ISSN 2039-1676


23 giugno 2011 |

Immigrazione: la Corte di Strasburgo è chiamata a pronunciarsi sui respingimenti collettivi verso la Libia effettuati dall'Italia nel maggio 2009

Udienza della Grande Camera della Corte EDU sul caso Hirsi e altri c. Italia

 
Si è tenuta ieri, 22 giugno, l'udienza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Hirsi e altri c. Italia (ric. n. 27765/09).
 
Il Governo italiano è stato chiamato a rispondere in relazione ai respingimenti collettivi di migranti verso la Libia effettuati dalle autorità italiane nel maggio 2009, in attuazione degli accordi bilaterali tra l’Italia e la Libia del febbraio 2009 in materia di controllo dell’immigrazione clandestina.
 
La causa, originariamente pendente davanti alla seconda sezione della Corte europea, è stata successivamente trasferita alla grande camera, ai sensi dell’art. 30 Cedu e della Rule 72 in quanto avente ad oggetto una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione e dei relativi protocolli.
 
L’esito della decisione, che verrà reso noto nei prossimi mesi, ha una importanza cruciale per le politiche in materia di immigrazione degli Stati membri.
 
I ricorrenti, ventiquattro migranti di cui undici somali e tredici eritrei, sono una parte delle circa duecento persone che si trovavano a bordo dei tre barconi intercettati, il 6 maggio 2009, dalla Guardia Costiera italiana a 35 miglia a sud di Lampedusa, in acque territoriali maltesi. Invece di essere soccorsi, i ricorrenti venivano trasferiti a bordo di alcune navi militari italiane e riportati a Tripoli, dove venivano consegnati alle autorità libiche. Durante il viaggio, non veniva resa loro nota la destinazione né venivano acquisite informazioni circa la loro identità e provenienza.
 
Quanto ai motivi di ricorso, i migranti sostengono, innanzitutto, che il loro respingimento è contrario all’art. 3 Cedu che, secondo la giurisprudenza consolidata di Strasburgo, vieta di rinviare una persona verso un paese in cui potrebbe essere sottoposta a tortura o trattamenti inumani o degradanti (c.d. principio di non refoulement). Nel caso di specie, infatti, il respingimento è avvenuto nonostante l’esistenza di un serio rischio che i ricorrenti, una volta giunti in Libia, potessero essere sottoposti a trattamenti contrari all’art. 3 Cedu nei centri di detenzione, oppure che potessero essere espulsi verso i paesi di origine (Eritrea e Somalia), dove avrebbero corso il medesimo rischio.
 
Lamentano, inoltre, la violazione dell’art. 4 prot. n. 4 Cedu che sancisce il divieto di espulsioni collettive, dal momento che il loro respingimento è avvenuto senza tener conto delle situazioni specifiche dei singoli ricorrenti e senza neppure identificarli.
Infine, sostengono che l’operazione sia avvenuta in violazione dell’art. 13 Cedu, poiché non era loro riconosciuto alcun rimedio effettivo contro il provvedimento di respingimento.