ISSN 2039-1676


09 maggio 2017 |

La Cassazione e la latitudine applicativa dell’aggravante di aver commesso il fatto "in presenza di minori"

Nota a Cass., Sez. I, sent. 2 marzo 2017 (dep. 14 marzo 2017), n. 12328, Pres. Di Tommasi, Est. Aprile

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017

Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato".

 

1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si occupa di delimitare la portata operativa della circostanza aggravante disciplinata dall’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. Disposizione, questa, che, come noto, è stata introdotta dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio per il caso che i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti vengano commessi “in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”. Al riguardo, la Suprema Corte, rigettando il ricorso dell’imputato, ha precisato che “la circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, nelle ipotesi previste dall’art. 61, n. 11-quinquies cod. pen., è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all’autore del reato, se questi, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza”.

 

2. Nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, l’imputato era stato dichiarato responsabile del delitto di omicidio aggravato della convivente (artt. 575, 577, 61, n. 11-quinquies, cod. pen.). In particolare, come ricostruito dal giudice di primo grado e confermato in sede di appello, l’imputato – una guardia giurata – aveva causato la morte della convivente mediante l’esplosione a distanza ravvicinata di tre colpi di arma da fuoco diretti al torace della donna. La condotta criminosa trovava attuazione nel luogo di abitazione della vittima, in cui erano presenti i due figli minori della stessa: uno che, al momento dell’omicidio, si trovava nel vano attiguo e comunicante con il locale ove era avvenuto il delitto; l’altro che, nello stesso frangente, si trovava nel giardino pertinenziale.

Come accertato all’esito delle indagini, entrambi i minori avevano compreso cosa fosse accaduto (la percezione del fatto era favorita dalla presenza del primo figlio in una stanza collegata al luogo del delitto mediante un’ampia porta, rimasta aperta, e dalla circostanza che il secondo minore, uditi gli spari, fosse immediatamente accorso sul posto), e ciò nonostante il tentativo dell’imputato di chiudere la porta per impedire ai bambini la visione della madre morta. Da qui la contestazione della citata aggravante, perché il fatto delittuoso si sarebbe svolto “in presenza” dei figli minorenni della vittima.

Tuttavia, la configurabilità di tale elemento circostanziale, riconosciuta sia in primo che in secondo grado, è messa in dubbio dall’imputato che, proponendo ricorso per cassazione, ne contesta l’applicabilità nel caso di specie, cioè nell’ipotesi in cui i minori, pur presenti nell’appartamento e nelle relative pertinenze in cui è avvenuto il delitto, non abbiano allo stesso direttamente assistito.

 

3. La questione interpretativa, sollevata dal ricorso, attiene alla corretta delimitazione del concetto di commissione del fatto “in presenza […] di un minore”, con specifico riferimento all’individuazione delle modalità di percezione di esso da parte del minorenne. Il problema esegetico posto dal ricorrente è infatti quello di stabilire se, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante in esame, sia necessario che il fatto criminoso sia commesso sotto gli occhi del minore o, invece, sia sufficiente che quest’ultimo ne abbia comunque percezione e consapevolezza[1].

 

4. Come anticipato, la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen.[2] è stata introdotta dalla legge n. 119/2013, che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, adottato nell’ambito di iniziative di contrasto alla c.d. violenza di genere o in danno di categorie di soggetti vulnerabili[3]. La predetta novella legislativa ha eliminato la previsione, originariamente inserita nel decreto-legge, che aveva circoscritto l’operatività dell’aggravante al solo delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572, cod. pen., nell’ipotesi in cui il reato fosse stato consumato “alla presenza di un minore di anni diciotto”. E ha così configurato una circostanza aggravante comune (o, secondo alcuni, “semi-comune”), che, evocando le indicazioni dettate in tal senso dall’art. 46 lett. d) della Convenzione del Consiglio d’Europa (c.d. Convenzione di Istanbul) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (L. 27 giugno 2013, n. 77), è destinata a trovare applicazione con riferimento a tutti i delitti non colposi idonei a ledere o a mettere in pericolo i beni della vita, dell’incolumità individuale e della libertà personale, oltre che con riguardo al già citato reato di maltrattamenti[4].

La previsione aggravatrice prevede quindi un aumento di pena nel caso in cui, fra l’altro, il delitto sia commesso “in presenza” di un minorenne. La formulazione letterale della fattispecie circostanziata pone allora il problema di capire il significato della locuzione utilizzata dal legislatore. Detto altrimenti, si tratta di chiarire se il concetto di “in presenza” debba essere interpretato nel senso di ‘al cospetto’ e, in particolare, se sia richiesto, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in commento, l’elemento materiale costituito dalla commissione del fatto di reato sotto gli occhi del minore, oltre che la consapevolezza, in capo all’agente, che la condotta criminosa è realizzata alla presenza di un minorenne.

Sul punto, le soluzioni interpretative astrattamente ipotizzabili sono due.

 

5. La prima soluzione, patrocinata dal ricorrente, suggerisce un’esegesi restrittiva del dato normativo: in quest’ottica, sarebbe possibile riconoscere l’aggravante di recente introduzione nelle ipotesi in cui non soltanto l’autore del fatto sia stato consapevole della presenza del minore, ma quest’ultimo sia stato commesso alla presenza ‘fisica’ dello stesso. E ciò in quanto la norma mirerebbe a stigmatizzare, attraverso la previsione di un aggravamento del regime punitivo, il maggior disvalore insito nelle ipotesi di c.d. violenza assistita in senso stretto[5], cioè nei casi in cui un soggetto particolarmente fragile – quale è il minorenne, in ragione della non ancora compiuta maturazione psico-fisica – si trovi ad assistere ad atti di violenza perpetrati contro altri[6]. In quest’ottica interpretativa, un’esegesi volta a ricondurre nell’alveo applicativo della norma anche ipotesi in cui difetti la presenza materiale del minore al momento della commissione del fatto di reato si tradurrebbe in un’indebita applicazione analogica della figura circostanziale.

La seconda soluzione, proposta dalla sentenza in commento, propone una più ampia lettura della disciplina di diritto positivo, tesa a ricomprendere nello spazio operativo della fattispecie circostanziata anche i casi in cui il fatto delittuoso non si sia svolto sotto gli occhi del minore, ma possa comunque dirsi che la condotta criminosa sia stata perpetrata alla sua ‘presenza’.

Vediamo il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione per giungere a questo approdo interpretativo.

 

6. In via preliminare, i giudici di legittimità sgombrano il campo dalle suggestioni ermeneutiche derivanti dall’originaria versione dell’aggravante in esame, inizialmente applicabile al solo delitto di maltrattamenti in famiglia. Suggestioni che, in forza del circoscritto ambito operativo dell’elemento circostanziale, ne limitavano l’applicabilità ai soli casi in cui minore fosse stato costretto ad assistere a reiterati episodi di violenza domestica in danno di familiari[7]. Al riguardo, la Suprema Corte chiarisce che, da tempo, la giurisprudenza individua l’elemento materiale del delitto di cui all’art. 572 cod. pen. anche nell’esposizione del minore alla percezione di atti di violenza condotti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare[8]. Constatazione, questa, che ha probabilmente indotto il legislatore a modificare, in sede di conversione, l’iniziale previsione del decreto-legge, data la sua scarsa portata innovativa. Se ne desume, secondo la Corte di legittimità, che la presenza del minore, richiesta dal nuovo art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., non riguarda la percezione di un comportamento abituale o reiterato, ma, per ritenere integrata l’aggravante, è sufficiente che lo stesso percepisca la condotta sanzionata dalla disposizione incriminatrice di un delitto contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà personale.

