era stato picchiato da alcuni compagni di cella alla presenza di un agente penitenziario, che non era intervenuto. Nella sent. 22 ottobre 2015, S.M. c. Russia, riguardante la denuncia fatta da una ragazza di essere stata violentata in diverse occasioni, quando aveva 17 anni, da un funzionario dell'amministrazione cittadina, invece, i giudici di Strasburgo hanno riscontrato una violazione procedurale, in quanto non erano stati rispettati i requisiti al fine di ritenere un'indagine efficace. La Corte europea ha ricordato che, soprattutto se si tratta di presunti abusi sessuali, le indagini dovrebbero - in linea di principio - essere in grado di condurre alla ricostruzione dei fatti ed all'individuazione e punizione dei responsabili: se è vero che non si tratta di un obbligo di risultato, ma di mezzi, le autorità devono utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per assicurare gli elementi di prova ed hanno un obbligo di prontezza e di ragionevole speditezza.

Alcune condanne riguardano, infine, la violazione dell'art. 3 Cedu per l'espulsione o l'estradizione verso un paese ove il soggetto corre il rischio di subire tortura o trattamenti inumani o degradanti: sent. 15 ottobre 2015, L.M. e altri c. Russia, già citata; sent. 29 ottobre 2015, A.L. (X.W.) c. Russia, già citata; sent. 15 ottobre 2015, Nabid Abdullayev c. Russia (per una sintesi, v. infra) e sent. 22 ottobre 2015, Turgunov c. Russia, nelle quali i giudici di Strasburgo hanno ritenuto elevato tale pericolo nel caso in cui i ricorrenti fossero stati rimandati in Kirghizistan, dal momento che gli organismi delle Nazioni Unite e diverse ONG avevano segnalato che la situazione nel sud del paese era caratterizzata dalla commissione di maltrattamenti nei confronti di soggetti di etnia uzbeka da parte delle forze dell'ordine, che le violenze erano aumentate a seguito degli scontri interetnici del giugno 2010 e che continuavano ad essere diffuse a causa dell'impunità dei responsabili. Inoltre, la Corte europea, in considerazione del fatto che il Kirghizistan non è uno Stato membro del Consiglio d'Europa e non ha un sistema di protezione simile a quello europeo, ha dubitato che avrebbe rispettato le assicurazioni date dal procuratore generale a tutela dei ricorrenti e che avrebbe consentito alle autorità russe di operare un reale controllo.

 

c) Art. 5 Cedu

Con riguardo all'art. 5 comma 1 Cedu si segnala, anzitutto, la sent. 13 ottobre 2015, Baratta c. Italia (per una sintesi, v. infra), dove il ricorrente, nonostante si trovasse privato della libertà personale in Brasile in attesa d'estradizione verso l'Italia, viene condannato in contumacia senza tener conto del suo impedimento oggettivo a partecipare al processo e, dunque, in violazione dell'equità processuale. Di qui, l'arbitrarietà della reclusione sopportata dal ricorrente ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a Cedu.

Per la peculiarità della vicenda, va richiamata anche la sent. 6 ottobre 2015, Alouache c. Francia. Nella specie, la cancelleria del tribunale aveva ricevuto via fax dalla segreteria del carcere l'appello cautelare presentato da un detenuto. Prima di trasmettere l'impugnazione, tuttavia, pare che l'autorità penitenziaria avesse cancellato dall'atto, redatto con un formulario, la scelta del ricorrente di procedere con le forme accelerate del rèfèrè-libertè (in forza del quale l'appello va deciso nel giro di tre giorni, a pena di decadenza della misura) e, al tempo stesso, avesse aggiunto la richiesta di comparizione del prevenuto (per l'ordinamento francese, se l'interessato chiede di comparire all'udienza, il gravame va celebrato entro quindici giorni dalla presentazione dell'impugnazione; in caso contrario, il termine per lo svolgimento dell'impugnazione è ridotto a dieci giorni, sempre a pena di decadenza della cautela). Il ricorrente lamenta l'arbitrarietà della detenzione per la celebrazione tardiva dell'appello fissato undici giorni dopo la presentazione dell'impugnazione (e, poi, rinviato su richiesta del medesimo di altri tre), ma senza successo. In merito al rèfèrè-libertè, anche per come si articola, la Corte europea dubita che il ricorrente avesse voluto effettivamente chiedere l'anticipazione della decisione. Quanto al termine per l'appello, esso era stato calcolato dal giudice procedente in funzione della trascrizione dell'atto trasmesso dalla segreteria del carcere alla cancelleria del tribunale, una volta accertato che non vi era una rinuncia del ricorrente a essere presente. Ma v'è di più: secondo la Corte europea, pure l'eventuale rettificazione dell'atto sarebbe priva di conseguenze pratiche in ragione dell'esiguità del ritardo (meno di ventiquattro ore) nello svolgimento dell'udienza rispetto alla scadenza dei dieci giorni previsti per lo svolgimento dell'appello senza comparizione del detenuto. La circostanza, poi, che l'appello sia durato nel complesso quattordici giorni fa sì che il giudice di Strasburgo giudichi tale periodo di tempo conforme all'art. 5 comma 4 Cedu.

Lo stesso non è accaduto con la sent. 15 ottobre 2015, Nabid Abdullayev c. Russia (per una sintesi, v. infra), dove l'appello relativo all'ordinanza di proroga d'una custodia disposta in pendenza d'una procedura d'estradizione si è protratta per quarantotto giorni in violazione dell'art. 5 comma 4 Cedu. In tale occasione, piuttosto, la Corte europea ha ritenuto conforme a tale disposizione - sotto l'angolo della regolarità dei controlli cautelari - il periodo di tempo intercorso, superiore di poco a un mese, fra un fatto nuovo in grado di riflettersi sulla legalità delle detenzione (la sospensione ad interim della procedura d'estradizione) e la scarcerazione del ricorrente. Nella sent. 20 ottobre 2015, Sher e altri c. Regno Unito (per una sintesi, v. infra), infine, si è esclusa una violazione dell'art. 5 comma 4 Cedu, sotto il profilo dell'equità processuale, in relazione a un caso in cui dei sospetti terroristi di matrice islamica non si erano avvalsi dell'assistenza d'un avvocato specializzato in materia, né avevano potuto partecipare a una parte dell'udienza relativa alla proroga del loro arresto per non pregiudicare l'esito delle indagini in corso.

 

d) Art. 6 Cedu

In tema d'equità processuale, si segnala la dec. 6 ottobre 2015, Matis c. Francia, dove la Corte europea ha dichiarato irricevibile la doglianza relativa a una condanna giustificata sulla base di un foglio di questioni poste ai giudici popolari e a un foglio di motivazione, poiché da essi risultavano con precisione gli elementi posti a fondamento del verdetto di colpevolezza dalla corte d'assise d'appello.

In materia di partecipazione dell'imputato al suo processo, invece, vanno rammentate la sent. 6 ottobre 2015, Coniac c. Romania, con cui si è accertata la responsabilità dello Stato convenuto perché l'accusato era stato condannato in contumacia senza avere una conoscenza effettiva del processo, e la dec. 20 ottobre 2015, Di Silvio c. Italia, dove si è dichiarata non ricevibile (fra l'altro) la doglianza del ricorrente, presente al giudizio di primo grado, che in secondo grado era stato giudicato in contumacia: qui la Corte europea valorizza il fatto che il ricorrente, avendo chiesto un rinvio dell'udienza producendo un certificato medico, conoscesse la nuova data del processo.

In tema di contraddittorio, con la sent. 6 ottobre 2015, Marius Dragomir c. Romania, è stata poi ravvisata la violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu per l'assoluzione del ricorrente in primo grado e la sua condanna in appello sulla base d'una mera rivalutazione delle prove in precedenza acquisite.

Quanto alla durata ragionevole del processo, la sent. 6 ottobre 2015, Mirea c. Romania, ha accertato la conformità al dettato convenzionale d'un processo che si è sviluppato nel corso di sei anni per tre gradi di giudizio (a partire dall'interrogatorio dell'indagato) in ragione della complessità del caso. Nella medesima pronuncia, al contempo, si è esclusa l'inosservanza dell'art. 6 commi 1 e 3 Cedu per le supposte limitazioni al diritto di difesa lamentate dal ricorrente: questi asseriva che i gravi reati per i quali era stato condannato s'inquadravano in un rapporto di collaborazione con i servizi segreti. La Corte europea, tuttavia, rileva che i giudici nazionali avevano escluso in maniera convincente che la condotta del ricorrente fosse imputabile alla materia delle operazioni sotto-copertura, osservando altresì che l'accusato aveva assistito e discusso in contraddittorio le prove documentali e testimoniali presentate dai servizi segreti al fine d'escludere l'esistenza d'un rapporto di collaborazione.

