ISSN 2039-1676


27 giugno 2017 |

Circostanze "indipendenti" con variazione edittale di pena non superiore ad un terzo: per le Sezioni Unite non sono "ad effetto speciale" e non rilevano ai fini della prescrizione

Nota a Cass., SSUU, sent. 27 aprile 2017 (dep. 9 giugno 2017), Pres. Canzio, Rel. Gallo, ric. S.A.

Contributo pubblicato nel Fascicolo 6/2017

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1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno preso posizione su di un quesito che era stato sollevato dalla Terza Sezione Penale[1] e, in conformità con l’opinione espressa in udienza dello stesso Procuratore generale, hanno formulato il seguente principio di diritto: «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all’art. 609-ter, primo comma, cod. pen.), non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale»[2].

Si tratta di conclusione, che già si aveva avuto modo di meglio argomentare in termini del tutto adesivi, sia nel quadro di più ampi studi sulla disciplina delle circostanze[3], sia, più di recente, nell’ambito di un contributo pubblicato su questa Rivista a commento della stessa ordinanza di rimessione[4]. Fermo pertanto il rinvio anche solo a quest’ultimo scritto per tutti gli aspetti di maggiore approfondimento della questione, il tenore complessivo dell’odierna decisione delle Sezioni Unite merita, in ogni caso, qualche puntualizzazione aggiuntiva.

 

2. I termini del contrasto giurisprudenziale oggi risolto erano sostanzialmente i seguenti. Le basi del primo indirizzo interpretativo, maggioritario, erano state fissate da una prima più risalente decisione, con la quale la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione aveva considerato il dubbio sulla classificazione della circostanza aggravante di cui all’art 609‑ter, comma 1, n. 1, c.p. solo in ragione dei possibili riflessi, a norma di quanto previsto dall’art. 4 c.p.p., sulla disciplina della competenza territoriale. Al riguardo si era così affermato che tale circostanza «non può essere qualificata come aggravante ad effetto speciale per la ragione che essa non comporta un aumento di pena superiore ad un terzo, essendo prevista per il delitto ex art. 609‑bis c.p. la pena edittale da cinque a dieci anni e per il delitto aggravato, nei termini testé indicati, la pena da sei a dodici anni: ditalché l’aumento è pari ad un quinto ed è da escludere, pertanto, la ricorrenza di un’aggravante ad effetto speciale ex art. 63, comma 3, c.p.»[5].

Soluzione del tutto identica, e con motivazione sostanzialmente speculare, era stata in seguito confermata da altre pronunce, con le quali la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione riaffermò tale principio, ma giudicando sugli effetti della citata disposizione circostanziale rispetto al computo della durata massima dei termini di prescrizione[6]. Ferma, così, la ribadita conclusione, secondo la quale «la circostanza aggravante di cui all'art. 609‑ter, comma 1, n. 1, c.p. non è circostanza ad effetto speciale», con tali decisioni fu conseguentemente affermato che «il termine di prescrizione applicabile nella specie, considerando il più favorevole regime introdotto dalla legge n. 251 del 2005 (per il quale, ex art. 157 c.p., della predetta aggravante, in quanto ordinaria, non può tenersi conto), è pari ad anni dieci prolungabile, per effetto delle interruzioni, ad anni dodici e mesi sei ex art. 161 c.p.»[7].

 

3. Una netta posizione di contrasto, che ha di fatto dato origine al secondo indirizzo interpretativo, si era invece delineata in occasione di una più recente pronuncia della Cassazione, sempre della Terza Sezione Penale e nuovamente incentrata sugli effetti relativi al computo dei termini massimi di prescrizione. In questo caso la risposta della Suprema Corte era stata nettamente difforme dalle precedenti, affermando all’uopo «che le aggravanti di cui all’art. 609‑ter, comma 1, c.p., stabilendo la pena in misura indipendente da quella ordinaria prevista dal reato-base (art. 609‑bis c.p.) partecipano alla stessa disciplina delle circostanze ad effetto speciale, pur non comportando, a seguito di operazione aritmetica consistente nel trasformare la “pena indipendente” in quella a “variazione frazionaria”, un aumento della pena, rispetto al reato semplice, in misura superiore ad un terzo (del massimo, se aggravanti, del minimo, se attenuanti)»; da qui la conseguenza, perciò, che di tali circostanze «deve tenersi conto nel calcolo della prescrizione»[8].

Come si è avuto occasione di segnalare nell’ambito del citato contributo pubblicato a commento dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, questa posizione di contrasto era stata motivata sulla scorta di un più ampio inquadramento della problematica e tenendo conto di considerazioni già emerse nel quadro di una analoga contrapposizione interpretativa registratasi anche in dottrina[9]. In primo luogo si era così sottolineato come la tesi favorevole ad escludere dalla categoria circostanze “ad effetto speciale” tutte le circostanze “indipendenti” caratterizzate da una variazione modificativa non superiore al terzo venisse di fatto ad operare un non condivisibile «smembramento delle circostanze indipendenti in due categorie a seconda della misura della variazione della pena»[10]. A fronte, quindi, di una asserita necessità di meglio «coniugare il dato letterale con quello teleologico dell’interpretazione», in tale più recente decisione si era considerato corretto affermare che con la riforma del 1984 il legislatore avrebbe «inserito ex positivo iure nel catalogo delle circostanze ad effetto speciale quelle con variazione frazionaria, che comportano … un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo, con ciò riconoscendo la validità dell’orientamento dottrinale che, in via interpretativa, assegnava a questa tipologia di circostanze la stessa "efficacia speciale" che l’art. 63 c.p., comma 3, nella versione previgente alla riforma del 1984, assegnava, ope legis, alle circostanze comportanti una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (c.d. circostanze autonome) oppure, in presenza di pene della stessa specie, a quelle per le quali la legge ne determinava la misura in maniera indipendente da quella stabilita per l’ipotesi base del reato (c.d. circostanze indipendenti)»[11].

Sulla base di queste premesse, nonché, invero, di alcune ulteriori argomentazioni, ad esse conseguenti, che si prescinde qui dal ripercorrere con maggior dettaglio, con tale più recente decisione si era pertanto sostenuto, che «l’esigenza di coordinamento e di razionalità del sistema consente … di ritenere condivisibile la tesi secondo cui il legislatore abbia nominato espressamente nella prima parte dell’art. 63 c.p., comma 3, le circostanze ad effetto speciale, conferendo ad esse (ossia ad una categoria già collaudata come ovvio equipollente delle circostanze c.d. indipendenti) una legittimazione di diritto positivo, procedendo poi alla definizione “autentica”, racchiusa nella seconda parte dell’alinea e diretta semplicemente a risolvere la vexata quaestio ossia di stabilire quali altre circostanze, al di lá di quelle “indipendenti”, dovessero considerarsi partecipi della natura della disciplina delle circostanze “ad effetto speciale”». Esclusa inoltre la pur sostenuta ipotesi di una “svista” del legislatore, si era così giunti alla segnalata conclusione «secondo la quale le circostanze c.d. "indipendenti" che importano una pena autonoma rispetto a quella stabilita per il reato semplice non siano più neppure tacitamente ricomprese nell’ambito di operatività dell’art. 63 cod. pen., con la conseguenza che tutte le circostanze indipendenti, in quanto già in precedenza e senza contrasti ritenute ad efficacia speciale o ad effetto speciale, continuano ad essere, seppure tacitamente, disciplinate, esattamente come in passato, dall’art. 63 cod. pen.»[12].

