ISSN 2039-1676


18 dicembre 2017 |

La presunzione semel mafioso semper mafioso, applicata alle misure di prevenzione, non è ammissibile: osservazioni in attesa delle motivazioni delle Sezioni Unite

Contributo pubblicato nel Fascicolo 12/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

Abstract. Le Sezioni Unite, con una nota diffusa a seguito dell’udienza del 30 novembre 2017, hanno comunicato che al quesito “se, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, sia necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto” deve rispondersi affermativamente. Il contributo muove dall’ordinanza di rimessione per tracciare i termini del contrasto interpretativo sorto in seno alle Sezioni semplici della Corte e si interroga sulla eziologia e sulla ratio della presunzione semel mafioso semper mafioso, con i relativi risvolti in punto di motivazione. Sulla scorta delle riflessioni sviluppate nell’ordinanza dalla prima Sezione, si possono rilevare i punti deboli di quell’orientamento che applica la presunzione alle misure di prevenzione. In tale ambito non esiste una norma corrispondente all’art. 275 co. 3 cpp. e c’è l’esigenza di promuovere una lettura tassativizzante delle norme. La decisione delle Sezioni Unite si dirige, condivisibilmente, verso l’auspicato “contenimento del rischio” per le garanzie personali, grazie anche all’impulso della Corte EDU, sentenza De Tommaso c. Italia.

 

SOMMARIO: 1. Il quesito e l’informazione provvisoria. — 2. Il contrasto interpretativo e le relative conseguenze pratiche. — 3. La ricognizione del fatto. — 4. La pericolosità: l’in sé del sistema di prevenzione. — 5. La diffusione della logica semel mafioso semper mafioso: le norme ante D.lgs. n. 159/2011 e le misure cautelari. — 6. Semel mafioso semper mafioso nelle misure di prevenzione, le censure dell’ordinanza e altre possibili obiezioni.