Quanto al diritto di difesa, si segnala la sent. 20 ottobre 2015, Dvorski c. Croazia (per una sintesi, v. infra), con cui la grande camera ha riscontrato una violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu in ordine a una vicenda in cui al ricorrente, in stato d'arresto, era stato negato dalla polizia il diritto d'essere assistito durante l'interrogatorio dal difensore di fiducia nominato, a sua insaputa, dai suoi familiari e nel corso del quale egli aveva confessato la propria responsabilità alla presenza d'un legale nominato seduta stante fra una lista di avvocati presentata dalle forze dell'ordine. Sempre sotto il profilo dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu, non va dimenticata la sent. 6 ottobre 2015, Karpyuk e altri c. Ucraina (per una sintesi, v. infra), dove è stata ritenuta conforme alla disposizione in parola sia la sostituzione del difensore di fiducia ripetutamente assente con un difensore d'ufficio sia l'allontanamento coattivo del ricorrente dal dibattimento per i suoi atteggiamenti turbolenti e irriguardosi in aula. In questa stessa pronuncia, infine, la Corte europea ha riscontrato una violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu, per l'impiego delle dichiarazioni unilateralmente raccolte nel corso delle indagini ai fini della condanna, non sussistendo buoni motivi che giustificassero una limitazione delle garanzie defensionali.

 

e) Art. 7 Cedu

In relazione al principio di legalità, è stata riscontrata un'unica violazione dell'art. 7 Cedu nella sent. 20 ottobre 2015, Vasiliauskas c. Lituania, riguardante una condanna per genocidio inflitta sulla base del codice penale lituano entrato in vigore cinquant'anni dopo la commissione del fatto (per una sintesi, v. infra).

 

f) Art. 8 Cedu

Sono due le pronunce d'interesse sotto l'angolo dell'art. 8 Cedu. Anzitutto, la sent. 20 ottobre 2015, Sher e altri c. Regno Unito (per una sintesi, v. infra), dove il giudice europeo ha escluso una violazione della privatezza in relazione alla perquisizione e al sequestro di documenti e di materiale informatico presso l'abitazione dei ricorrenti, sospettati d'organizzare un'attentato terroristico su ampia scala: per la Corte europea, in tale eventualità, è accettabile che i provvedimenti di ricerca della prova possano essere formulati in maniera più elastica che in altre situazioni. Poi, si segnala la sent. 27 ottobre 2015, R.E. c. Regno Unito (per una sintesi, v. infra) concernente la sorveglianza occulta dei colloqui fra una persona detenuta e vulnerabile (nella specie, affetta da una patologie psichiatrica) presso la stazione di polizia e il suo difensore (o un medico) oppure un adulto di sostegno (familiare o tutore) per fini di prevenzione. Quanto ai colloqui con l'avvocato, la Corte europea ha ravvisato la violazione dell'art. 8 Cedu, perché all'epoca dei fatti la normativa in tema di sorveglianza occulta non offriva al detenuto garanzie sufficienti rispetto all'esame, all'uso (anche processuale) e alla raccolta del materiale acquisito, alla sua divulgazione a terzi, alla sua distruzione o cancellazione, ecc. Diversa, la conclusione in ordine alla sorveglianza dei colloqui fra il soggetto vulnerabile e l'adulto di sostegno, non toccando questa misura la sfera d'immunità che contraddistingue i rapporti fra l'avvocato e il suo assistito.

 

