ISSN 2039-1676


01 marzo 2016

Sezioni unite: la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il suo consenso alla proposta del pubblico ministero non valgono come rinuncia alla prescrizione

Cass., Sez. Un., c.c. 25 febbraio 2016, Pres. Canzio, Rel. Bruno, Ric. Piergotti (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 25 febbraio 2016, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, o il consenso da questi prestato alla proposta del pubblico ministero, possano valere come rinuncia alla prescrizione».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione negativa.

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni parzialmente difformi del Procuratore generale.

La nostra Rivista ha già pubblicato il provvedimento che ha rimesso la questione alle Sezioni unite, cioè l'ordinanza della Seconda sezione penale del 1 dicembre 2015, n. 48711, con nota di Martina Jelovcich: L'accordo per l'applicazione della pena configura una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione? La questione approda alle Sezioni Unite.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito.