ISSN 2039-1676


06 luglio 2017 |

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la riforma Orlando

L. 23 giugno 2017, n. 103, in G.U., serie generale, 4 luglio 2017, n. 154

Contributo pubblicato nel Fascicolo 7-8/2017

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1. In data 4 luglio 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, di procedura penale e all’ordinamento penitenziario: entrerà in vigore 3 agosto 2017.

La c.d. ‘riforma Orlando’ – già oggetto di una serie di interventi pubblicati dalla nostra Rivista e accessibili dalla colonna a sinistra – è foriera di molte novità, tanto sul versante delle rilevanti modifiche apportate al codice penale e a quello di rito, quanto su quello delle numerose deleghe al Governo.

 

2. Più precisamente, e in estrema sintesi:

2.1. Per quanto concerne gli interventi sul codice penale – per l’approfondimento dei quali si rimanda a S. Zirulia, Riforma Orlando: la ‘nuova’ prescrizione e altre modifiche al codice penale – di grande rilievo sono le modifiche apportate agli artt. 158-161 c.p., che contribuiscono a delineare – per i processi non ancora in corso, si intende – una nuova disciplina del calcolo dei termini prescrizionali. Il legislatore introduce poi, nell’art. 162-ter c.p., una nuova causa estintiva del reato per condotte riparatorie che potrà trovare applicazione – con le modalità previste della disciplina transitoria di cui all’art. 1 c. 2 della legge in commento – anche retroattivamente e interessare dunque i processi in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

Infine, il legislatore inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto per alcune fattispecie di reato: intervenendo sulle cornici edittali – è il caso dei delitti di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.1 c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.), rapina anche aggravata (art. 628 c.1 e 3) ed estorsione aggravata (art. 629 c. 2) –; e agendo sulla disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti, quelle del furto (artt. 624 c. 4 e 625 c.p.) e della rapina (art. 628, nuovo c. 4 c.p.).

 

2.2. Relativamente, invece, alle numerose modifiche al codice di procedura penale – sulle quali si veda, più approfonditamente, M. Gialuz-A. Cabiale- J. Della Torre, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni – la riforma:

i) detta, all’art. 72-bis c.p.p. (e 345 c.p.p.), una nuova disciplina processuale per i soggetti affetti da incapacità irreversibile (i c.d. ‘eterni giudicabili’);

ii) prevede una serie di modifiche inerenti ai rapporti fra indagato e difensore: assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé (nuovo c. 4-bis art. 162 c.p.p.), differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare (art. 104 c.p.p.);

iii) riconosce alla persona offesa ulteriori diritti informativi – quello di chiedere al pubblico ministero, in presenza di determinate condizioni, informazioni relative allo stato del procedimento (art. 335 c. 3-ter c.p.p. e 90-bis c.p.p.) e l’estensione del diritto di ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione anche alla persona offesa del delitto di cui all’art. 624-bis c.p. (art. 408 c. 3-bis c.p.p.) – e partecipativi, quali l’allungamento dei termini per proporre opposizione all’archiviazione (artt. 408  e 409 c.p.p.);

 iv) appronta una serie di misure atte a incidere sui tempi delle indagini preliminari – detta un termine per promuovere l’incidente probatorio (art. 360 c. 4-bis e 5 c.p.p.), interviene sulla durata della fase investigativa (art. 407 c. 3-bis), sulle tempistiche dell’avocazione obbligatoria (art. 412 c.p.p.) e dell’archiviazione (art. 409 c.p.p) anche nei procedimenti contro ignoti(art. 415 c. 2-bis c.p.p.) –, sui vizi del provvedimento archiviativo e sulla sua impugnabilità (art. 410-bis c.p.p.);

v) novella l’art. 428 c.p.p. prevedendo nuovamente la possibilità di appello avverso la sentenza di non luogo a procedere;

vi) apporta notevoli modificazioni alla disciplina del giudizio abbreviato (nuovi commi 4, 5-bis  e 6-bis  dell’art. 438 c.p.p., art. 422 c.2 c.p.p.), anche nella sua forma ‘atipica’ (art. 458 c.p.p. e 464 c.1 c.p.) e interviene sull’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 130 c.1-bis c.p. e 448 c. 2 c.p.p) e sul procedimento per decreto (art. 459 c. 1-bis c.p.p., che prevede, tra l’altro, un criterio speciale per il ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva con quella detentiva);

vii) rimodella la disciplina della struttura normativa della motivazione (art. 546 c.p.p.);

viii) incide profondamente sulla disciplina generale delle impugnazioni (artt. 571 e 581 c.p.p.), sul procedimento di appello – in particolare con il nuovo art. 599-bis c.p., che reintroduce il c.d. concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, oltre che con la modifica dell’art. 602 c.p.p. – sul ricorso per cassazione – si segnalano la modifica dell’art. 613 c.p.p., con conseguente venir meno della possibilità per l’imputato di proporre personalmente in ricorso, le norme tese ad accentuare la funzione nomofilattica della Cassazione (artt. 618 c. 1-bis e ter c.p.p.) e quelle con finalità deflattive (artt. 620 c.1 l. l) e 625-bis c.p.p.) – e sulla rescissione del giudicato, la cui competenza è ora riservata alla Corte d’Appello (art. 629-bis c.p.p.);

ix) detta alcune modifiche delle disposizioni di attuazione (artt. 129 c. 3-ter e 132-bis disp. att. c.p.p.), la più rilevante delle quali concerne la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza (artt. 45-bis, 134-bis e 146-bis disp. att. c.p.p.).

 

3. Sul fronte, infine, delle deleghe all’esecutivo, si rammenta la delega al governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario – su cui cfr. A. Della Bella, Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento penitenziario – quella in materia di misure di sicurezza personali – su cui vedi G.L. Gatta, Riforma Orlando: la delega in materia di misure di sicurezza personali. Verso un ridimensionamento del sistema del doppio binario –, oltre che quella per la riforma del casellario giudiziale. Di estrema rilevanza, inoltre, la delega fornita al Governo in materia di intercettazioni (sia tradizionali sia svolte attraverso i c.d. captatori informatici) e quella relativa alla disciplina delle impugnazioni nel processo penale.