g) Art. 10 Cedu

Quanto al bilanciamento tra la libertà di espressione di cui al comma 1 e le limitazioni ad essa consentite dal comma 2 dell'art. 10 Cedu, varie pronunce sono state emesse anche questo mese. Nella maggior parte dei casi è stata sancita la violazione della normativa convenzionale. Nella sent. 6 ottobre 2015, Müdür Duman c. Turchia, la Corte europea ha osservato che le motivazioni addotte dai tribunali turchi per la condanna del ricorrente non potevano essere considerate pertinenti e sufficienti: infatti, sebbene il materiale trovato nell'ufficio del partito di cui egli era a capo supportasse il leader di un'organizzazione armata illegale, il comportamento del sig. Duman non poteva essere interpretato come sostegno agli atti illeciti commessi dall'organizzazione o dal suo leader né come approvazione nei loro confronti e non vi era alcuna indicazione che il materiale in questione sostenesse violenza, resistenza armata o una rivolta. Perciò, la condanna inflitta era stata sproporzionata rispetto agli obiettivi della protezione dell'ordine pubblico e della prevenzione della criminalità. Anche nella sent. 6 ottobre 2015, Belek e VelioÄŸlu c. Turchia, i motivi della condanna inflitta al proprietario ed all'editore di un quotidiano non sono stati considerati sufficienti per giustificare l'interferenza con il loro diritto alla libertà di espressione. Infatti, essi avevano pubblicato un articolo contenente una dichiarazione da parte di un'organizzazione armata illegale nella quale si chiedeva una soluzione democratica della questione curda, si sottolineavano l'importanza e la necessità di una legge sull'amnistia e venivano criticate le condizioni di detenzione del capo del movimento e la legge sul pentimento. Tuttavia, il testo, considerato nel suo complesso, non conteneva alcuna richiesta di violenza, resistenza armata o insurrezione e non costituiva incitamento all'odio. La sent. 8 ottobre 2015, Kharlamov c. Russia, riguarda una causa civile intentata per diffamazione da un'università contro un suo professore, poiché egli aveva espresso dubbi sulla procedura di elezione e sulla conseguente legittimità dell'organo di governo universitario. La Corte europea ha rilevato che i tribunali nazionali avevano omesso di prendere in considerazione il fatto che la protezione dell'autorità o della reputazione di un'università ai sensi della Convenzione europea non poteva essere equiparata a quella di un individuo. L'interferenza con il diritto del ricorrente di esprimere il suo parere in merito all'organizzazione della vita accademica, quindi, non era stata "necessaria in una società democratica". Anche nella sent. 15 ottobre 2015, Perinçek c. Svizzera, i giudici di Strasburgo hanno effettuato un diverso bilanciamento, rispetto ai tribunali nazionali, tra le esigenze di tutela dei diritti dei terzi, in questo caso la dignità delle vittime armene e dei loro discendenti, e la libertà di espressione del ricorrente, che aveva negato che l'Impero ottomano avesse perpetrato un genocidio, ed hanno considerato che la condanna nei suoi confronti non era stata dettata da un "pressante bisogno sociale" (in questa Rivista, con scheda di M. Montanari, Libertà di espressione e dignità delle vittime in un caso di negazionismo del genocidio armeno: si pronuncia la Grande camera della Corte edu, 25 ottobre 2015).

La Corte europea, invece, non ha ravvisato la violazione dell'art. 10 Cedu in tre casi. La sent. 13 ottobre 2015, Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia Herzegovina, riguarda un procedimento per diffamazione a carico di quattro ONG per la pubblicazione di una lettera, che avevano scritto alle autorità del loro distretto lamentandosi del comportamento denigratorio verso i bosniaci e la cultura bosniaca tenuto dal redattore di una stazione radio pubblica multietnica. I giudici di Strasburgo hanno stabilito che i tribunali nazionali correttamente erano giunti alla conclusione che le organizzazioni ricorrenti avevano agito con negligenza nel segnalare la presunta cattiva condotta del redattore, di cui avevano ricevuto notizia, senza fare un ragionevole sforzo per verificarne l'esattezza, e che, quindi, i giudici interni avevano raggiunto un giusto equilibrio tra il diritto alla reputazione dell'editore ed il diritto delle ONG di riferire irregolarità di condotta. Nella sent. 20 ottobre 2015, Pentikäinen c. Finlandia, la Corte europea ha ritenuto che l'arresto e la successiva condanna del ricorrente fossero stati conformi alle norme convenzionali, in quanto erano previsti dalla legge, avevano perseguito scopi legittimi ed erano "necessari in una società democratica"; inoltre, la condanna era stata proporzionata agli scopi (per una sintesi, v. infra). Dello stesso tenore è la già citata sent. 20 ottobre 2015, Dilek Aslan c. Turchia. Infatti, a parere della Corte di Strasburgo, poiché le forze dell'ordine hanno un obbligo generale di proteggere l'ordine pubblico e di prevenire la criminalità e sono autorizzate ad effettuare controlli sull'identità, il rifiuto opposto dalle ricorrenti di mostrare le carte d'identità e gli opuscoli che stavano distribuendo aveva legittimato il loro arresto da parte della polizia.