 

7. Ciò premesso, il Supremo Collegio passa ad affrontare il nucleo problematico della questione sollevata dal ricorrente, ovverosia in cosa debba consistere la “presenza” al fatto criminoso richiesta dalla norma. Per rispondere a questo interrogativo, i giudici di legittimità si avvalgono di un criterio ermeneutico di tipo sistematico e procedono ad un’attenta ricognizione delle interpretazioni che la giurisprudenza ha fornito alla identica espressione “in presenza” utilizzata dal legislatore in altre fattispecie incriminatrici.

Ed invero, per quanto concerne il reato di corruzione di minorenni (art. 609-quinquies cod. pen.), ad avviso della Suprema Corte, la presenza del minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali da parte di chi agisca nell’intento di farlo assistere costituisce un elemento di fatto attinente alla percepibilità dell’atto, non soltanto attraverso il senso della vista[9]. Analogamente, ai fini della configurazione del delitto di ingiuria, già previsto dall’art. 594 cod. pen., che richiedeva la commissione del fatto in presenza dell’offeso, la giurisprudenza di legittimità era stabilmente orientata a ritenere configurata la fattispecie criminosa nell’ipotesi in cui la persona offesa, anche se non vista dal soggetto agente, avesse avuto la possibilità di percepire ed abbia effettivamente percepito le espressioni ingiuriose[10].

Da tale confronto sistematico il Collegio ricava che, quando il legislatore fa riferimento a condotte criminose realizzate “in presenza” di un determinato soggetto, non è necessario che il reato sia commesso sotto gli occhi del soggetto a cui la norma incriminatrice si riferisce (cioè alla sua presenza ‘fisica’), ma è sufficiente che quest’ultimo percepisca il fatto delittuoso. Nella specie, secondo la Suprema Corte, per ritenere sussistente la circostanza aggravante in discorso è pertanto richiesta soltanto la percezione del reato da parte del minore[11].

 

8. A questa conclusione si combina un ulteriore rilievo, volto a valorizzare il legame psicologico che deve necessariamente intercorrere tra l’autore della condotta e la situazione fattuale in cui si sostanzia l’aggravante. Infatti, la decisione in commento ricorda che, in base ai criteri di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti di tipo oggettivo, l’elemento circostanziale è valutato a carico dell’agente solo se conosciuto ovvero se ignorato per colpa o ritenuto insussistente per errore determinato da colpa, ai sensi dell’art. 59 cod. pen. Ne consegue che la circostanza aggravante in esame è configurabile tutte le volte in cui il minore percepisca la commissione del reato e anche quando la sua presenza non sia visibile dall’autore, il quale, tuttavia, ne abbia consapevolezza o avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza.

Elementi, questi, che, a detta dei giudici di legittimità, ricorrono nella vicenda di specie: l’imputato ha infatti commesso l’omicidio della propria convivente a pochi passi di distanza dai figli, presenti in casa o nelle relative zone di pertinenza, alla portata della immediata percepibilità del fatto criminoso in corso di svolgimento, nella consapevolezza o comunque nella colposa ignoranza dell’effettiva percezione, da parte di quest’ultimi, dell’uccisione della propria madre.

Per tale ragione, la decisione in commento dichiara infondate le critiche avanzate dall’imputato alla scelta dei giudici di merito di applicare la suddetta aggravante e, respingendo anche alle ulteriori censure in punto di quantificazione della pena e di giudizio di bilanciamento, rigetta il ricorso.

 

*          *          *          *

 

9. Ad avviso di chi scrive, la conclusione interpretativa a cui perviene la decisione in commento è condivisibile. Infatti, tale soluzione, fondata dai giudici di legittimità su un argomento di tipo sistematico, appare corroborata anche dall’applicazione di altri criteri ermeneutici, di recente valorizzati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione proprio allo scopo di delimitare il campo di operatività di altre fattispecie circostanziate di delitto[12]. E ciò nella prospettiva di un più completo e profondo approccio polidimensionale, fondato sul contestuale utilizzo di tutti i canoni ermeneutici indicati dal legislatore nelle disposizioni preliminari al codice civile[13].