Pur se solo con riferimento a questioni diverse da quella relativa ai riflessi sul computo dei termini di prescrizione, la tesi favorevole ad un inquadramento unitaria di tutte le circostanze “indipendenti” nella categoria delle circostamze “ad effetto speciale” era stata adottata in termini adesivi anche in alcune ulteriori sentenze: così, in particolare, in epoca meno recente, con riguardo alla determinazione della durata massima della fase cautelare ex artt. 278 e 303 c.p.p.[13]; in seguito, ancora con riferimento alla rilevanza assunta ex art. 4 c.p.p. sulla determinazione della competenza per materia[14]; ed infine, in altra più recente occasione, nella specie riferita proprio a circostanza aggravante prevista all'art. 609‑ter, comma 1, c.p., con riguardo ad aspetti inerenti il computo della pena in caso di concorso omogeneo di circostanze “ad effetto speciale”[15].

 

4. Il riscontro di questo contrasto interpretativo ha quindi portato alla già ricordata rimessione alle Sezioni Unite[16], che, come detto, si sono espresse a favore del primo orientamento ed hanno così escluso dalla classificazione quali “circostanze ad effetto speciale”, e dai conseguenti effetti sul computo del termine massimo di prescrizione, tutte le “circostanze indipendenti” che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo.

L’avallo di tale primo indirizzo interpretativo è stato affermato soprattutto in ragione della riconosciuta più fedele aderenza al dettato normativo, e quindi allo stesso principio di legalità, di quest’ultima conclusione. A fronte dell’espressa presa di posizione legislativa in forza della quale, con la riforma del 1984, le “circostanze ad effetto speciale” sono state definite come quelle «che importano un aumento o una diminuzione della pena, superiore ad un terzo», si è ritenuto che il combinato disposto degli artt. 157 e 63 c.p. assuma «un significato chiaro ed univoco, tanto nella parte in cui individua circostanze rilevanti o irrilevanti ai fini del calcolo temporale della prescrizione, quanto nella parte in cui inserisce nel computo le sole circostanze aggravanti autonome e le circostanze aggravanti ad effetto speciale sulla base dell’aumento di pena (superiore ad un terzo) che comportano» (par. 8 della motivazione). Secondo le Sezioni Unite, pertanto, ogni diversa soluzione classificatoria, volta a ricomprendere in quest’ultima categoria di circostanze anche quelle c.d. indipendenti che, come nel caso all'art. 609‑ter, comma 1, c.p., comportano un aumento inferiore ad un terzo, porterebbe ad una dilatazione “analogica” in diretto contrasto con il principio di legalità.

In linea con quanto già sostenuto in sede di commento alla ordinanza di rimessione, si tratta ovviamente di conclusione che appare del tutto condivisibile. Già in quella sede, infatti, oltre ad evidenziare l’insussistenza (sia sul piano dell’evoluzione storica del nostro ordinamento, sia nel quadro della stessa disciplina complessiva delle circostanze del reato) di una asserita “specificità di ratio” delle circostanze c.d. “indipendenti[17], e dopo aver sottolineato il labile fondamento della tesi volta a cogliere nella riforma del 1984 una sorta di riconoscimento legislativo del passato orientamento dottrinale che, in via interpretativa, inquadrava tra le circostanze ad “efficacia speciale”, unitamente alle c.d. circostanze autonome ed alle c.d. circostanze indipendenti, anche le circostanze con variazione frazionaria superiore ad un terzo[18], proprio il rispetto del principio di legalità era apparso quale criterio decisivo e dirimente a favore della conclusione oggi condivisa anche dalle Sezioni Unite: «a differenza, infatti, di quanto poteva astrattamente sostenersi in passato, attualmente il nuovo terzo comma dell’art. 63 c.p. non lascia spazio alcuno ad ipotetiche soluzioni alternative e quindi, di fatto, “obbliga”, al di fuori ovviamente dei casi di variazione della stessa specie di pena, ad assumere l’indicato parametro matematico quale unico ed esclusivo criterio di classificazione (e quindi, anche, di identificazione) di tutte le circostanze “ad effetto speciale»[19]. E questa risulta oggi conclusione ancor più fondata e vincolante proprio con riguardo al problema concreto che ha formato oggetto della questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, atteso che, «in relazione alla attuale disciplina della prescrizione del reato, la legge evidenzia … una diretta ed inequivoca correlazione fra la durata massima dei termini di prescrizione e l’entità massima della pena prevista per un certo reato. La misura della pena massima è, cioè, indicatore normativo primario della delimitazione legislativa prevista nell’ambito della disciplina sulla prescrizione del reato. / Da questo punto di vista, pertanto, appare coerente una delimitazione delle circostanze potenzialmente suscettibili di incidere sui termini di prescrizione a quelle sole ipotesi circostanziali che, sia nel caso di variazione aggravante prevista con criterio meramente frazionario o multiplo della pena, sia nel caso di previsione di una cornice edittale indipendente, presentino una omogeneità di disvalore aggravante “misurabile” proprio per il tramite dell’indicato criterio matematico, fondato sul superamento “del terzo”, oggi prescritto dall’art. 63, comma 3, c.p.»[20].

