ISSN 2039-1676


07 dicembre 2016 |

Violenza in famiglia: anche chi "assiste" è persona offesa dal reato e legittimata a costituirsi parte civile

Nota a Cass. Pen., Sez. III, sent. 17 maggio 2016 (dep. 27 ottobre 2016) n. 45403, Pres. Rosi, Rel. Liberati, imp. K.

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1. Nella sentenza in esame, relativa ad un fatto di violenza sessuale ex art. 609-bis, commessa nei confronti di una donna in stato di gravidanza (art. 609-ter co. 5-ter c.p.) e in presenza di un minore di anni 18 (art. 61 co. 11-quinquies), la Cassazione affronta la questione della legittimazione a costituirsi parte civile del minore che abbia “solo” assistito alla consumazione del reato.

La sentenza rappresenta una delle prime applicazioni giurisprudenziali dell’aggravante di «violenza assistita», introdotta nell’art. 61 co. 11-quinquies c.p. dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119 («Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere»), provvedimento con il quale l’ordinamento ha inteso inasprire la risposta sanzionatoria per i reati commessi nei confronti di donne e minori, ritenuto il «susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato» (a commento cfr. L. Pistorelli, Prime note sulla legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 93 del 2013, in materia tra l’altro di “violenza di genere” e di reati che coinvolgano minori, Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, in questa Rivista, 18 ottobre 2013; G. Pavich, Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili, Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno di soggetti deboli, in questa Rivista, 24 settembre 2013). Il rafforzamento della tutela di soggetti deboli, particolarmente donne e minori, è consistito in interventi pluridirezionali, inerenti sia il codice penale (artt. 572, 609-ter, 612-bis c.p.), sia quello di rito (artt. 282-bis co. 6, 299, 384-bis, 398 co. 5-bis, 406 co. 2-ter, 408 co. 3-bis, 415-bis, 498 c.p.p.; art. 132-bis disp. att. c.p.p.).

Il provvedimento risente di una chiara influenza europea, poiché appena qualche mese prima il Parlamento aveva ratificato con l. 27 giugno 2013, n. 77 la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Come già segnalato sulle pagine di questa Rivista (cfr. ancora L. Pistorelli, Prime note, cit., p. 6) il decreto n. 93 – pur non costituendo l’atto di formale attuazione della Convenzione all’interno del nostro ordinamento – ha risentito profondamente della sua influenza: a questo proposito, con particolare riferimento alla “violenza assistita», può infatti osservarsi che la circostanza in argomento era già contenuta nell’art. 46 lett. d della Convenzione stessa.

 

2. La circostanza ex art. 61 co. 11-quinquies (a commento della quale G. Gatta, sub art. 61,  in E. Dolcini – G. Gatta, Codice penale commentato, IV ed., Vol. III, Milanofiori Assago, 2015, p. 1279, 130) si applica ai delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale , ai delitti contro la libertà individuale e ancora – per espressa previsione – al delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

Desta invece perplessità la mancata estensione dell’aggravante al reato di atti persecutori ex art. 612-bis. Lo stesso d.l. 93/2013 ha arricchito questa fattispecie di un’aggravante speciale, per il fatto «commesso a danno di un minore o di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità». Non è stata considerata l’ipotesi che il reato avvenga in presenza del soggetto debole, come invece nell’aggravante di violenza assistita: l’omissione rischia di rendere meno funzionale questa aggravante speciale al reato di stalking, atteso il diverso carico probatorio richiesto per “dimostrare un danno” piuttosto che per “dimostrare una presenza”. D’altro lato, la formulazione letterale dell’art. 61 co. 11-quinquies c.p. – con l’elencazione tassativa dei reati a cui si applica questa circostanza generale – impedisce di ipotizzarne un’estensione analogica agli atti persecutori.

È appena il caso di esplicitare la ratio di questa aggravante: il legislatore ha voluto estendere la tutela penale anche a quei soggetti deboli ridotti – se non addirittura costretti, come nel caso di specie – ad assistere ai reati indicati dalla norma. Si guarda principalmente ad ambienti famigliari di violenza, a volte protratta anche per anni, con le devastanti conseguenze del caso su molti piani della personalità individuale. Sinteticamente dunque: non più inermi testimoni dei reati commessi tra le mura di casa, bensì vittime (in)dirette di quegli stessi reati.

Per il principio di specialità, la circostanza non può essere applicata se la minore età o lo stato di gravidanza sono elementi costitutivi di altri reati, come nel caso dell’art. 609-quater c.p. Ancora per il principio di specialità, la circostanza non si applica se la minore età o lo stato di gravidanza sono elementi costitutivi di altre circostanze, come ad esempio nella violenza sessuale compiuta contro donna in stato di gravidanza, ex artt. 609-bis e 609-ter co. 5-ter c.p. o nel caso di reato compiuto contro un minore «all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione» (art. 61 co. 11-ter c.p.).

 

3. Tornando al caso di specie, nella sentenza in esame si osserva come per effetto della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, co. 11-quinquies c.p., si considera persona offesa dal reato anche il minore che ha assistito alla condotta violenta, «in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina una estensione dell’ambito della tutela penale». L’offesa consiste in quel «complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e nel lungo termine, sui minori costretti […] alla percezione di atti di violenza, sia nei confronti di altri componenti del nucleo familiare, sia di terzi». Da ciò deriva – ed è questo il profilo di maggior interesse della pronuncia – il riconoscimento della piena legittimazione del minore a «costituirsi parte civile [a mezzo del tutore, ndr] nel procedimento relativo alla violenza sessuale commessa nei confronti della madre ed alla quale dovette assistere».  

 

4. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte peraltro sottolinea come allo stesso risultato si sarebbe pervenuti pure in assenza della nuova circostanza aggravante. La giurisprudenza di legittimità, infatti, aveva già attribuito rilevanza penale all’«esposizione del minore alla percezione di atti di violenza condotti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare», sussumendo il fatto sotto l’art. 572 c.p., in considerazione del fatto che «lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime […] può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi» (Cass. Pen., Sez. V, 22/10/2010, n. 41142). La violenza assistita veniva così riconosciuta dalla giurisprudenza nel 2010, dunque già tre anni prima di diventare diritto positivo.