 

h) Art. 11 Cedu

Lo stesso bilanciamento tra diritti garantiti e limitazioni legittimate la Corte europea lo ha effettuato in tema di libertà di assemblea e di associazione, riscontrando la violazione dell'art. 11 Cedu in due pronunce. Nella sent. 6 ottobre 2015, Karpyuk e altri c. Ucraina, riguardante la condanna di alcuni dirigenti, membri e sostenitori di un partito nazionalista per la partecipazione ad una manifestazione politica, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che i tribunali nazionali non avevano alcuna prova che i ricorrenti avessero inteso trasformare la manifestazione in violenta, mentre risultava che avessero voluto un incontro ostruttivo ma tranquillo. Quindi, se una sanzione per l'organizzazione di tale incontro avrebbe potuto in teoria essere giustificata dall'obiettivo di mantenere la sicurezza pubblica, le lunghe pene detentive inflitte non erano proporzionate a tale scopo legittimo e, avendo perseguito un effetto deterrente in relazione all'organizzazione di pubblici incontri, costituivano un'interferenza ingiustificata nel diritto di cui all'art. 11 Cedu. In riferimento alle condanne inflitte ai manifestanti che, invece, avevano effettivamente commesso specifici atti di violenza, i giudici europei non hanno ravvisato alcuna violazione. Anche nella sent. 15 ottobre 2015, Gafgaz Mammadov c. Azerbaijan, la Corte di Strasburgo ha stabilito che non erano stati addotti motivi pertinenti e sufficienti che giustificassero la dispersione della manifestazione politica organizzata dal partito di opposizione e l'arresto dei partecipanti, dal momento che, sebbene non autorizzato, l'evento si stava svolgendo pacificamente. La pena inflitta, dunque, era ingiustificata in base alle circostanze del caso e sproporzionata e fungeva da potenziale deterrente per l'opposizione a partecipare a un dibattito politico aperto.

Nella sent. 15 ottobre 2015, Kudrevičius e altri c. Lituania, la Corte europea, invece, non ha individuato nessuna violazione, in considerazione del bilanciamento che era stato effettuato dalle autorità lituane tra i legittimi obiettivi della "prevenzione del disordine" e della "tutela dei diritti e delle libertà altrui", da un lato, e la libertà di riunione, dall'altro (per una sintesi, v. infra). 

 

i) Art. 13 Cedu

Quanto al diritto ad un ricorso interno effettivo, diverse pronunce già citate hanno accertato la violazione dell'art. 13 Cedu in combinato disposto con l'art. 3 Cedu: sent. 8 ottobre 2015, Sergey Denisov c. Russia, sent. 22 ottobre 2015, Sergey Antonov c. Ucraina e Savinov c. Ucraina, poiché il procedimento davanti ai giudici nazionali non avrebbe potuto prevenire le violazioni in materia di assistenza medica in carcere o la loro continuazione o fornire ai ricorrenti un risarcimento adeguato e sufficiente; sent. 8 ottobre 2015, Tselovalnik c. Russia, dal momento che le autorità del carcere non avrebbero avuto un punto di vista sufficientemente indipendente nel valutare la denuncia, le carenze procedurali evidenziate non avrebbero reso effettivo un esposto alla procura e la possibilità di ottenere una compensazione di carattere civile non avrebbe avuto ragionevoli prospettive di successo, poiché sarebbe stata subordinata all'individuazione di colpa da parte delle autorità; sent. 29 ottobre 2015, Izmutdin Isayev c. Russia, in quanto erano assenti effettivi rimedi in tema di sovraffollamento.

 

Infine, la citata sent. 15 ottobre 2015, Abakarova c. Russia, ha riscontrato la violazione dell'art. 13 Cedu in combinato disposto con l'art. 2 Cedu, dal momento che si erano dimostrati inefficaci tutti i rimedi indicati dal governo, compresi quelli di carattere civile.

 

l) Art. 14 Cedu

La Corte europea ha ravvisato la violazione dell'art. 14 Cedu in relazione all'art. 3 Cedu nella sent. 20 ottobre 2015, Balázs c. Ungheria, che riguarda un caso in cui le autorità nazionali avevano omesso di condurre un'effettiva indagine relativamente ad un'aggressione razziale subita dal ricorrente da parte di un soggetto che aveva in seguito scritto su un social network di "aver preso a calci in testa uno zingaro steso a terra". La procura aveva avviato un'indagine penale formulando l'accusa di "violenza nei confronti di un membro di un gruppo", ma l'aveva interrotta per mancanza di prove che l'indagato avesse agito per odio razziale. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che le autorità inquirenti non avessero dato adeguata spiegazione del perché non avessero potuto dedurre le motivazioni dell'aggressore dalle frasi postate su internet e dalla testimonianza del ricorrente.

 

 m) Art. 1 Prot. add. Cedu

Quanto alla protezione della proprietà, la Corte europea ha riconosciuto la violazione dell'art. 1 Prot. add. Cedu nella sent. 13 ottobre 2015, Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Åž. c. Bulgaria, relativa ad un caso di confisca di un camion appartenente alla società ricorrente nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti del conducente del veicolo, che trasportava droga. L'imputato aveva effettuato un patteggiamento che includeva la confisca dell'autocarro, il cui valore era tre volte superiore a quello della merce contrabbandata. I giudici di Strasburgo hanno ribadito che qualsiasi interferenza con il pacifico godimento dei beni deve trovare un "giusto equilibrio" tra gli interessi generali della comunità e la tutela dei diritti fondamentali di un individuo e che bisogna valutare il comportamento del proprietario del bene, il suo grado di colpa o il rapporto tra la sua condotta e il reato, concedendogli la possibilità di intervenire davanti alle autorità competenti al fine di contestare le misure subite. Nel caso di specie, questi principi non erano stati rispettati e non vi era stata proporzionalità tra la confisca e l'obiettivo che si voleva raggiungere.

Invece, la Corte europea non ha ravvisato la violazione del diritto di proprietà: nella già citata sent. 6 ottobre 2015, KavaklıoÄŸlu e altri c. Turchia, in quanto non sarebbe stato possibile determinare l'appartenenza di un particolare oggetto ai ricorrenti o la responsabilità degli agenti di polizia nella sua distruzione o presunta scomparsa; nella sent. 27 ottobre 2015, Konstantin Stefanov c. Bulgaria, poiché le autorità interne avevano raggiunto un giusto equilibrio tra l'interesse generale al buon funzionamento del sistema giudiziario (ravvisabile nello svolgimento dell'udienza, che sarebbe stato possibile se il ricorrente, in qualità di avvocato, avesse assunto la difesa d'ufficio), da un lato, ed il rispetto del diritto di proprietà del ricorrente (dal momento che la multa di 260 euro inflittagli a fronte del suo rifiuto non aveva costituito un onere eccessivo), dall'altro.

 

n) Art. 3 Prot. add. Cedu

Nella citata sent. 27 ottobre 2015, BrânduÅŸe c. Romania (n. 2), la Corte di Strasburgo, richiamando il leading case sent. 6 ottobre 2005, Hirst c. Regno Unito (n. 2), ha ribadito ancora una volta che, quando la privazione del diritto di voto riguarda un gruppo di persone in genere, automaticamente ed indiscriminatamente, solo per il fatto che esse stanno scontando una pena detentiva, a prescindere dalla durata della stessa, dalla natura o dalla gravità del reato e dalla loro situazione individuale, non è compatibile con l'art. 3 Prot. add. Cedu. I giudici europei hanno riscontrato che le circostanze del caso di specie erano identiche a quelle già esaminate nelle sent. 1 luglio 2008, Calmanovici c. Romania, e 13 novembre 2012, Cucu c. Romania, e che la privazione dei diritti civili era stata imposta come diretta conseguenza dell'incarcerazione, senza una valutazione individuale della situazione concreta da parte dei giudici.

 

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2. Sintesi delle pronunce più rilevanti

 

C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 6 ottobre 2015, Karpyuk e altri c. Ucraina