In questo senso, la conclusione è peraltro coerente con quanto parimenti affermato dalla Corte di Cassazione, sempre a Sezioni Unite, in relazione all’opposta ipotesi di circostanza a variazione frazionaria (quindi “dipendente”) superiore ad un terzo: anche in questo caso, in effetti, con riferimento specifico a determinate ipotesi di recidiva, è stata riconosciuta la classificazione “ad effetto speciale”, con ogni conseguente riflesso applicativo[21].

 

5. Come già si era avuto modo di sottolineare, l’odierno esito interpretativo non solleva problemi di oggettiva incoerenza con la disciplina complessiva delle circostanze del reato e, in specie, con le regole sul concorso delle circostanze e sulla conseguente applicazione degli effetti modificativi della pena. Di certo però, oltre ad imporre soluzioni del tutto diverse da quella di recente affermate in altro precedente[22], le regole oggi applicabili devono necessariamente tenere conto di questa più generale classificazione quali “circostanze ad effetto comune” di tutte le “circostanze indipendenti” che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (pur se attualmente identificabili, salvo errore, solo con le aggravanti di cui all’art 609‑ter, comma 1, c.p.).

Conseguentemente, come già precisato, queste circostanze risultano oggi assoggettate alle regole dei primi due commi dell’art. 63 c.p. Per l’applicazione dei relativi effetti modificativi occorre, pertanto, convertire in chiave “frazionaria” i termini di variazione direttamente desumibili dal confronto fra la cornice edittale di pena prevista per il reato-base e quella diversamente correlata con la stessa circostanza: l’aumento (nell’ipotesi dell’art 609‑ter, comma 1, c.p., pari ad “un quinto”) deve quindi essere computato sulla pena-base, con progressivi aumenti per eventuali altre aggravanti ad effetto comune concorrenti[23].

Nel caso, invece, di concorso con altra circostanza aggravante “ad effetto speciale” (come, in esempio molto frequente nella prassi, nell’ipotesi della c.d. “recidiva reiterata” ex art. 99, comma 4, c.p.), la variazione frazionaria per la circostanza “indipendente ad effetto comune” dovrà essere applicata solo successivamente: dapprima si dovrà perciò determinare la pena-base direttamente conseguente all’applicazione della circostanza “ad effetto speciale” (in concreto, si potrà quindi determinare la pena-base all’interno della cornice edittale del reato semplice e poi applicare l’aumento per la recidiva – a seconda dei casi “della metà”, o di “due terzi” –; ovvero – con soluzione “matematicamente” equivalente – si potrà rideterminare direttamente la stessa cornice edittale del reato semplice – a seconda dei casi, innalzando sia il minimo che il massimo “della metà”, o di “due terzi” – e fissare la pena-base nella cornice edittale così modificata); a seguire, si dovrà poi aumentare la pena così determinata con la segnalata variazione pari ad “un quinto” (con l’ovvia conseguenza che, in questo caso, il massimo edittale di pena potenzialmente applicabile potrà eccedere il limite superiore, pari a “dodici anni di reclusione”, formalmente previsto per le aggravanti di cui all’art 609‑ter, comma 1, c.p.).