 

10. Ed infatti, la soluzione proposta dalle Suprema Corte in questa pronuncia – secondo cui per la sussistenza dell’aggravante non è richiesta la necessaria presenza materiale del minore nel luogo e nel momento della commissione della condotta criminosa, ma è sufficiente la percezione, da parte di quest’ultimo, della realizzazione del reato – trova riscontro, in primo luogo, facendo applicazione del canone ermeneutico classico dell’interpretazione letterale. Invero, seguendo la regola fissata dall’art. 12 delle preleggi, in base alla quale è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione delle norme del significato lessicale dei vocaboli utilizzati dal legislatore, non è possibile non constatare che il legislatore, nell’introdurre la citata aggravante, abbia usato una locuzione con una ben precisa sfumatura semantica: a mente dei più diffusi dizionari della lingua italiana, il termine “presenza” indica il fatto che una persona o una cosa si trovi in un dato luogo, specialmente in quanto termine di constatazione o di disponibilità[14]. Pertanto, l’espressione linguistica usata nella descrizione della figura circostanziale, intesa nella sua comune accezione, evoca il contatto e/o la partecipazione di un oggetto o di una persona ad una determinato contesto o ad una data situazione, ponendo l’accento su un concetto di tipo relazionale, più che su una nozione di carattere materiale: la “presenza” non richiede necessariamente la visione ‘fisica’ del fatto, ma postula sempre la possibilità di constatazione, ovverosia di percezione. A rilevare, dunque, non è il fatto di assistere fisicamente ad un accadimento – circostanza di per sé neutra, ben potendo colorarsi dei caratteri dell’inerzia o dell’inconsapevolezza – ma è la possibilità di percepire l’avvenimento stesso. Possibilità che è ravvisabile non soltanto quando la condotta criminosa si svolga al cospetto del minorenne, ma che è configurabile anche nelle diverse ipotesi in cui, pur fisicamente altrove, il soggetto venga comunque ad immediato contatto con il fatto di reato.

Calando tale risultato ermeneutico nella prospettiva esegetica dell’art. 61, primo comma, 11-quinquies, cod. pen., è agevole rilevare che, in questo caso, il punto di vista scelto dal legislatore è quello del minore alla cui “presenza” si consuma la condotta criminosa: è quest’ultimo che deve percepire il fatto di reato. Percezione che, per evidenti ragioni logiche, non impone che il soggetto veda svolgersi il comportamento delittuoso sotto i propri occhi, essendo sufficiente l’immediata presa di coscienza, da parte di quest’ultimo, della sua realizzazione.

 

11. Conclusione, questa, che è confortata anche da un argomento teleologico, attento alla “intenzione del legislatore”, valorizzata dal già citato art. 12 delle preleggi. Infatti, come rilevato in dottrina, l’intentio legis perseguita con l’introduzione dell’aggravante in commento è quella non solo di tutelare i minori contro forme di violenza fisica o psicologica, ma, più in generale, di proteggere l’armonia e la serenità del loro sviluppo, che potrebbe essere compromesso dal trauma di presenziare alla commissione di un delitto[15]. Ne deriva che la ratio dell’inasprimento di pena in questo caso è costituita dal maggior disvalore insito di quelle condotte che vengono poste in essere alla portata conoscitiva dei minori, con tutte le ricadute di tipo psicologico, sociale e cognitivo che esse possono produrre sulla fragile costituzione di un soggetto che non abbia ancora raggiunto la piena maturazione psico-fisica. Ricadute evidentemente legate non già alla mera ed inerte presenza del minore all’accadimento delittuoso, ma alla consapevole ‘presa d’atto’ della condotta criminosa in corso di realizzazione. Infatti, è soltanto l’effettiva percezione della commissione del reato a produrre un effetto eventualmente traumatico, senza che, per quanto anzidetto, a ciò sia necessaria l’assistenza ‘visiva’ al fatto.

 

12. E che questa sia la volontà legislativa è comprovato anche da un argomento di tipo storico, preso in considerazione anche dalla sentenza in commento, ovverosia dall’estensione dell’aggravante in commento, originariamente prevista per il solo delitto di maltrattamenti, anche ad altri reati di per sé privi dell’elemento – materiale ed estrinseco – della violenza[16].

