ISSN 2039-1676


29 aprile 2011 |

Responsabilità  degli enti per i reati ambientali: le osservazioni di Confindustria

I rilievi mossi da Confindustria allo schema di decreto legislativo attualmente all'esame del Senato, che estende la responsabilità  degli enti ai reati ambientali

1. Pubblichiamo, in allegato, le osservazioni di Confindustria del 29 aprile 2011 sullo schema di decreto legislativo, attualmente all'esame delle competenti commissioni del Senato, che, in attuazione di due direttive comunitarie, estende la responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 ai reati ambientali.

In breve, i rilievi di Confindustria riguardano:

a) l'eccessiva ampiezza dei reati-presupposto, soprattutto di quelli contenuti nel t.u. ambientale;

b) la disciplina dei modelli organizzativi, che non tiene conto delle certificazioni volontarie ambientali (ISO 14001 e EMAS) già adottate da molte imprese italiane;

c) l'apparato sanzionatorio, con particolare riferimento alla previsione di sanzioni interdittive, che si vorrebbero invece escluse in relazione ai reati ambientali.

2.  In merito ai reati-presupposto della responsabilità dell'ente, in particolare, secondo le osservazioni di Confindustria la selezione del legislatore delegato, eccessivamente ampia, non sarebbe conforme alle predette direttive comunitarie, che circoscrivono la responsabilità degli enti alle "condotte qualificate da maggiore gravità" - realizzate con dolo o colpa grave - "e da una dimensione lesiva concreta - o da un'attitudine immediata - a produrre danni all'ambiente o un deterioramento significativo delle sue componenti". Analoga indicazione, d'altra parte, sarebbe contenuta nella legge delega (art. 19 l. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria del 2009). Orbene, osserva Confindustria come, in contraddizione con direttive comunitarie e legge delega, lo schema di decreto legislativo include tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti:

- fattispecie contravvenzionali, in quanto tali prive dei richiesti requisiti di gravità e lesività;

- fattispecie di reato di pericolo astratto, "prescindendo anche in questo caso dai principi comunitari, che fanno riferimento ad ipotesi dannose o concretamente idonee a provocare danni per la salute o per l'ambiente";

- fattispecie meramente formali o "di impatto trascurabile".

3. Quanto ai modelli organizzativi, in particolare, Confindustria propone, analogamente a quanto è stato previsto in materia di sicurezza sul lavoro dall'art. 30, comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (con riferimento alle linee guida UNI-INAIL SGLS e al British Standard OHSAS 18001:2007), una presunzione di idoneità ad avere efficacia esimente della responsabilità dell'ente in relazione ai modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alla norma UNI EN ISO 14001 ovvero al Regolamento EMAS, o a modelli equivalenti.

4. Quanto infine all'apparato sanzionatorio disegnato dallo schema di decreto legislativo, i rilevi di Confindustria si appuntano in particolare, come si è detto, sulle sanzioni interdittive, che da un lato si ritengono sproporzionate in relazione a figure di reato "la cui lesività in termini di danno o pericolo concreto prodotto dalla relativa condotta è tutta da verificare", e che, dall'altro lato, si vorrebbero escludere, a monte, in relazione ai reati ambientali, "coerentemente con le scelte di politica criminale operate in passato dal legislatore in occasione dell'inserimento nel decreto 231 di altre categorie di reato, quali i reati societari e gli abusi di mercato".

Si propone, inoltre, di escludere quantomeno l'applicazione in via cautelare delle misure interdittive, laddove prevista, e di incentivare il ricorso a condotte riparatorie post factum prevedendo che le sanzioni interdittive non siano applicate in caso di riparazione delle conseguenze del reato che avvenga non già, come è oggi previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 231/2001, "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado", ma anche dopo quel momento.