Ovviamente, queste più specifiche regole di computo della pena e delle segnalate differenziazioni tra circostanze “ad effetto comune” e “ad effetto speciale” (come detto: indistintamente applicabili anche nel caso di circostanze “indipendenti”) dovranno trovare applicazione in tutti i casi nei quali il legislatore ha attribuito rilievo a tale distinzione classificatoria: si tratterà perciò di regole rilevanti, non solo in sede di commisurazione concreta della pena, ma (pur se con limitato apprezzamento delle sole circostanze “speciale”) anche con riguardo alla determinazione della durata massima della fase cautelare ex artt. 278 e 303 c.p.p., nonché con riferimento alla rilevanza assunta ex art. 4 c.p.p. sulla determinazione della competenza per materia.

 

6. A fronte della segnalata decisione favorevole ad escludere che la circostanza aggravante ex art. 609-ter, comma 1, c.p., nella specie contestata all’imputato, potesse comportare un effetto aggravante anche in relazione alla durata massima dei termini di prescrizione del reato di “violenza sessuale” ex art. 609-bis c.p., l’odierna pronuncia delle Sezioni Unite rilancia tuttavia nuove perplessità e problemi circa il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità volto ad escludere l’apprezzabilità di effetti estintivi in presenza di una rilevata inammissibilità dell’atto di ricorso.

Nel caso concreto, in effetti, pur dando atto del principio in diritto sopra evidenziato, le Sezioni Unite hanno ritenuto (qui pronunciandosi in difformità dalle conclusioni d’udienza dello stesso Procuratore generale), che tale conclusione non potesse esercitare alcuna influenza sulla sentenza impugnata (e, quindi, al fine di riconoscere gli effetti estintivi conseguenti alla prescrizione maturata in data successiva alla sentenza medesima), «poiché il ricorso risulta inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio per cassazione (i primi due) e aspecifici (il terzo)» (par. 10 della motivazione).

Come ricordato dalla stessa pronuncia in esame, si tratta di conclusione conforme ad un orientamento consolidato e più volte avallato dalla stessa Cassazione penale, a Sezioni Unite[24].

Nella specie spicca tuttavia la singolarità della diversa e contrastante decisione che era stata espressa dalla stessa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con l’ordinanza con la quale è stata rilevata la situazione di contrasto giurisprudenziale che ha poi portato a rimettere al vaglio delle Sezioni Unite la questione oggi decisa e risolta in senso astrattamente favorevole alla posizione dell’imputato. In tale occasione, infatti, pur giungendo ad analogo giudizio di inammissibilità dei primi due motivi del ricorso presentato dalla difesa dell’imputato, in relazione al terzo motivo di ricorso, con il quale era stata denunciata la violazione dell’art. 609-bis, comma 3, c.p., per il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista da quest’ultima disposizione, nonché la violazione dell’art. 62-bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Terza Sezione Penale della Cassazione aveva riconosciuto la fondatezza del motivo, relativamente al primo punto eccepito. Ora, anche senza entrare nel merito delle ragioni che, nel caso concreto, avevano indotto i Giudici di legittimità a riconoscere la sussistenza di un vizio di motivazione che avrebbe imposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale, va qui sottolineato come, in occasione di quel primo vaglio di legittimità, tale rinvio non sia stato disposto solo perché, in caso di valutazione conforme al principio in diritto oggi enunciato dalle Sezioni Unite, la stessa Corte di Cassazione aveva dato atto della prioritaria necessità di disporre un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quale conseguenza della sopravvenuta estinzione del reato prescrizione (trattandosi di riflesso maturato dopo la sentenza di appello, nulla ovviamente era stato eccepito in sede di ricorso in relazione alla eventuale irrilevanza, ai fine della prescrizione, dell’aggravante nella specie contestata).

