ISSN 2039-1676


05 ottobre 2011

Violazione delle prescrizioni da parte del sorvegliato speciale: il reato non sussiste quando il sorvegliato viola norme precettive (penali, civili, amministrative) rivolte alla generalità  dei consociati

Corte app. Bari, 23.6.2011, Pres. Pica, Rel. Gaeta (imp. Fornari)

MISURE DI PREVENZIONE – SORVEGLIANZA SPECIALE – VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI – Reato comune commesso dal sorvegliato  – Responsabilità concorrente per il reato di cui all’art. 9 della legge n. 1423 del 1956 – Esclusione
 
 
Il principio del ne bis in idem sostanziale implica che il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale non risponda del reato previsto all’art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando la violazione degli obblighi concernenti la misura, e segnatamente dell’obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, consista in una condotta già direttamente sanzionata da norme penali. (In motivazione la Corte ha osservato come non manchino disposizioni sintomatiche dell’inesistenza di un regime generalizzato di concorso tra reati, come gli artt. 6 e 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, che prevedono speciali ipotesi incriminatrici o aggravanti di pena per reati comuni commessi dal sorvegliato, cioè per condotte altrimenti riconducibili al citato art. 9 della legge n. 1423 del 1956).
 
Riferimenti. normativi:       cod. pen., artt. 15 e 81
                                               l. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 5 e 9
                                               l. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 6 e 7
 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE – SORVEGLIANZA SPECIALE – VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI – Prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi – Violazione di norme precettive rivolte alla generalità dei consociati – Sussistenza del reato di cui all’art. 9 della legge n. 1423 del 1956 – Esclusione
 
Il reato di cui all’art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, riferibile al sorvegliato speciale che violi il precetto di vivere onestamente e di rispettare le leggi, sussiste unicamente quando ricorra una violazione degli obblighi specificamente gravanti sul sorvegliato medesimo, e non per la violazione da parte sua di obblighi derivanti da norme precettive (di carattere penale, civile o amministrativo) che riguardino la generalità dei consociati. (In motivazione la Corte ha osservato come la soluzione opposta, per quanto accreditata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2010, implicherebbe la lesione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e finalizzazione rieducativa della pena, illegittimamente costruendo una fattispecie fondata solo sulle qualità personali dell’autore).
 
Riferimenti normativi:        Cost., art. 3, 25 e 27
                                               l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5 e 9