ISSN 2039-1676


21 marzo 2016 |

Prime valutazioni della Corte costituzionale sulla liberazione anticipata speciale

Corte cost., 17 febbraio 2016, n. 32, Pres. Cartabia, Rel. Zanon

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Abstract. Con la sentenza n. 32 del 2016 la Corte costituzionale ha definito una questione relativa all'esclusione dei minorenni, quando condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen., dall'applicazione della cd. liberazione anticipata speciale, che poi semplicemente consiste, per la disciplina a regime, in un allungamento della riduzione di pena stabilita in applicazione degli ordinari criteri per la liberazione anticipata. La Corte ha rilevato la contraddizione tra le scarne argomentazioni del rimettente, che rivendicava discrezionalità per la decisione giudiziale concernente i minori, ed il carattere automatico che avrebbe segnato l'allungamento della pena dedotta in caso di accoglimento della questione. La quale questione, dunque, è stata dichiarata inammissibile, senza che ne risultasse esclusa la serietà del problema alla luce del peculiare bilanciamento che deve essere garantito, nel caso dei minori, tra presunzioni e preclusioni concernenti l'accesso ai benefici penitenziari e particolare preminenza dell'obiettivo di educazione e socializzazione.

 

SOMMARIO: 1. Scopi e portata della liberazione anticipata speciale. - 2. La questione sollevata. - 3. Sui rapporti tra liberazione ordinaria e nuova disciplina speciale. - 4. L'esclusione dei condannati per reati rilevanti ex art. 4-bis ord. pen. e l'automatismo della riduzione maggiorata nei casi ulteriori. - 5. La logica della questione: preclusione fondata sul titolo del reato versus direttiva della individualizzazione di trattamento per i minori. - 6. Sui limiti costituzionali del ricorso ad automatismi nella disciplina dei benefici penitenziari. - 7. Una questione inammissibile ma non necessariamente infondata.