Il diverso giudizio che viene oggi espresso dalle Sezioni Unite rilancia pertanto già note perplessità in ordine a tale rigoroso orientamento interpretativo, in relazione al quale è invero attesa anche una pronuncia della Corte di Strasburgo[25]. Anche senza entrare nel merito di questa più complessa questione, quanto emerge dall’analisi della vicenda in esame presenta aspetti di assoluta peculiarità. Come detto, infatti, se la Terza Sezione Penale della Cassazione si fosse qui limitata ad apprezzare i motivi formulati in sede di ricorso e nulla avesse osservato rispetto alla questione in diritto sulla quale, in effetti, nulla era stato eccepito da parte dello stesso ricorrente, l’esito sarebbe stato quello di un annullamento con rinvio della sentenza di appello per rivalutazione della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art 609‑bis, comma 3, c.p.. La scelta (non sollecitata dal ricorrente) di rimettere la questioni alle Sezioni Unite si è, invece, ora tradotta in una affermazione di principio in astratto favorevole al ricorrente, ma che, proprio in ragione di tale diverso giudizio non solo sul fondamento, bensì sulla stessa ammissibilità del motivo di ricorso già positivamente apprezzato dalla Sezione remittente, porta al riconoscimento di una “sopravvenuta” definitività della sentenza di merito così divenuta (ora) inutilmente impugnata, ma anche non più utilmente impugnabile. Salvo, ovviamente, un ulteriore ricorso al vaglio dei Giudici di Strasburgo.

 

 


[1] V. Cass. pen., Sez. III, ordinanza 11 ottobre 2016, dep. 14 febbraio 2017, n. 6875, Pres. Di Nicola, est. Riccardi, pubblicata in questa Rivista 14 marzo 2017, con nota di R. Bertolesi, La rilevanza delle circostanze c.d. indipendenti ai fini del calcolo del termine di prescrizione: la questione rimessa alle Sezioni Unite.

[2] L’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte era già stata segnalata in questa Rivista 2 maggio 2017.

[3] A. Melchionda, Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica, Padova, 2000, in particolare 630.

[4] A. Melchionda, Le circostanze “indipendenti” sono sempre “ad effetto speciale”? Una risposta negativa (non “faziosa”, ma “di parte”), aspettando le Sezioni Unite, in questa Rivista 3 aprile 2017.

[5] V. Cass. pen., Sez. I, 21 settembre 1999, n. 5081, Lanuto, in Foro it., 2000, II, 565, con nota di A. Melchionda, Il problema della distinzione fra circostanze “ad effetto speciale” e circostanze “ad effetto comune” (con specifico riferimento alle nuove aggravanti dei reati sessuali).

[6] V. Cass. pen., Sez. III, 9 giugno 2009, n. 28638, Crivellari, CED Rv 244592; Cass. pen., Sez. III, 25 settembre 2013, n. 41487, D.N.L., CED Rv 257292; Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 2013, n. 10487, A.G e altro; Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 41699, B.R.

[7] V. per tutte Cass. pen., Sez. III, 25 settembre 2013, n. 41487, D.N.L., CED Rv 257292.

[8] V. Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2016, n. 31418, T.F. CED Rv 267467.

[9] In senso conforme a quanto sostenuto dal primo indirizzo interpretativo, v. per primi G. Flora, Commento all’art. 5, L. 31/7/84 n. 400, in Legisl. pen., 1984, 387 ss.; L. Concas, Il nuovo sistema delle circostanze, in Cass. pen., 1984, 2296 ss.; per la tesi opposta v. invece G. De Vero, Le circostanze del reato al bivio tra reintegrazione e disintegrazione sistematica. I riflessi delle novelle del 1984, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, 85, Per più ampi riferimenti ci permettiamo rinviare ancora al già citato scritto A. Melchionda, Le circostanze indipendenti, cit., §§ 3 e 4.

[10] V. Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2016, n. 31418, T.F..

[11] V. Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2016, n. 31418, T.F..

[12] V. Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2016, n. 31418, T.F..

[13] V. Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2003, n. 15133, Bellini, CED Rv 224754, nella specie riferita all’art. 625, ultimo comma, c.p.