Nella primavera del 2001, i ricorrenti si riuniscono in uno spazio pubblico per una manifestazione politica non autorizzata, in opposizione all'allora presidente ucraino. Entrati in contatto con le forze dell'ordine, scoppiano dei disordini di piazza. Di qui, l'arresto dei ricorrenti e di altri manifestanti. Il successivo processo per i disordini di piazza si svolge in un clima teso e conflittuale. Uno dei ricorrenti viene allontanato in diverse occasioni dal tribunale per il suo comportamento indisciplinato, mentre il difensore d'un altro ricorrente non si presenta ad alcune delle udienze in calendario: il giudice così procede alla nomina di un difensore d'ufficio. Alla fine, gli interessati vengono condannati sulla base delle dichiarazioni dei testimoni raccolte nella fase delle indagini e lette in dibattimento per «validi motivi», secondo quanto si limita a prescrivere la normativa nazionale. Esaurite le vie di ricorso interne, per tali ragioni, i ricorrenti lamentano l'iniquità del loro processo e la violazione del loro diritto a riunirsi ai sensi dell'art. 11 Cedu. Sul primo fronte, la Corte europea si occupa, anzitutto, del problema relativo alla lettura delle dichiarazioni unilaterali impiegate in condanna. A tal riguardo, si considera il profilo attinente al rispetto dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu, poiché l'autorità nazionale ha giustificato l'impiego delle prove assunte in assenza di contraddittorio sulla base di generici "validi motivi", senza però specificare quali; nella specie, invece, secondo il giudice di Strasburgo non sussistevano buone ragioni - come, ad esempio, l'impossibilità di escutere i testimoni per motivi oggettivi o per la paura di ritorsioni - idonee a giustificare restrizioni al diritto di difesa: di qui, la violazione dell'equità processuale. In secondo luogo, la Corte europea si è occupata dell'allontanamento coattivo d'uno dei ricorrenti per svariate udienze; dato che l'imputato, prima di venire espulso dall'aula, era già stato ammonito numerose volte a causa del suo comportamento indisciplinato, per la Corte europea, ciò implica una rinuncia tacita dell'interessato a partecipare al suo processo; inoltre, prosegue il giudice europeo, durante le udienze il ricorrente era stato rappresentato dal difensore, mentre nel successivo appello, connotato da una riapertura dell'istruttoria dibattimentale, egli vi aveva preso addirittura parte. Alla luce di tali premesse, la Corte Cedu ha escluso una violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 lett. c Cedu e, sempre sotto tale aspetto, ha ritenuta legittima la sostituzione del difensore assente ad alcune delle udienze con l'avvocato d'ufficio nominato dal tribunale: nel caso concreto, il ricorrente era a conoscenza che il difensore di fiducia non si sarebbe presentato ad alcune udienze, mentre il legale, dal canto suo, aveva avvertito il tribunale della sua assenza, senza addurre alcun impedimento. Quanto alla libertà di riunirsi, il giudice di Strasburgo ha accertato che l'aver impedito ai ricorrenti l'ingresso nella piazza in cui si teneva una manifestazione pacifica ha integrato la lesione dell'art. 11 Cedu. (Francesco Zacchè)

 

C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 13 ottobre 2015, Baratta c. Italia

Nel gennaio del 1994, il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ordina l'applicazione della custodia cautelare al ricorrente per varie imputazioni, fra cui omicidio e appartenenza a un'organizzazione di stampo mafioso. Siccome il ricorrente si trova in Brasile, le autorità italiane chiedono la sua estradizione. Inizia così, con l'arresto dell'interessato su ordine del Ministro della giustizia brasiliano, una lunga vicenda relativa alla sua estradizione, che si conclude positivamente sette anni più tardi. Nel frattempo, il ricorrente viene rinviato a giudizio di fronte alla Corte d'assise di Cosenza. Il difensore del ricorrente fa allora presente alla corte che il suo assistito si trova detenuto in Brasile in attesa d'estradizione. I giudici nazionali, però, procedono in contumacia e condannano il ricorrente alla pena dell'ergastolo. La sentenza contumaciale viene confermata nei successivi gradi di giudizio. Per la Cassazione, in particolare, è da escludere la tesi difensiva secondo cui la mancata partecipazione al dibattimento del ricorrente dipende da un motivo di forza maggiore, dato che questi si è volontariamente dato alla latitanza. Estradato nel 2001, nel 2007 il ricorrente tenta, inutilmente, con un incidente d'esecuzione di far valere l'invalidità della condanna contumaciale. A ogni modo, per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 175 comma 2 c.p.p., il ricorrente adisce di nuovo il giudice di legittimità nel 2009, con successo: mutando orientamento, questa volta la Cassazione afferma che l'imputato era stato dichiarato "a torto" contumace poiché al tempo del processo egli si trovava ristretto in Brasile e lo rimette in termine per impugnare la condanna di primo grado. Il conseguente giudizio di fronte alla corte d'assise d'appello si conclude con l'annullamento della sentenza. Il processo di prime cure, a sua volta, termina con la prescrizione dei reati addebitati, mentre il relativo appello, su iniziativa della procura, è a tutt'oggi pendente. Nel frattempo, l'imputato detenuto viene scarcerato per decorrenza dei termini massimi di durata della custodia cautelare. L'interessato lamenta la violazione dell'art. 5 comma 1 Cedu poiché la reclusione sopportata per effetto della sentenza contumaciale costituisce una caso flagrante di denegata giustizia. A tal riguardo, la Corte europea rileva che, nel 2001, il ricorrente è stato incarcerato in esecuzione di una condanna pronunciata da un tribunale competente ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a Cedu, in linea con il diritto italiano allora vigente. Tuttavia, prosegue la Corte, la vicenda giudiziaria iniziata nel 1994 e terminata nel 2000 è avvenuta in contumacia, nonostante il ricorrente si trovasse in custodia provvisoria in attesa dell'estradizione e non avesse rinunciato, in maniera espressa o tacita, al suo diritto di partecipare al processo. Pertanto, secondo la Corte europea, il rifiuto reiterato da parte delle autorità nazionali di tener conto dell'impedimento del ricorrente a partecipare al processo costituito dalla detenzione sottoportata in vista dell'estradizione è manifestamente contraria all'art. 6 Cedu e ai principi in esso contenuti. Di conseguenza, la reclusione sopportata dall'interessato è arbitraria e in contrasto con l'art. 5 comma 1 lett. a Cedu. Né la successiva riapertura del processo nel 2009 può compensare a posteriori la tardività del riconoscimento del diritto negato. (Francesco Zacchè)

 

C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 15 ottobre 2015, Kudrevičius e altri c. Lituania

I ricorrenti sono cinque contadini che il 15 aprile 2003 avevano fatto una dimostrazione davanti al parlamento lituano per protestare contro il calo dei prezzi all'ingrosso di vari prodotti agricoli e la mancanza di sussidi per la loro produzione e per chiedere allo Stato di intervenire. La manifestazione si era svolta pacificamente e senza interferenze da parte delle autorità. Tuttavia, a seguito dello stallo nelle trattative con il governo, il successivo 21 maggio avevano istituito dei posti di blocco su tre autostrade, senza notificare l'intenzione alla polizia, e li avevano tolti solo il 23 maggio 2003, a seguito del successo dei negoziati. Il 29 settembre 2004 gli agricoltori erano stati condannati, ai sensi dell'art. 283 comma 1 c.p., dalla Corte distrettuale cittadina per aver incitato o partecipato a sommosse: la pena detentiva di sessanta giorni era stata sospesa per un anno, con obbligo di non lasciare il luogo di residenza per più di sette giorni senza l'autorizzazione delle autorità. Il loro appello era stato respinto sia dalla Corte regionale in data 14 gennaio 2005, in quanto il diritto alla libertà di espressione ha dei limiti, che vanno ravvisati negli interessi di ordine pubblico e di prevenzione della criminalità, sia dalla Suprema corte il 4 ottobre 2005. I ricorrenti si erano rivolti, quindi, alla Corte europea, la cui seconda sezione, in data 26 novembre 2013, aveva ravvisato una violazione dell'art. 11 Cedu. Il governo aveva chiesto, però, il rinvio alla grande camera, la quale ha ribaltato il giudizio ritenendo che nessuna violazione della Convenzione europea fosse stata commessa. La grande camera, in particolare, ha ribadito che il diritto alla libertà di riunione è fondamentale in una società democratica, ma che l'art. 11 Cedu tutela solo il diritto a "riunirsi pacificamente", applicandosi dunque a tutte le riunioni ad eccezione di quelle in cui gli organizzatori ed i partecipanti hanno avuto intenzioni violente, incitato alla violenza o comunque rifiutato le basi di una società democratica (§ 92). I ricorrenti, in effetti, non erano stati condannati per coinvolgimento o incitamento alla violenza, ma per violazione dell'ordine pubblico derivante dai blocchi stradali. Secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tuttavia, l'intenzionale grave interruzione della normale vita e delle attività effettuate legalmente da altri, in misura più significativa di quella causata dal normale esercizio del diritto di riunione pacifica in un luogo pubblico (come, nel caso di specie, l'ostruzione quasi completa di tre grandi autostrade in palese violazione degli ordini della polizia e dei bisogni e dei diritti degli utenti della strada), può essere considerata un "atto riprovevole" (§§ 173-174). Le autorità nazionali, quindi, avevano fatto un giusto bilanciamento tra i legittimi obiettivi della "prevenzione del disordine" e della "tutela dei diritti e delle libertà altrui", da un lato, e le esigenze di libertà di riunione, dall'altro, ed avevano basato le loro decisioni su una valutazione accettabile dei fatti e su ragioni rilevanti e sufficienti, non oltrepassando il loro margine di apprezzamento: tale interferenza era stata "necessaria in una società democratica" (§§ 182-183). (Elena Mariani)

 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 15 ottobre 2015, Nabid Abdullayev c. Russia

In forza d'un mandato d'arresto internazionale il ricorrente, d'etnia uzbeka, viene posto in detenzione provvisoria in attesa della