 

13. Infine, questa lettura trova conferma anche facendo leva sulla valorizzazione del principio di offensività, inteso come canone ermeneutico indirizzato al giudice, operante anche rispetto alle fattispecie circostanziate di reato[17]. Da questa angolatura, reinterpretando l’aggravante alla luce di tale criterio interpretativo, il surplus sanzionatorio comminato dal legislatore rinverrebbe la propria giustificazione soltanto in relazione a comportamenti che presentino un più intenso grado di disvalore, vale a dire nei casi in cui la condotta sanzionata dalla disposizione incriminatrice di parte speciale sia caratterizzata da un livello di ulteriore potenzialità lesiva rispetto al bene giuridico tutelato, come tipicamente avviene nell’ipotesi in cui il delitto sia commesso nel campo percettivo del minore, vale a dire nello spazio entro il quale quest’ultimo può prendere effettivo contatto con la realizzazione del fatto di reato e subire tutte le conseguenze pregiudizievoli che da tale consapevolezza possono derivare. Infatti, non è revocabile in dubbio che solo in presenza di queste peculiari caratteristiche la condotta criminosa assume una più decisa efficienza aggressiva rispetto agli interessi giuridici presidiati dalla previsione aggravatrice, tale da giustificare l’inasprimento della risposta punitiva. E ciò a prescindere dall’eventualità che il minore abbia ‘fisicamente’ assistito alla concreta realizzazione del fatto, magari in maniera inerte o inconsapevole. Infatti, soltanto una lettura irragionevolmente riduttiva del dato normativo potrebbe portare a disconoscere la sussistenza della circostanza aggravante in esame nelle pur frequenti ipotesi in cui il delitto sia realizzato in un contesto spazio-temporale che ne agevoli la conoscibilità da parte del minore, il quale, pur non assistendo visivamente al fatto criminoso, ne percepisca in tutta la sua pienezza la portata. Come è avvenuto anche nel caso di specie, laddove la maggiore intensità offensiva della condotta dell’imputato è insita nel fatto di aver agito nel luogo di abitazione dei minori e in una situazione di vicinanza spaziale, tale da consentire a quest’ultimi di venire immediatamente in contatto e di prendere diretta conoscenza con il delitto consumato tra le mura domestiche.

Del resto, il rischio di un’eccessiva dilatazione della sfera di responsabilità dell’autore di una delle tipologie delittuose menzionate dall'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. è comunque sdrammatizzato, da un lato, dalla necessità di un’attenta ricostruzione dei fatti e, in particolare, degli indici sintomatici dell’effettiva percezione, da parte del minore, della condotta criminosa (come, nel caso di specie, la comprovata vicinanza spaziale al luogo del delitto); dall’altro lato, dall’osservanza delle regole che governano l’imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti. Regole che, come giustamente sottolineato dalla sentenza in commento, subordinano l’applicazione della circostanza in esame ad una rigorosa verifica in ordine alla conoscenza o, quantomeno, alla conoscibilità, in capo all’agente, dell’elemento fattuale (la percezione del fatto delittuoso ad opera del minorenne) da cui il legislatore fa dipendere l’aggravamento della pena.

 

[1] Per un primo commento alla pronuncia in esame, cfr. M. Telesca, Una nota sull’aggravante della cd. violenza assistita: è sufficiente che il minore percepisca il fatto di reato, in giurisprudenzapenale.com, 12 aprile 2017.

[2] Su tale nuova aggravante, v. G.L. Gatta, sub art. 61, in E. Dolcini - G.L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed., Milanofiori, Assago, 2015, p. 1279 s.