[14] V. Cass. pen., Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 4969, Magnera e altri (non massimata), incentrata sulla rilevanza, ai fini della competenza della Corte di Assise, della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis, commi 2 e 4, c.p.

[15] V. Cass. pen., Sez. III, 8 luglio 2016, n. 5597, R.H.,

[16] V. Cass. pen., Sez. III, ordinanza 11 ottobre 2016, dep. 14 febbraio 2017, n. 6875, cit.

[17] V. A. Melchionda, Le circostanze indipendenti, cit., § 6.1.

[18] V. A. Melchionda, Le circostanze indipendenti, cit., § 6.2.

[19] V. A. Melchionda, Le circostanze indipendenti, cit., § 6.3.

[20] V. A. Melchionda, Le circostanze indipendenti, cit.

[21] Cass. pen., Sez. un., 24 febbraio 2011, n. 20798, P.G. in proc. Indelicato, pubblicata in questa Rivista 25 maggio 2011, con commento di G.L. Gatta, Le Sezioni Unite sul concorso tra recidiva e altre circostanze aggravanti a effetto speciale.

[22] V. Cass. pen., Sez. III, 8 luglio 2016, n. 5597, R.H., con la quale, muovendo dalla premessa (oggi rinnegata dalle Sezioni Unite) di una unitaria classificazione quali circostanze “ad effetto speciale” di tutte le circostanze “indipendenti, era stata annullata la sentenza di merito che, nel calcolare la pena all'imputato condannato per violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter, comma primo, c.p. (pur ritenuta aggravante indipendente e ad effetto speciale) e dell'art. 99, commi 4, 5 e 6, c.p. (ritenuta aggravante ad effetto speciale), considerando più grave la prima aggravante, aveva calcolato la pena base in ragione della cornice edittale prevista per tale medesima aggravante, ma aveva poi applicato per intero l’aumento per la recidiva (e non con il limite massimo “del terzo”, fissato all'art. 63, comma 4, c.p. per il caso di concorso omogeneo di circostanze “ad effetto speciale”). Come di seguito precisato, in realtà, una corretta applicazione delle regole conseguenti all’odierna decisione delle Sezioni Unite dovrebbe imporre, dapprima la considerazione dell’aumento “ad effetto speciale” per la recidiva, e solo a seguire l’applicazione dell’aumento “ad effetto comune” di circostanza aggravante prevista dall’art. 609-ter, comma 1, c.p.

[23] Per una più dettagliata esemplificazione relativa aggravanti previste per i reati sessuali sia consentito rinviare a quanto a suo tempo già segnalato in A. Melchionda, Commento all’art. 609‑ter c.p. (Circostanze aggravanti), in Aa. Vv., Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, a cura di A. Cadoppi, Padova, 4ª ed., 2006, 604 ss.

[24] Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, CED Rv 217266, in Cass. pen. 2001, 2988, con nota di A. Ciavola, Le Sezioni Unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi; nonché più di recente, con riferimento agli stessi motivi di appello, v. Cass., Sez. un, 27 ottobre 2016, n. 8825, Galtelli, pubblicata in questa Rivista 22 marzo 2017, con commento di H. Belluta, Inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi: le Sezioni Unite tra l’ovvio e il rivoluzionario, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2017, 134 ss.

[25] Il rirerimento è al giudizio pendente avanti la Corte EDU relativo al caso Vanaria c. Italia, App. n. 67669/09 indirizzata al governo italiano dalla II sezione della Corte EDU, sul quale si trova un richiamo in G. Romeo, Allegria di naufragi: dove va la Corte di cassazione? Appunti sparsi a margine dell'Assemblea generale della Corte di cassazione, ora in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 4/2015, 343. Per più ampie informazioni ed approfondimenti su questa vicenda v. ora F. Nicolicchia, Il caso Vanaria c. Italia davanti alla Corte di Strasburgo: l'inammissibilità del ricorso per cassazione tra garanzie sovranazionali e prospettive de iure condendo, in Cass. pen., 2017, 894 ss.