[3] Per l’analisi delle novità normative, cfr. E. Lo Monte, Repetita (non) iuvant: riflessioni ‘caldo’ sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. 93/13 con. in l. n. 199/13, in tema di ‘femminicidio’, in questa Rivista, 12 dicembre 2013; G. Pavich, La nuova legge sulla violenza di genere, in Cass. pen., 2013, p. 4314 ss.; F. Menditto, La legge 119/13 in materia di contrasto alla violenza di genere, in questionegiustizia.it, 21 ottobre 2013; F. Macrì, Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere, in Dir. pen. proc., 2014, p. 12 ss.; P. Pittaro, La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa, in Fam. dir., 2014, p. 715 ss..

[4] A. Diddi, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, in Proc. pen. giust., 2014, p. 92.

[5] A. Merli, Violenza di genere e femminicidio, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2015, p. 21.

[6] L. Pistorelli, Prima lettura del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, in questa Rivista, 28 agosto 2013.

[7] S. Recchione, Il decreto legge sul contrasto alla violenza di genere: una prima lettura, in questa Rivista, 15 settembre 2013.

[8] Sul punto, v. S. Vitelli, Maltrattamenti “ambientali” tra prassi applicativa e riforme legislative (art. 61, n. 11-quinquies c.p.), in lalegislazionepenale.eu, 1 luglio 2015.

[9] Cass. pen., Sez. III, n. 15633/2008. Sul tema, cfr. M. Vizzardi, La corruzione di minorenne (art. 609-quinquies, c.p.), in Delitti contro la persona - X, Libertà personale, sessuale e morale, domicilio e segreti, in Marinucci - Dolcini (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, Padova, 2015, p. 408 ss.

[10] Cass. pen., Sez. V, n. 11909/1975. In argomento, cfr., per tutti, A. Gullo, Delitti contro l’onore, in Viganò - Piergallini (a cura di), Reati contro la persona, Torino, 2015, p. 148 s.

[11] Qui il problema si intreccia con quello relativo alla necessità, ai fini dell’integrazione della fattispecie circostanziata, della effettiva capacità del minorenne di comprendere il significato e la portata della condotta criminosa oggetto di percezione. Problema interpretativo, questo, che non pare porsi però nel caso di specie, alla luce della ricostruzione dei fatti compendiata nella decisione in commento. Sul punto, cfr. A. Gullo, Delitti contro l’onore, cit., p. 146; M. Vizzardi, La corruzione di minorenne (art. 609-quinquies, c.p.), p. 411.

[12] Il riferimento è a Cass. pen., Sez. Un., n. 21837/2012 e a Cass. pen., Sez. Un., n. 40354/2013, sull’interpretazione, rispettivamente dell’aggravante del reato di estorsione delle “più persone riunite” e sull’aggravante del mezzo fraudolento nel delitto di furto.

[13] G. Amarelli, Le Sezioni Unite si pronunciano sulla aggravante delle "più persone riunite" prevista per il delitto di estorsione, in questa Rivista, 7 giugno 2012.

[14] Cfr. Devoto - Oli, Vocabolario della lingua italiana, ed. 2008.

[15] D. Perrone, Art. 1, Nuovi sviluppi nella lotta alla “violenza domestica”: ipotesi circostanziali e modulazione della pena, in Legisl. pen, 2014, p. 48 ss. Sul punto, di recente, cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 45403/2016, in questa Rivista, con nota di M. Cortinovis, Violenza in famiglia: anche chi ''assiste'' è persona offesa dal reato e legittimata a costituirsi parte civile, 7 dicembre 2016.

[16] P. Panarello, Maltrattamenti contro familiari e conviventi, in Garogano - Conz - Levita (a cura di), Femminicidio. Commento organico al D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di sicurezza e di contrasto alla violenza di genere, Roma, 2013, p. 67 ss.

[17] Cass. pen., Sez. Un., n. 40354/2013, cit. In dottrina, v. D. Pulitanò, Circostanze del reato. Problemi e prospettive, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli, 2010, p. 714 s.; A. Spena, Accidentalia delicti? Le circostanze nella struttura del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 655 ss. Sul punto, cfr., in senso critico, G. Amarelli, Il furto aggravato dal mezzo fraudolento: tra offensività e tipicità rinasce il furto semplice?, in Cass. pen., 2014, p. 813 ss.